Pubblico impiego - COMPARTI del Contratto collettivo nazionale quadro
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AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
[color=red][b]Contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti
e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
(16A05297) [/b][/color]
(GU n.170 del 22-7-2016)
In data 13 luglio 2016 alle ore 10,30, presso la sede
dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN:
nella persona del Presidente - dott. Sergio Gasparrini firmato
Le Confederazioni Sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CIDA firmato
CGU-CISAL non firmato
CONFEDIR-MIT firmato
CONFSAL firmato
COSMED firmato
CSE firmato
UGL firmato
USAE firmato
USB firmato
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato
Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti
e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
Allegato
CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI
CONTRATTAZIONE E DELLE RELATIVE AREE DIRIGENZIALI PER IL TRIENNIO
2016 - 2018
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dipendenti ed ai dirigenti
delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi
previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e s.m.i.
3. Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. nel
prosieguo del presente contratto e' indicato come decreto
legislativo n. 165 del 2001.
Art. 2.
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva
1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.
1, comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi
al rapporto di lavoro pubblico sono aggregati, fermo restando quanto
stabilito dall'art. 74, comma 3 del decreto legislativo n. 150 del
2009, nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:
A) comparto delle funzioni centrali;
B) comparto delle funzioni locali;
C) comparto dell'istruzione e della ricerca;
D) comparto della sanita'.
Art. 3.
Comparto delle funzioni centrali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni
Centrali, comprende il personale non dirigente, ivi incluso quello di
cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e
quello in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli artt. 7 e 8
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,
dipendente da:
I.:
Ministeri, Avvocatura generale dello Stato, Consiglio di Stato,
Corte dei conti e Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro -
CNEL;
Agenzia italiana del farmaco - AIFA;
Agenzia nazionale per i giovani;
Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL;
Agenzia per la coesione territoriale;
Agenzia per la cooperazione e lo sviluppo;
Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane ICE;
Agenzia per l'Italia digitale - AGID;
Ispettorato nazionale del lavoro;
Altre Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
Centro interforze studi applicazioni militari - CISAM;
Centro di supporto e sperimentazione navale - CSSN;
II.:
Agenzia delle entrate;
Agenzia delle dogane e dei monopoli;
III.:
Accademia nazionale dei Lincei;
Aero club d'Italia;
Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;
Automobile club d'Italia - ACI;
Club alpino italiano - CAI;
Consorzio dell'Adda;
Consorzio dell'Oglio;
Consorzio del Ticino;
Enti Parco nazionali;
Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione
fondiaria in Puglia Lucania ed Irpinia;
Ente strumentale della Croce rossa italiana;
Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro - INAIL;
Istituto nazionale di previdenza sociale - INPS;
Lega italiana per la lotta contro i tumori;
Lega navale italiana;
Ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli
e collegi nazionali;
Ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti alla
vigilanza dello Stato;
IV.:
Ente nazionale aviazione civile - ENAC;
Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV.
Art. 4.
Comparto delle funzioni locali
1. Il comparto di contrattazione collettiva delle funzioni
locali, comprende il personale non dirigente dipendente da:
regioni a statuto ordinario e dagli enti pubblici non economici
dalle stesse dipendenti
province, citta' metropolitane, enti di area vasta, liberi
consorzi comunali di cui alla legge 4 agosto 2015, n. 15 della
regione Sicilia;
comuni;
Comunita' montane;
ex Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati;
Consorzi e associazioni, incluse le Unioni di comuni;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;
Universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli
enti locali;
Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Autorita' di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n.
584.
Art. 5.
Comparto dell'istruzione e della ricerca
1. Il comparto di contrattazione collettiva dell'istruzione e
della ricerca comprende il personale non dirigente, ivi incluso
quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo n. 165
del 2001, dipendente da:
I.: Scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed
artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonche' ogni
altro tipo di scuola statale;
II.: Accademie di belle arti, Accademia nazionale di danza,
Accademia nazionale di arte drammatica, Istituti superiori per le
industrie artistiche - ISIA, Conservatori di musica e Istituti
musicali pareggiati;
III.: Universita', Istituzioni Universitarie e le Aziende
ospedaliero-universitarie di cui alla lett. a) dell'art. 2 del
decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
IV.:
Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria - CREA;
Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale
per lo sviluppo sostenibile
LAMMA
Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di
Trieste - (AREA Science Park);
Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA;
Istituto italiano di studi germanici - IISG;
Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi»;
Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca
educativa - INDIRE;
Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;
Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;
Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale -
OGS;
Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;
Istituto nazionale di statistica - ISTAT;
Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e formazione - INVALSI;
Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei
lavoratori - ISFOL;
Istituto superiore di sanita' - ISS;
Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale -
ISPRA;
Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico
Fermi»;
Stazione zoologica «Antonio Dohrn»;
V.: Agenzia spaziale italiana - ASI.
