Data: 2016-07-26 06:34:22

EFFICIENZA ENERGETICA - nuove norme in vigore dal 26/7/2016

EFFICIENZA ENERGETICA - nuove norme in vigore dal 26/7/2016

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[b]DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2016, n. 141
Disposizioni integrative al decreto legislativo  4  luglio  2014,  n.
102,  di  attuazione  della  direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica, che modifica le  direttive  2009/125/CE  e  2010/30/UE  e
abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (16G00153)
(GU n.172 del 25-7-2016)
  Vigente al: 26-7-2016  [/b]



                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2012/27/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sull'efficienza  energetica,  che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le  direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE;
  Vista la direttiva 2013/12/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, che
adatta la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'efficienza  energetica,  in  conseguenza  dell'adesione  della
Repubblica di Croazia;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante la delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013,  ed  in
particolare l'articolo 4, comma 1, con il quale sono dettati  criteri
direttivi per l'attuazione della direttiva 2012/27/UE;
  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102,  di  attuazione
della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica,  che  modifica
le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE
e 2006/32/CE;
  Vista la legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e,  in  particolare,
l'articolo 31, comma 5, che prevede che entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al  medesimo
articolo, con la procedura ivi indicata e nel rispetto dei principi e
criteri direttivi fissati dalla  legge  di  delegazione  europea,  il
Governo puo'  adottare  disposizioni  integrative  e  correttive  dei
decreti legislativi emanati;
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  procedura  di  infrazione  n.  2014/2284  concernente
l'incompleto recepimento della direttiva  2012/27/UE  sull'efficienza
energetica  avviata  dalla  Commissione  europea  nei  confronti
dell'Italia con  Comunicazione  di  costituzione  in  mora  ai  sensi
dell'articolo 258 del TFUE, C (2015) 1075 final del 27 febbraio 2015;
  Ritenuto  opportuno  apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie al  fine  di  conformare  le  disposizioni  contenute  nel
predetto decreto legislativo alla direttiva 2012/27/UE;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella seduta dell'11 giugno 2015;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
9, comma 2, del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  reso
nella seduta del 30 luglio 2015;
  Acquisiti i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 14 luglio 2016;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dello sviluppo economico  e  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto  con  i  Ministri
dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei  trasporti,
della  giustizia,  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, per gli affari regionali e  le  autonomie  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;

                              E m a n a


                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1


          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo n.  102  del  2014,  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:
«d-bis) al decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93.»;
    b) al comma 2, dopo  la  lettera  a)  e'  inserita  la  seguente:
«a-bis) aggregatore: un  fornitore  di  servizi  che,  su  richiesta,
accorpa una pluralita' di unita' di  consumo,  ovvero  di  unita'  di
consumo e di unita' di produzione, per venderli o  metterli  all'asta
in mercati organizzati dell'energia;»;
    c) al comma 2, dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente:
«b-bis) audit energetico o diagnosi energetica: procedura sistematica
finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di  consumo
energetico di un edificio o gruppo di edifici,  di  una  attivita'  o
impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a
individuare e quantificare le opportunita'  di  risparmio  energetico
sotto  il  profilo  costi-benefici  e  a  riferire  in  merito  ai
risultati;»;
    d) al comma 2, dopo  la  lettera  d)  e'  inserita  la  seguente:
«d-bis) cliente finale: cliente che  acquista  energia,  anche  sotto
forma di vettore energetico, per uso proprio;»;
    e) al comma 2, la lettera i), e' sostituita dalla  seguente:  «i)
contatore  di  fornitura:  apparecchiatura  di  misura  dell'energia
consegnata. Il contatore di fornitura puo'  essere  individuale,  nel
caso in cui  misuri  il  consumo  di  energia  della  singola  unita'
immobiliare, o condominiale, nel caso in cui  misuri  l'energia,  con
l'esclusione di quella elettrica,  consumata  da  una  pluralita'  di
unita' immobiliari, come nel caso di un condominio o di  un  edificio
polifunzionale;»;
    f) al comma 2, la lettera l), e' soppressa;
    g) al comma 2, lettera t), le  parole  «Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
    h) al comma 2, lettera u), le  parole  «Autorita'  per  l'energia
elettrica e il gas» sono sostituite con le seguenti:  «Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
    i) al comma 2, la lettera gg), e' sostituita dalla seguente: «gg)
rete    di    teleriscaldamento    e    teleraffreddamento    (o
teleraffrescamento):  qualsiasi    infrastruttura    di    trasporto
dell'energia termica da una o piu'  fonti  di  produzione  verso  una
pluralita'  di  edifici  o  siti  di  utilizzazione,  realizzata
prevalentemente  su  suolo  pubblico,  finalizzata  a  consentire  a
chiunque interessato, nei  limiti  consentiti  dall'estensione  della
rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia
termica per il  riscaldamento  o  il  raffreddamento  di  spazi,  per
processi di lavorazione e per la copertura del  fabbisogno  di  acqua
calda sanitaria;»;
    j) al comma 2, dopo la  lettera  qq)  e'  inserita  la  seguente:
«qq-bis) sotto-contatore: contatore dell'energia, con l'esclusione di
quella elettrica, che e' posto a valle del contatore di fornitura  di
una pluralita' di  unita'  immobiliari  per  la  misura  dei  consumi
individuali o di edifici, a loro volta formati da una  pluralita'  di
unita' immobiliari, ed e' atto a misurare l'energia  consumata  dalla
singola unita' immobiliare o dal singolo edificio;».
                              Art. 2


