Buonasera, ad una festa organizzata dalla Proloco sono stati installate attrezzature dello spettacolo viaggiante per le quali il proprietario nonché titolare della licenza ex art.69 Tulps rilasciata dal proprio Comune di residenza ha prodotto la certificazione di collaudo annuale, assicurazione e corretto montaggio. Durante la festa la Polizia Municipale non è stata autorizzata allo svolgimento di servizio straordinario,per cui non era presente, ma da informazioni assunte ex art.13 L.689/81 è emerso che le attrazioni hanno funzionato in assenza del titolare della licenza; sono state presenti altre persone delle quali però nessuno ha dato comunicazione, né trasmesse deleghe né indicato il possesso dei requisiti. Vi chiedo: la mancanza del titolare della licenza e l'omessa indicazione di suoi sostituti quale tipo di violazione costituisce ? Il procedimento di accertamento in differita è corretto o può inficiare l'eventuale verbalizzazione, visto che la festa è ormai finita?
Grazie!
La normativa prevede la figura del conduttore, definita come:
[i]persona delegata dal gestore come responsabile del funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico[/i]
In una circolare ministeriale si legge:
il conduttore, che la UNI EN 13814:2005 definisce come «operator», è indicato come la perso-na «preposta», in senso lato, dal gestore al funzionamento dell'attività quando questa è posta a disposizione del pubblico; non occorre quindi che, a tal fine, si formalizzi fra i due soggetti una delega in senso stretto. Si ritiene comunque necessaria una attestazione, a firma del gestore, sottoscritta, per conferma, dal conduttore, sull'avvenuta formazione dello stesso per il corretto e sicuro utilizzo della attività da condurre e sui comportamenti da tenere in caso di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.
dato che la legge non prevede per il conduttore una qualifica professionale precisa va da sé che la sanzione mi sembra improbabile. Il gestore può sempre presentare un’attestazione con la quale dichiara che erano presenti tizio e caio e che hanno la sufficiente professionalità per ricoprire la figura di conduttore.
Ok. L'attestazione però non è mai arrivata. E' possibile sanzionare questa mancanza?
Scusate se insisto ma non mi torna :-\... L'attestazione non è mai arrivata . E' possibile sanzionare questa mancata integrazione?
Approfitto ancora del Vs aiuto... Se la SCIA per la festa viene presentata solo alcune ore prima dell'inizio, e materialmente vista solo ad avvenuta conclusione della festa stessa: eventuali irregolarità o mancanze potranno ugualmente essere sanzionate a carico degli organizzatori?
Il caso presenta sicuramente un margine di incertezza
Io lascerei perdere il discorso dell’assenza del rappresentante, vedi qua: http://www.silb.it/per-lassenza-momentanea-del-titolare-dal-locale-non-occorre-nominare-un-rappresentante/
dato che occorre un’assenza prolungata e prenderei la strada della sanzione ex art. 9 e 17 TULPS dato che ha esercitato l’attività non seguendo le prescrizioni / condizioni del caso come esplicitate dal DM 2007. l’attività è stata esercitata senza un gestore né conduttore.
applicazione dell’art. art. 17 TULPS con informativa alla Procura della Repubblica ai sensi dell’art. 347 C.P.P. e ai sensi dell’art. 9 TULPS.
Seguo tue indicazioni... in effetti è decisamente più complicata da dimostrare come violazione...e anche se nessuno degli organizzatori in realtà ha mai visto il titolare della licenza si potrebbe andare incontro a facili contestazioni...
Invece per la SCIA in modo incompleto e con errori presentata in "zona cesarini" come dobbiamo comportarci???
Grazie!!!! :D :D
Scusate se intervengo. Ritengo che la violazione dell'art. 9 tulps deve essere sanzionata ai sensi dell'art. 17 bis tulps con sanzione amm/va pecuniaria e non art. 17 con segnalazione alla Procura competente.
riferimento id:35361sono un po'confusa...in effetti entrambe le fattispecie sembrano calzare...?!?
Per la SCIA in extremis è anche peggio . Infatti dopo una settimana dalla fine della festa l'Ufficio protocollo si rifiuta di smistare la pratica anche alla PM che quindi ancora non ha avuto neppure modo di avviare la propria attività di controllo a consuntivo...come mi consigliate di procedere se una volta riuscita a prendere visione della SCIA emergessero irregolarità nella documentazione relativa ad un eventuale palco, alle giostre ecc.? :( ???
sono un po'confusa...in effetti entrambe le fattispecie sembrano calzare...?!?
Per la SCIA in extremis è anche peggio . Infatti dopo una settimana dalla fine della festa l'Ufficio protocollo si rifiuta di smistare la pratica anche alla PM che quindi ancora non ha avuto neppure modo di avviare la propria attività di controllo a consuntivo...come mi consigliate di procedere se una volta riuscita a prendere visione della SCIA emergessero irregolarità nella documentazione relativa ad un eventuale palco, alle giostre ecc.? :( ???
vediamo l'evolversi dei controlli sulla SCIA.
Per l'applicazione dell'art. 17-bis o 17 vedi qua a pagina 9:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=31127.0;attach=4114.
l'interpretaizone che ho portato avanti prevede che l'applicazione dell'art. 17-bis avvenga solo per le le attività lì indicate (vi rientrano le autorizzazione per pubblici esercizi ex art. 86 ma non quelle ex art. 68/69)
GRAZIE MILLE!!!
riferimento id:35361