Data: 2016-07-26 11:17:03

Accesso atti

Il sig. X ha presentato formale richiesta di accesso agli atti chiedendo copia della documentazione relativa ad un preciso accadimento.
Il procedimento di accesso, a quanto mi sembra di aver capito, deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima.
Detto termine è perentorio?
Mi spiego meglio, tra i documenti richiesti vi è anche un referto medico che contiene, pertanto, dati sensibili.
E' stato inviata notizia al controinteressato (che è il refertato) che, ad oggi, non ha ancora risposto nè in maniera negativa nè positiva.
Come ci dobbiamo comportare?
Allo scadere dei trenta giorni possiamo consegnare copia degli atti o dobbiamo attendere il pronunciamento del controinteressato?
E se quest'ultimo non si pronuncia?
:o ??? ::) :-\

riferimento id:35349

Data: 2016-07-26 15:20:30

Re:Accesso atti


Il sig. X ha presentato formale richiesta di accesso agli atti chiedendo copia della documentazione relativa ad un preciso accadimento.
Il procedimento di accesso, a quanto mi sembra di aver capito, deve concludersi nel termine di trenta giorni decorrenti dalla presentazione della richiesta all’ufficio competente o dalla ricezione della medesima.
Detto termine è perentorio?
Mi spiego meglio, tra i documenti richiesti vi è anche un referto medico che contiene, pertanto, dati sensibili.
E' stato inviata notizia al controinteressato (che è il refertato) che, ad oggi, non ha ancora risposto nè in maniera negativa nè positiva.
Come ci dobbiamo comportare?
Allo scadere dei trenta giorni possiamo consegnare copia degli atti o dobbiamo attendere il pronunciamento del controinteressato?
E se quest'ultimo non si pronuncia?
:o ??? ::) :-\
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Per punti sintetici:
1) i 30 giorni sono a SILENZIO-RIGETTO e quindi il termine è perentorio. Alla scadenza si forma il rigetto e NON può essere dato accesso se non prima di aver annullato il rigetto
2) la notifica al controinteressato NON ESIME la PA da valutare l'accoglibilità e eventuali limitazioni (quindi il referto NON VA DATO, se mancano i presupposti, a prescindere da che il controinteressato faccia o meno opposizione)
3) il silenzio del controinteressato NON vale come accettazione così come l'OPPOSIZIONE del controinteressato non va pedissequamente accolta ma va valutata e se non pertinente si concede comunque l'accesso

QUALORA, nel caso specifico, riteniate che l'interessato abbia diritto ad avere accesso anche al referto potrete:
A) valutare di CANCELLARE le parti riferite ai dati personali
B) CONCEDERE LA SOLA VISIONE senza estrazione di copia (sarà poi il giudice ad ordinarvi l'esibizione).

Dipende dal tipo di referto e interesse vantato dal richiedente.
In caso di dati sensibili e sensibilissimi la soluzione B è la preferibile.

Il tutto ENTRO i 30 giorni (quantomeno la comunicazione che l'accesso è accolto, salva esibizione in data da concordare)

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