              Modifiche all'articolo 6 e all'allegato 1
            del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Il  rispetto
dei requisiti per gli immobili  di  cui  al  comma  1  e'  verificato
attraverso l'attestato di prestazione energetica di cui  all'articolo
6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.».
  2. All'allegato 1 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'ultima riga della tabella:
      i. alla colonna «Ambito», le  parole:  «regolamento  1222/2009»
sono soppresse;
      ii. alla colonna «Requisiti minimi  di  efficienza  energetica»
sono aggiunte le seguenti parole: «Conformita' al criterio della piu'
elevata efficienza energetica in relazione al consumo di  carburante,
quale definito dal  regolamento  (CE)  n.  1222/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio  del  25  novembre  2009,  sull'etichettatura
degli pneumatici in relazione al consumo di  carburante  e  ad  altri
parametri fondamentali, ovvero pneumatici della classe  piu'  elevata
di aderenza sul bagnato o  di  rumorosita'  esterna  di  rotolamento,
laddove cio' sia  giustificato  da  ragioni  di  sicurezza  o  salute
pubblica».
                              Art. 3


          Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Nel  calcolo
dell'obiettivo di risparmio di  cui  al  comma  1,  si  applicano  le
specifiche modalita' previste dall'articolo 7, comma 2, lettere a)  e
d), della direttiva 2012/27/UE, contabilizzando, per quanto  riguarda
la suddetta lettera d),  esclusivamente  i  risparmi  energetici  che
possono  essere  misurati  e  verificati,  risultanti  da  azioni
individuali la cui  attuazione  e'  avvenuta  successivamente  al  31
dicembre 2008 e che continuano ad avere un impatto nel 2020.»;
    b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Avvalendosi dei dati acquisiti ai  sensi  dell'articolo  13
del decreto 28 dicembre 2012 del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, il GSE, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  pubblica  i
risparmi energetici realizzati da ciascun soggetto obbligato  nonche'
complessivamente nel quadro del meccanismo dei certificati bianchi.
  4-ter. I soggetti obbligati di cui al  meccanismo  dei  certificati
bianchi,  forniscono,  su  richiesta  del  Ministero  dello  sviluppo
economico e comunque non piu' di una volta l'anno:
    a) informazioni statistiche aggregate  sui  loro  clienti  finali
qualora  evidenzino  cambiamenti  significativi  rispetto    alle
informazioni presentate in precedenza. Il  Ministero  dello  sviluppo
economico rende  pubbliche  tali  informazioni  in  forma  anonima  e
aggregata;
    b) informazioni attuali sui consumi dei clienti finali, compresi,
ove opportuno, profili di carico,  segmentazione  della  clientela  e
ubicazione  geografica  dei  clienti,  tutelando,  al  contempo,
l'integrita' e la riservatezza delle informazioni conformemente  alle
disposizione in materia di trattamento dei  dati  personali  e  delle
informazioni commerciali di cui  al  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196.».
                              Art. 4


          Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis.  Le  diagnosi
energetiche non includono clausole che impediscono  il  trasferimento
dei risultati  della  diagnosi  stessa  a  un  fornitore  di  servizi
energetici qualificato o accreditato, a condizione che il cliente non
si opponga.»;
    b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. L'accesso dei
partecipanti al mercato che offre i servizi energetici e'  basato  su
criteri trasparenti e non discriminatori.»;
    c) al comma 9, dopo le parole: «dicembre 2014», sono inserite  le
seguenti parole: «, e successivamente con  cadenza  annuale  fino  al
2020,».
                              Art. 5


          Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo  n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «gli esercenti l'attivita' di  misura»,
sono sostituite dalle seguenti parole: «le imprese distributrici,  in
qualita' di esercenti l'attivita' di misura»;
    b) al comma 1, lettera a), la parola «individuali» e'  sostituita
con la seguente:  «di  fornitura»  e  dopo  le  parole  «di  utilizzo
dell'energia», sono aggiunte le seguenti:  «e  sulle  relative  fasce
temporali»;
    c) al comma 1, lettera b) la parola «individuali»  e'  sostituita
con la seguente: «di fornitura»;
    d)  al  comma  3,  le  parole:  «tenuto  conto  dello  standard
internazionale IEC 62056 e della  raccomandazione  della  Commissione
europea 2012/148/UE», sono sostituite dalle seguenti parole:  «tenuto
conto dei relativi standard internazionali  e  delle  raccomandazioni
della Commissione europea»;
    e) al comma 3, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)  i
sistemi di misurazione  intelligenti  forniscano  ai  clienti  finali
informazioni sulla fatturazione precise, basate sul consumo effettivo
e sulle fasce temporali di utilizzo dell'energia.  Gli  obiettivi  di
efficienza energetica  e  i  benefici  per  i  clienti  finali  siano
pienamente considerati nella definizione delle  funzionalita'  minime
dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato;»;
    f) al comma 3, lettera c), dopo  le  parole  «i  contatori»  sono
aggiunte le parole: «di fornitura»;
    g) al comma 3, lettera  d),  dopo  la  parola  «contatore»,  sono
aggiunte le parole: «di fornitura»;
    h) al comma 4, le  parole:  «dell'energia  elettrica  e  del  gas
naturale»,  sono  soppresse.  Seguentemente  dopo  le  parole  «dei
contatori» sono aggiunte le parole: «di fornitura,»;
    i) al comma 5:
      i. le parole «individuali», sono sostituite dalle seguenti: «di
ciascuna unita' immobiliare». Seguentemente  le  parole  «di  ciascun
centro di  consumo  individuale»,  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«delle medesime»;
      ii. la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) qualora  il
riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad  un
edificio o a un condominio siano effettuati tramite allacciamento  ad
una rete di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, o tramite  una
fonte  di  riscaldamento  o  raffreddamento  centralizzata,  e'
obbligatoria, entro il 31  dicembre  2016,  l'installazione,  a  cura
degli esercenti l'attivita' di misura, di un contatore  di  fornitura
in corrispondenza dello scambiatore di calore  di  collegamento  alla
rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio;»;
      iii. alla lettera b) le  parole  «da  parte  delle  imprese  di
fornitura del servizio  di  contatori  individuali»  sono  sostituite
dalle  seguenti  parole:  «,  a  cura  del  proprietario,  di
sotto-contatori»; seguentemente dopo le  parole  «eventuali  casi  di
impossibilita' tecnica alla installazione  dei  suddetti  sistemi  di
contabilizzazione»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «o  di
inefficienza in termini di costi e sproporzione rispetto ai  risparmi
energetici potenziali,»;
      iv. la lettera c), e' sostituita dalla seguente: «c)  nei  casi
in cui l'uso di sotto-contatori non sia tecnicamente possibile o  non
sia efficiente in  termini  di  costi  e  proporzionato  rispetto  ai
risparmi energetici potenziali, per la misura  del  riscaldamento  si
ricorre, a cura  dei  medesimi  soggetti  di  cui  alla  lettera  b),
all'installazione di sistemi di termoregolazione e  contabilizzazione
del calore individuali per  quantificare  il  consumo  di  calore  in
corrispondenza a ciascun  corpo  scaldante  posto  all'interno  delle
unita' immobiliari dei  condomini  o  degli  edifici  polifunzionali,
