Dovendo rilasciare un'autorizzazione ad una RSA vi chiedo:
a) se la competenza afferisca al Suap o al Servizio Sviluppo Economico;
b) se il parere della commissione multidisciplinare sia anche vincolante o solo obbligatorio;
c) se, in caso di parere sfavorevole della commissione multidisciplinare il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, possa assumere determinazioni in merito.
Grazie
a) se la competenza afferisca al Suap o al Servizio Sviluppo Economico;
[color=red]Se il sogegtto richiedente è una IMPRESA allora si ricade nel campo di applicazione del DPR 160/2010 e quindi la competenza è del SUAP. Altrimenti, se gestita da associazione, ordine religioso ecc... siamo fuori da tale campo di applicazione e la competenza è definita dal regolamento comunale[/color]
b) se il parere della commissione multidisciplinare sia anche vincolante o solo obbligatorio;
[color=red]OBBLIGATORIO VINCOLANTE dal tenore della disposizione regionale che prevede l'obbligo di avvalersi ed effetti automatici in conseguenza di eventuali carenze:
Art. 6
- Attività di controllo
1. Il comune effettua i controlli sulle strutture accreditate avvalendosi della commissione multidisciplinare di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente della Giunta del 26 marzo 2008, n. 15/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della legge regionale 24 febbraio 2005, n 41 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”).
2. Il controllo in ordine al possesso delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, è effettuato con metodo a campione entro novanta giorni dall’accreditamento.
3. Il controllo in ordine al mantenimento delle condizioni di cui all’articolo 4, comma 2, e alla effettuazione della verifica di cui all’articolo 5 è effettuato sulla totalità delle strutture accreditate entro un anno dall’accreditamento e successivamente almeno ogni due anni.
4. Qualora la commissione di cui al comma 1 accerti la non conformità, il comune stabilisce un termine non inferiore a trenta giorni, entro il quale il soggetto interessato è tenuto a conformarsi ed a comunicare al comune l’avvenuta regolarizzazione; in caso di mancato adeguamento, il comune revoca l’accreditamento con provvedimento motivato.
5. L’accreditamento decade automaticamente in tutti i casi in cui venga meno il provvedimento di autorizzazione.
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c) se, in caso di parere sfavorevole della commissione multidisciplinare il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, possa assumere determinazioni in merito.
[color=red]ASSOLUTAMENTE NO!
Il sindaco non ha alcuna competenza sulle procedure autorizzatorie ... men che mai di deroga ai pareri della Commissione (salvo il caso di scuola di calamità naturale e di provvedimento del Sindaco che autorizza una struttura ad operare per emergenze pur senza autorizzazione e requisiti ... ma serve una calamità da protezione civile!)
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