Data: 2016-07-25 05:37:19

Pubblico impiego - COMPARTI del Contratto collettivo nazionale quadro

Pubblico impiego - COMPARTI del Contratto collettivo nazionale quadro

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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
[color=red][b]Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti
e delle aree  di  contrattazione  collettiva  nazionale  (2016-2018).
(16A05297) [/b][/color]
(GU n.170 del 22-7-2016)


    In  data  13  luglio  2016  alle  ore  10,30,  presso  la  sede
dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
    L'ARAN:
      nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini firmato
    Le Confederazioni Sindacali:
      CGIL firmato
      CISL firmato
      UIL firmato
      CIDA firmato
      CGU-CISAL non firmato
      CONFEDIR-MIT firmato
      CONFSAL firmato
      COSMED firmato
      CSE firmato
      UGL firmato
      USAE firmato
      USB firmato
    Al termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono  l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti
e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
                                                            Allegato

CONTRATTO COLLETTIVO  QUADRO  PER  LA  DEFINIZIONE  DEI  COMPARTI  DI
  CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER  IL  TRIENNIO
  2016 - 2018

                              Art. 1.


                        Campo di applicazione

    1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti
delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    2. I rapporti di lavoro dei  dipendenti  e  dei  dirigenti  delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti  collettivi
previsti dagli articoli 40 e 41  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 e s.m.i.
    3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  s.m.i.  nel
prosieguo  del  presente  contratto  e'  indicato  come  decreto
legislativo n. 165 del 2001.

                              Art. 2.


      Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

    1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.
1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali  relativi
al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando  quanto
stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo  n.  150  del
2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
      A) comparto delle funzioni centrali;
      B) comparto delle funzioni locali;
      C) comparto dell'istruzione e della ricerca;
      D) comparto della sanita'.

                              Art. 3.


                  Comparto delle funzioni centrali

    1.  Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  delle  funzioni
Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di
cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del  2001  e
quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
dipendente da:
    I.:
      Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato,
Corte dei conti e Consiglio nazionale dell'economia e  del  lavoro  -
CNEL;
      Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
      Agenzia nazionale per i giovani;
      Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL;
      Agenzia per la coesione territoriale;
      Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo;
      Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane ICE;
      Agenzia per l'Italia digitale - AGID;
      Ispettorato nazionale del lavoro;
      Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300;
      Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
      Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
    II.:
      Agenzia delle entrate;
      Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    III.:
      Accademia nazionale dei Lincei;
      Aero club d'Italia;
      Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
      Automobile club d'Italia - ACI;
      Club alpino italiano - CAI;
      Consorzio dell'Adda;
      Consorzio dell'Oglio;
      Consorzio del Ticino;
      Enti Parco nazionali;
      Ente per  lo  sviluppo  dell'irrigazione  e  la  trasformazione
fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
      Ente strumentale della Croce rossa italiana;
      Istituto  nazionale  assicurazione  contro  gli  infortuni  sul
lavoro - INAIL;
      Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;
      Lega italiana per la lotta contro i tumori;
      Lega navale italiana;
      Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli
e collegi nazionali;
      Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti  alla
vigilanza dello Stato;
    IV.:
      Ente nazionale aviazione civile - ENAC;
      Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
      Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.

                              Art. 4.


                  Comparto delle funzioni locali

    1.  Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  delle  funzioni
locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
      regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici
dalle stesse dipendenti
      province, citta' metropolitane,  enti  di  area  vasta,  liberi
consorzi comunali di cui alla  legge  4  agosto  2015,  n.  15  della
regione Sicilia;
      comuni;
      Comunita' montane;
      ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
      Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni;
      Aziende pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ex  IPAB),  che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
      Universita' agrarie ed associazioni  agrarie  dipendenti  dagli
enti locali;
      Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
      Autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre  1994,  n.
584.

                              Art. 5.


              Comparto dell'istruzione e della ricerca

    1. Il comparto di  contrattazione  collettiva  dell'istruzione  e
della ricerca comprende  il  personale  non  dirigente,  ivi  incluso
quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto  legislativo  n.  165
del 2001, dipendente da:
      I.:  Scuole  statali  dell'infanzia,  primarie,  secondarie  ed
artistiche, istituzioni educative e  scuole  speciali,  nonche'  ogni
altro tipo di scuola statale;
      II.: Accademie di belle arti,  Accademia  nazionale  di  danza,
Accademia nazionale di arte drammatica,  Istituti  superiori  per  le
industrie artistiche  -  ISIA,  Conservatori  di  musica  e  Istituti
musicali pareggiati;
      III.:  Universita',  Istituzioni  Universitarie  e  le  Aziende
ospedaliero-universitarie di  cui  alla  lett.  a)  dell'art.  2  del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
      IV.:
      Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;
      Consiglio  per  la  ricerca  in  agricoltura  e  l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
      Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale
per lo sviluppo sostenibile
      LAMMA
      Consorzio per l'area di ricerca scientifica  e  tecnologica  di
Trieste - (AREA Science Park);
      Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
      Istituto italiano di studi germanici - IISG;
      Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
      Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
      Istituto nazionale di  documentazione,  innovazione  e  ricerca
educativa - INDIRE;
      Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
      Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
      Istituto nazionale di oceanografia e geofisica  sperimentale  -
OGS;
      Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;
      Istituto nazionale di statistica - ISTAT;
      Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo  di
istruzione e formazione - INVALSI;
      Istituto per lo sviluppo  della  formazione  professionale  dei
lavoratori - ISFOL;
      Istituto superiore di sanita' - ISS;
      Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale  -
ISPRA;
      Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico
Fermi»;
      Stazione zoologica «Antonio Dohrn»;
      V.: Agenzia spaziale italiana - ASI.