secondo  quanto  previsto  norme  tecniche  vigenti,  salvo  che
l'installazione di tali sistemi  risulti  essere  non  efficiente  in
termini di costi con  riferimento  alla  metodologia  indicata  nella
norma UNI EN 15459;»;
      v. la lettera d), e' sostituita dalla seguente:  «d)  quando  i
condomini  o  gli  edifici  polifunzionali  sono  alimentati  da
teleriscaldamento  o  teleraffreddamento  o  da  sistemi  comuni  di
riscaldamento o raffreddamento, per la  corretta  suddivisione  delle
spese  connesse  al  consumo  di  calore  per  il  riscaldamento,  il
raffreddamento delle unita' immobiliari e delle aree comuni,  nonche'
per l'uso di acqua calda per il fabbisogno domestico, se prodotta  in
modo centralizzato, l'importo complessivo e' suddiviso tra gli utenti
finali, in base alla norma tecnica UNI 10200 e successive modifiche e
aggiornamenti. Ove tale norma non sia  applicabile  o  laddove  siano
comprovate, tramite apposita relazione tecnica asseverata, differenze
di fabbisogno termico per metro  quadro  tra  le  unita'  immobiliari
costituenti il condominio o l'edificio polifunzionale superiori al 50
per cento, e' possibile suddividere  l'importo  complessivo  tra  gli
utenti finali attribuendo una quota di almeno il 70  per  cento  agli
effettivi prelievi volontari di energia  termica.  In  tal  caso  gli
importi rimanenti possono essere ripartiti, a titolo  esemplificativo
e non esaustivo, secondo i millesimi, i metri quadri o i  metri  cubi
utili, oppure secondo  le  potenze  installate.  E'  fatta  salva  la
possibilita',  per  la  prima    stagione    termica    successiva
all'installazione dei dispositivi di cui al presente  comma,  che  la
suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprieta'. Le
disposizioni di  cui  alla  presente  lettera  sono  facoltative  nei
condomini o gli edifici polifunzionali ove alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto si sia gia' provveduto  all'installazione
dei dispositivi di cui al presente comma e  si  sia  gia'  provveduto
alla relativa suddivisione delle spese.»;
    j) al comma 6, le parole «ed  economicamente  giustificato»  sono
eliminate;
    k) al comma 7, dopo  la  lettera  c)  e'  inserita  la  seguente:
«c-bis) in occasione dell'invio di contratti, modifiche  contrattuali
e fatture ai clienti  finali,  nonche'  nei  siti  web  destinati  ai
clienti individuali, i distributori  di  energia  o  le  societa'  di
vendita di  energia  includono  un  elenco  di  recapiti  dei  centri
indipendenti di  assistenza  ai  consumatori  riconosciuti  ai  sensi
dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
delle agenzie pubbliche per l'energia, inclusi i  relativi  indirizzi
internet, dove i clienti possono  ottenere  informazioni  e  consigli
sulle  misure  di  efficienza  energetica  disponibili,  profili
comparativi sui loro consumi di energia, nonche' indicazioni pratiche
sull'utilizzo di apparecchiature domestiche al  fine  di  ridurre  il
consumo  energetico  delle  stesse.  Tale  elenco  e'  predisposto
dall'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il  sistema  idrico
entro 30 giorni dalla  pubblicazione  del  presente  decreto,  ed  e'
aggiornato, se del caso, con cadenza annuale;»;
    l)  dopo  il  comma  8,  e'  aggiunto  il  seguente:  «8-bis.  La
ripartizione dei costi relativi alle informazioni sulla  fatturazione
per il consumo individuale di riscaldamento e di  raffrescamento  nei
condomini e negli  edifici  polifunzionali  di  cui  al  comma  5  e'
effettuata senza scopo di lucro. L'autorita' per l'energia elettrica,
il gas e il sistema idrico, entro il  31  dicembre  2016,  stabilisce
costi di riferimento indicativi per i fornitori del servizio.».
                              Art. 6


          Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 17, lettera a), le parole «comma 3»  sono  sostituite
con le seguenti: «comma 1».
                              Art. 7


          Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 11 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  lettera  a),  dopo  le  parole  «potenziale  di
efficienza esistente» sono inserite le seguenti:  «attraverso  misure
concrete e investimenti per introdurre nelle  infrastrutture  a  rete
miglioramenti dell'efficienza energetica vantaggiosi e efficienti  in
termini di costi»;
    b) al comma 2, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico»;
    c) al comma 3, le parole «Autorita' per l'energia elettrica e  il
gas ed i servizi idrici» sono sostituite dalle  seguenti:  «Autorita'
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico».
                              Art. 8


          Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, le parole: «diagnosi energetiche» sono soppresse e
dopo le parole: «e  alle  disposizioni  del  presente  decreto»  sono
aggiunte le seguenti: «che garantiscano trasparenza  ai  consumatori,
siano affidabili e contribuiscano al  conseguimento  degli  obiettivi
nazionali di efficienza energetica. Essi sono resi pubblici.».
                              Art. 9


          Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo il comma 12 e' aggiunto il seguente: «12-bis.  Lo  Stato,
le regioni e gli  enti  locali,  anche  con  il  supporto  dell'ANCI,
favoriscono l'eliminazione degli ostacoli di ordine  regolamentare  e
non regolamentare all'efficienza energetica,  attraverso  la  massima
semplificazione  delle  procedure  amministrative,  l'adozione  di
orientamenti e comunicazioni interpretative e la messa a disposizione
di informazioni chiare e precise per  la  promozione  dell'efficienza
energetica.».
                              Art. 10


          Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 15 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1,  dopo  la  lettera  b)  e'  inserita  la  seguente
lettera: «b-bis) ulteriori  risorse  a  carico  del  Ministero  dello
sviluppo economico o del Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare a valere sui proventi annui  delle  aste  delle
quote di emissione di CO2 destinati ai progetti energetico ambientali
cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, non
diversamente  impegnate  e  previa  verifica  delle  disponibilita'
accertate.».
                              Art. 11


          Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    b) al comma 2, la  parola  «individuali»  e'  sostituita  con  le
parole: «di fornitura»;
    c) al comma 4 dopo le parole «installazione dei  contatori»  sono
inserite le seguenti: «di fornitura»;
    d) al comma 5, le parole: «L'impresa di fornitura del servizio di
energia  termica  tramite  teleriscaldamento  o  teleriscaldamento  o
tramite un  sistema  di  fornitura  centralizzato  che  alimenta  una
pluralita'  di  edifici»,  sono  sostituite  dalle  seguenti  parole:
«L'esercente  l'attivita'  di  misura».  Conseguentemente  la  parola
«individuali» e' sostituita  dalle  seguenti:  «di  fornitura»  e  la
parola «soggetta» e' sostituita dalla seguente: «soggetto»;
    e) il comma 6 e' sostituito dal seguente comma: «6. Nei  casi  di
cui all'articolo 9, comma 5, lettera b), il proprietario  dell'unita'
immobiliare che non installa,  entro  il  termine  ivi  previsto,  un
sotto-contatore di cui alla predetta lettera b), e' soggetto  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna
unita' immobiliare. La disposizione di cui al presente comma  non  si
applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un
tecnico  abilitato  risulta  che  l'installazione  del  contatore
individuale non e' tecnicamente possibile  o  non  e'  efficiente  in
termini  di  costi  o  non  e'  proporzionata  rispetto  ai  risparmi
energetici potenziali.»;
    f) il comma 7 e' sostituito dal seguente comma: «7. Nei  casi  di
cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) il  proprietario  dell'unita'
immobiliare,  che  non  provvede  ad  installare  sistemi    di
termoregolazione  e  contabilizzazione  del  calore  individuali  per
misurare il consumo di calore  in  corrispondenza  di  ciascun  corpo
scaldante posto all'interno dell'unita' immobiliare, e' soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2500  euro  per  ciascuna
unita' immobiliare. La disposizione di cui al primo  periodo  non  si
applica quando da una relazione tecnica di un  progettista  o  di  un
tecnico abilitato risulta che l'installazione  dei  predetti  sistemi
non e' efficiente in termini di costi.»;
    g) il comma 8 e' sostituito dal seguente comma: «8. Il condominio
alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da  sistemi
comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese
in conformita' alle disposizioni di  cui  all'articolo  9,  comma  5,
lettera d), e' soggetto ad una sanzione amministrativa da 500 a  2500
euro.».
                              Art. 12


          Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo
                        4 luglio 2014, n. 102

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo n.  102  del  2014  sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la lettera  «c-bis)
un esame qualitativo riguardante lo sviluppo  attuale  e  futuro  del
mercato dei servizi energetici.».
                              Art. 13


                Clausola di invarianza finanziaria

  1. All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto,  le
amministrazioni interessate provvedono, senza nuovi o maggiori  oneri
a carico della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
                              Art. 14


                          Entrata in vigore

  1. Il presente  decreto  legislativo  entra  in  vigore  il  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 18 luglio 2016

                            MATTARELLA


                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri

                                Calenda,  Ministro  dello  sviluppo
                                economico

                                Galletti,  Ministro  dell'ambiente  e
                                della tutela  del  territorio  e  del
                                mare

                                Padoan,  Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze

                                Delrio, Ministro delle infrastrutture
                                e dei trasporti

                                Orlando, Ministro della giustizia

                                Gentiloni  Silveri,  Ministro  degli
                                affari esteri  e  della  cooperazione
                                internazionale

                                Costa,  Ministro  per  gli  affari
                                regionali e le autonomie

                                Madia,      Ministro      per      la
                                semplificazione  e    la    pubblica
                                amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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