Buongiorno,
la L.R. stabilisce che si applichi alle nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ( art.110 comma 6 e 7 R.D.773/31) la distanza di 500 mt dai luoghi sensibili.
La mia domanda ora è questa:
- dal momento che il contratto tra il gestore degli apparecchi e il bar o una ricevitoria scade, si applica la norma che prevede la distanza? dovrà essere considerata con nuova collocazione?
grazie
Dal sito [url=http://www.noslot.regione.lombardia.it]www.noslot.regione.lombardia.it[/url]
La nuova legge sulla ludopatia n.11 del 2015 vieta, all'interno della cerchia dei 500 metri, il rinnovo dei contratti con il Gestore?
Sì, la legge [u]vieta il rinnovo del contratto con il Gestore[/u]. L'art. 5, comma 1 ter, lettera a), della l.r. n. 8 del 2013, introdotto dalla legge regionale n. 11 del 2015, equipara a nuova installazione anche "il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi", il quale non è da intendere come il Concessionario di rete, bensì come colui il quale, nella prassi del gioco (Circolare Agenzia delle Entrate CIR n. 21/E del 13 maggio 2005), viene denominato Gestore o anche Noleggiatore, cioè l'operatore che possiede e fornisce agli esercizi pubblici autorizzati gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). In conclusione, non può essere rinnovato il contratto fra Esercente e Gestore, ivi compreso il Concessionario di rete qualora questi agisca anche in qualità di Gestore fornendo a noleggio le slot, in quanto tale rinnovo si configurerebbe come nuova installazione.