                              Art. 6.


                      Comparto della sanita'

    1.  Il  comparto  di  contrattazione  collettiva  della  sanita',
comprende il personale non dirigente dipendente da:
      Aziende  sanitarie,  ospedaliere  del  Servizio  sanitario
nazionale;
      Aziende ospedaliero-universitarie diverse  da  quelle  indicate
all'art. 5, comma 1, punto III;
      Istituti  zooprofilattici  sperimentali  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
      Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di  cui  al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
      Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
      Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
      Aziende pubbliche  di  servizi  alla  persona  (ex  IPAB),  che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
      Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
      Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
      Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
      Istituto  Nazionale  per  la  promozione  della  salute  delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Poverta'
- INMP.

                              Art. 7.


                          Aree dirigenziali

    1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi  al
rapporto  di  lavoro  pubblico,  ivi  compresi  quelli  di  livello
dirigenziale generale, ove previsti dai  relativi  ordinamenti,  sono
aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3  del
decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree  di
contrattazione collettiva:
      A) area delle funzioni centrali;
      B) area delle funzioni locali;
      C) area dell'istruzione e della ricerca;
      D) area della sanita'.
    2. L'area delle funzioni centrali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui  all'art.
3, ivi inclusi  i  dirigenti  delle  professionalita'  sanitarie  del
Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n.
120, e dai  professionisti  gia'  ricompresi  nelle  precedenti  aree
dirigenziali.
    3. L'area delle  Funzioni  locali  comprende  i  dirigenti  delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all'art. 4,
i  dirigenti  amministrativi,  tecnici  e  professionali  delle
amministrazioni del comparto sanita' di cui all'art. 6,  nonche',  in
relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n.  124,  i
segretari comunali e provinciali.
    4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende  i  dirigenti
delle amministrazioni  del  comparto  Istruzione  e  ricerca  di  cui
all'art. 5.
    5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari,
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanita'  di
cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni  sanitarie
di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con  esclusione
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma
3.

                              Art. 8.


    Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro

    1. Ferma restando la finalita' di  armonizzare  ed  integrare  le
discipline contrattuali all'interno dei nuovi  comparti  o  aree,  il
contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua  unitarieta',  e'
costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai
lavoratori di  tutte  le  amministrazioni  afferenti  al  comparto  o
all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette  a  normare
taluni peculiari  aspetti  del  rapporto  di  lavoro  che  non  siano
pienamente o immediatamente uniformabili o  che  necessitino  di  una
distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare  specifiche
professionalita'  che  continuino  a  richiedere,  anche  nel  nuovo
contesto, una peculiare regolamentazione.
    2. I contratti collettivi nazionali  di  lavoro  dovranno  essere
definiti nell'ambito delle  risorse  finanziarie  che  si  renderanno
disponibili.

                              Art. 9.


