Per l'avvio dell'attività di tintolavanderia il direttore tecnico deve avere dei requisiti professionali di cui alla Legge 84/2006.
Se esso possiede il titolo di studio, il relativo corso di studi deve avere avuto ad oggetto OBBLIGATORIAMENTE "TUTTE" le materie di cui all'art.2comma 5 della Legge suindicata. E in caso affermativo a che titolo di studi corrisponde?
GRAZIE
Per l'avvio dell'attività di tintolavanderia il direttore tecnico deve avere dei requisiti professionali di cui alla Legge 84/2006.
Se esso possiede il titolo di studio, il relativo corso di studi deve avere avuto ad oggetto OBBLIGATORIAMENTE "TUTTE" le materie di cui all'art.2comma 5 della Legge suindicata. E in caso affermativo a che titolo di studi corrisponde?
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LA NORMA PARLA DI MATERIE INERENTI .... QUINDI NON PREVEDE UNA PERFETTA CORRISPONDENZA FRA LE MATERIE DI STUDIO E QUELLE OGGETTO DELL'ATTIVITA'.
2. Per l'esercizio dell'attivita' definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneita' professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: ((a) frequenza di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 450 ore complessive da svolgersi nell'arco di un anno;)) b) attestato di qualifica in materia attinente l'attivita' conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell'arco di tre anni dal conseguimento dell'attestato; c) diploma di maturita' tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l'attivita'; d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a: 1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva; 2) due anni in qualita' di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi; 3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell'arco di cinque anni, nei casi di attivita' lavorativa subordinata.