Buongiorno, ho presentato SCIA apertura attività commerciale di vicinato settore NON ALIMENTARE.
il Comune di Barcellona P.G. sistematicamente ( i funzionari) CHIEDONO il parere igienico sanitario? che il Dirigente dell'ASP rilascia previo pagamento di euro 250?. non in bollettino?!.
dalla normativa vivente leggo: che lart' 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., ed assume la natura di SCIA che come tale sostituisce legittimamente anche i Pareri Igienico Sanitari di ogni natura, sia preventivi che istruttori, gli atti attinenti la tutela della salute non sono più ostacolo all’utilizzo dello strumento SCIA.
invece per quanto riguarda le attività ai sensi del Regolamento CE 852/04 vi è la registrazione sanitaria.
Da considerare che anche in questo caso non provvedono alla Registrazione Sanitaria ma effettuano un controllo fittizzio e non danno mai la registarzione ( è l'inverso per legge) e ti chiedono cose assurde, senza conformazione della SCIA? SENZA NIENTE MOTIVATO, E SENZA CHE TUTTO PASSI PER IL SUAP?.
FA TUTTO IL FUNZIONARIO ASP?.
Buongiorno, ho presentato SCIA apertura attività commerciale di vicinato settore NON ALIMENTARE.
il Comune di Barcellona P.G. sistematicamente ( i funzionari) CHIEDONO il parere igienico sanitario? che il Dirigente dell'ASP rilascia previo pagamento di euro 250?. non in bollettino?!.
dalla normativa vivente leggo: che lart' 19 della legge n. 241/90 e s.m.i., ed assume la natura di SCIA che come tale sostituisce legittimamente anche i Pareri Igienico Sanitari di ogni natura, sia preventivi che istruttori, gli atti attinenti la tutela della salute non sono più ostacolo all’utilizzo dello strumento SCIA.
invece per quanto riguarda le attività ai sensi del Regolamento CE 852/04 vi è la registrazione sanitaria.
Da considerare che anche in questo caso non provvedono alla Registrazione Sanitaria ma effettuano un controllo fittizzio e non danno mai la registarzione ( è l'inverso per legge) e ti chiedono cose assurde, senza conformazione della SCIA? SENZA NIENTE MOTIVATO, E SENZA CHE TUTTO PASSI PER IL SUAP?.
FA TUTTO IL FUNZIONARIO ASP?.
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1) la scia di vicinato non alimentare non è soggetta a parere ASL. Il parere non è dovuto ed anche se richiesto il pagamento di diritti è a carico del Comune
2) sul pagamento extra-bollettino ... valutare se informare chi di dovere
3) sulla gestione 852 una volta che la notifica è presentata la registrazione è un problema accessorio e secondario per l'utente .... meno "seria" la richiesta di conformazione "informale". In questi casi esiste la possibilità che il funzionario ASP rilasci prescrizioni, ma sempre formali e scritte e senza oneri ....
Perfetto, è chiaro può dirmi cortesemente la normativa che il settore di vicinato non è soggetta a parere ASL.
perche i funzionari preposti non accettano.
Perfetto, è chiaro può dirmi cortesemente la normativa che il settore di vicinato non è soggetta a parere ASL.
perche i funzionari preposti non accettano.
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LA DOMANDA VA RIBALTATA, è come se mi chiedessi quale è la normativa che prevede che è vietato fare il bagno nella propria vasca da bagno, o che è obbligatorio spegnere le luci della propria abitazione dopo una certa ora.
Nel nostro ordinamento è VIETATO ciò che la legge vieta, altrimenti è consentito.
E' è obbligatorio un adempimento amministrativo se lo prevede una specifica disposizione.
EBBENE: non esiste alcuna norma del nostro ordinamento che preveda un parere ASL per l'apertura di un esercizio di vicinato. Tale impostazione deriva da una lettura "ottocentesca" delle norme in materia di attività produttiva per le quali ogni attività doveva essere soggetta a qualche parere, almeno sotto il profilo edilizio e strutturale.
TALE IMPOSTAZIONE è palesemente smentita dall'art. 19 della legge 241/1990 (ecco il riferimento più diretto) che prevede, tutte le volte che si parla di SCIA, l'"assorbimento" di ogni parere all'interno dell'autocertificazione della SCIA.
In materia di commercio così è da quasi 20 anni ...
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme sul procedimento amministrativo
Art. 19. (Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA)
(articolo così sostituito dall'art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010)
(per l'interpretazione si veda l'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione della giustizia, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell’Agenzia delle imprese di cui all’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell’amministrazione. [size=14pt][color=red][b]Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.[/b][/color][/size] La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l’utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.
(comma modificato dall'art. 5, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 2, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi dall'art. 13, comma 1, legge n. 134 del 2012)
2. L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2, dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
(comma sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015, poi così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 126 del 2016)
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.
(comma così sostituito dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)
4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
(comma introdotto dall'art. 2, comma 1-quinquies, legge n. 163 del 2010)
5. (comma abrogato dal n. 14 del comma 1 dell'art. 4 dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010)
6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni
6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.
(comma aggiunto dall'art. 5, comma 2, legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
(comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011)
Art. 19-bis. (Concentrazione dei regimi amministrativi)
(articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 126 del 2016)
1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione è indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite più sedi di tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralità dei punti di accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti.
3. Nel caso in cui l'attività oggetto di SCIA è condizionata all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1 la relativa istanza, a seguito della quale è rilasciata ricevuta ai sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.
Grazie dott. sempre CHIARO! ;)