                          Norme transitorie

    1. Tenuto conto  che  il  presente  contratto  modifica  in  modo
incisivo  l'impianto  dei  precedenti  comparti  ed  aree    di
contrattazione, le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
applicano  in  via  eccezionale  e  transitoria,  limitatamente
all'accertamento della rappresentativita' per il  triennio  2016-2018
ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ  del
7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
    2.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  seguenti  si  applicano
esclusivamente  ai  comparti  «Funzioni  centrali»  e  «Istruzione  e
ricerca», in quanto risultanti dall'aggregazione di due  o  piu'  dei
pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonche'
alle  corrispondenti  aree  dirigenziali  di  cui  all'art.  7  (Aree
dirigenziali).
    3. Entro il  termine  perentorio  di  30  giorni  dalla  data  di
sottoscrizione del  presente  Accordo,  le  organizzazioni  sindacali
possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad
una nuova aggregazione associativa  cui  imputare  le  deleghe  delle
quali  risultino  titolari,  purche'  il  nuovo  soggetto  succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che  ad  esso  vengono
imputate.
    4. Le organizzazioni  sindacali  che  intendono  avvalersi  della
facolta' di cui al comma 3 devono dimostrare di  aver  ottemperato  a
quanto da esso disposto,  trasmettendo  all'Aran,  entro  il  termine
perentorio  ivi  indicato,  «idonea  documentazione»,  adottata  dai
competenti organi statutari. Sono escluse mere note di  comunicazione
non corredate dalle modificazioni statutarie  o  che,  comunque,  non
diano conto degli elementi di effettivita' necessari ad attestare che
il nuovo soggetto succeda nella titolarita' delle deleghe che ad esso
vengono imputate.
    5. In via eccezionale,  la  ratifica  da  parte  degli  organismi
statutariamente  preposti,  qualora  prevista,  puo'  intervenire  ed
essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine  perentorio  del
31 dicembre 2017, a condizione che i competenti  organismi  statutari
abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il  termine  di  cui  al
comma  3,  tutti  gli  atti  ivi  indicati,  necessari  ad  accertare
l'avvenuta aggregazione, ma  la  predetta  ratifica  non  sia  ancora
intervenuta.
    6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalita'  di
cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i
voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU  del  3-5  marzo
2015. Conseguentemente le RSU elette  restano  in  carica  fino  alla
naturale scadenza delle stesse.
    7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano
la documentazione richiesta al comma 4 o  non  rispettino  i  termini
perentori di cui ai commi 3 e 5, non sara' possibile  riconoscere  in
capo  alle  stesse  i  mutamenti  associativi  effettuati,  per
l'accertamento  della  rappresentativita'  relativo  al  triennio
2016-2018.  Pertanto,  ogni  singola  organizzazione    sindacale
interessata da tali mutamenti sara' misurata, ai sensi  dell'art.  43
del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe  di
cui e'  direttamente  titolare  ed  intestataria  alla  data  del  31
dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni  RSU  del  3-5  marzo
2015.
    8. Tutta la documentazione attestante  le  modifiche  associative
indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli
effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran  esclusivamente  via
PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it,  unitamente  ad  una
nota  a  firma  del  legale  rappresentante  del  soggetto  sindacale
interessato. Per la data di ricezione fa fede quella  di  ricevimento
della PEC medesima.
    9. Per quanto non previsto dal presente articolo,  restano  ferme
le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del  CCNQ  del  7
agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
    10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni  sindacali  che,
in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della  facolta'
di cui al comma 3 e che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per  le
quali si sia in attesa di ricevere la  documentazione  attestante  la
ratifica  da  parte  degli  organismi  statutariamente  preposti.  Lo
scioglimento  della  riserva  avverra'  tenendo    conto    della
documentazione attestante la ratifica,  trasmessa  nel  rispetto  del
termine di cui al comma 5.

                              Art.10.


                          Clausole speciali

    1. Sono ammesse alle trattative le  organizzazioni  sindacali  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti  ed  aree  definiti
nel presente CCNQ.
    2. Per la medesima finalita' di cui  all'art.  8,  comma  1,  nei
comparti  Funzioni  centrali  e  Istruzione  e  ricerca  e  nelle
corrispondenti  aree  della  dirigenza,  limitatamente  ai  rinnovi
contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative
nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano  attivato
la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi
ed elettorali relativi  all'ultima  rilevazione  effettuata,  abbiano
raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti  o  delle  aree
pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
    3. Le organizzazioni sindacali  di  cui  al  comma  2  non  hanno
diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative  sindacali
e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui  all'art.  43,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

                              Art. 11.


                            Norme finali

    1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono  della  facolta'
di cui all'art. 9, comma 3,  comunicano  all'Aran,  entro  30  giorni
dalla  data  di  sottoscrizione  del  presente  Accordo  l'eventuale
modifica  della  confederazione  di  riferimento,  con  le  modalita'
previste dall'art. 9, comma 8.

                              Art. 12.


                          Disapplicazioni

    1.  Le  disposizioni  del  presente  accordo  sostituiscono
integralmente quelle  contenute  nel  CCNQ  per  la  definizione  dei
comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e  quelle
contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome  aree
di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.

                      Dichiarazione congiunta

    In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di  cui  il
presente accordo costituisce il fondamentale  presupposto,  le  parti
concordano sulla  necessita'  di  un  confronto  ed  una  riflessione
congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro  pubblico  al
fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli
stessi.

                      Dichiarazione congiunta

    Le  parti  si  danno  atto  che,  con  riferimento  all'art.  4,
l'eliminazione, dopo la locuzione «Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura», della dizione «e dalle loro  associazioni
regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati
dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico  del
comparto» prevista nei precedenti CCNQ di definizione  dei  Comparti,
non  implica  il  venir  meno  della  possibilita'  per  tali  Unioni
regionali  di  applicare,  ove  nella  loro  autonomia  lo  ritengano
opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.

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