Art. 6.
Comparto della sanita'
1. Il comparto di contrattazione collettiva della sanita',
comprende il personale non dirigente dipendente da:
Aziende sanitarie, ospedaliere del Servizio sanitario
nazionale;
Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate
all'art. 5, comma 1, punto III;
Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e s.m.i.;
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;
Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova;
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che
svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;
Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica - RSA;
Agenzie regionali per la protezione ambientale - ARPA;
Agenzia per i servizi sanitari regionali - Age.Na.S;
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle
popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Poverta'
- INMP.
Art. 7.
Aree dirigenziali
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1,
comma 1, disciplinati dai contratti collettivi nazionali relativi al
rapporto di lavoro pubblico, ivi compresi quelli di livello
dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono
aggregati, fermo restando quanto stabilito dall'art. 74, comma 3 del
decreto legislativo n. 150 del 2009, nelle seguenti autonome aree di
contrattazione collettiva:
A) area delle funzioni centrali;
B) area delle funzioni locali;
C) area dell'istruzione e della ricerca;
D) area della sanita'.
2. L'area delle funzioni centrali comprende i dirigenti delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni centrali di cui all'art.
3, ivi inclusi i dirigenti delle professionalita' sanitarie del
Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge 3 agosto 2007 n.
120, e dai professionisti gia' ricompresi nelle precedenti aree
dirigenziali.
3. L'area delle Funzioni locali comprende i dirigenti delle
amministrazioni del comparto delle Funzioni locali di cui all'art. 4,
i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle
amministrazioni del comparto sanita' di cui all'art. 6, nonche', in
relazione a quanto previsto dalla legge n. 7 agosto 2015, n. 124, i
segretari comunali e provinciali.
4. L'area dell'istruzione e della ricerca comprende i dirigenti
delle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca di cui
all'art. 5.
5. L'area della sanita' comprende i dirigenti medici, veterinari,
odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanita' di
cui all'art. 6, ivi compresi i dirigenti delle professioni sanitarie
di cui all'art. 6 della legge 10 agosto 2000, n. 251, con esclusione
dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali di cui al comma
3.
Art. 8.
Articolazione del contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Ferma restando la finalita' di armonizzare ed integrare le
discipline contrattuali all'interno dei nuovi comparti o aree, il
contratto collettivo nazionale di lavoro, nella sua unitarieta', e'
costituito da una parte comune, riferita agli istituti applicabili ai
lavoratori di tutte le amministrazioni afferenti al comparto o
all'area e da eventuali parti speciali o sezioni, dirette a normare
taluni peculiari aspetti del rapporto di lavoro che non siano
pienamente o immediatamente uniformabili o che necessitino di una
distinta disciplina. Le stesse possono anche disciplinare specifiche
professionalita' che continuino a richiedere, anche nel nuovo
contesto, una peculiare regolamentazione.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro dovranno essere
definiti nell'ambito delle risorse finanziarie che si renderanno
disponibili.
Art. 9.
Norme transitorie
1. Tenuto conto che il presente contratto modifica in modo
incisivo l'impianto dei precedenti comparti ed aree di
contrattazione, le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano in via eccezionale e transitoria, limitatamente
all'accertamento della rappresentativita' per il triennio 2016-2018
ed agli ambiti di cui al comma 2, in deroga all'art. 19 del CCNQ del
7 agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
2. Le disposizioni di cui ai commi seguenti si applicano
esclusivamente ai comparti «Funzioni centrali» e «Istruzione e
ricerca», in quanto risultanti dall'aggregazione di due o piu' dei
pre-esistenti comparti previsti dal CCNQ dell'11 giugno 2007, nonche'
alle corrispondenti aree dirigenziali di cui all'art. 7 (Aree
dirigenziali).
3. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di
sottoscrizione del presente Accordo, le organizzazioni sindacali
possono dar vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad
una nuova aggregazione associativa cui imputare le deleghe delle
quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda
effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono
imputate.
4. Le organizzazioni sindacali che intendono avvalersi della
facolta' di cui al comma 3 devono dimostrare di aver ottemperato a
quanto da esso disposto, trasmettendo all'Aran, entro il termine
perentorio ivi indicato, «idonea documentazione», adottata dai
competenti organi statutari. Sono escluse mere note di comunicazione
non corredate dalle modificazioni statutarie o che, comunque, non
diano conto degli elementi di effettivita' necessari ad attestare che
il nuovo soggetto succeda nella titolarita' delle deleghe che ad esso
vengono imputate.
5. In via eccezionale, la ratifica da parte degli organismi
statutariamente preposti, qualora prevista, puo' intervenire ed
essere inviata all'ARAN entro e non oltre il termine perentorio del
31 dicembre 2017, a condizione che i competenti organismi statutari
abbiano adottato e trasmesso all'ARAN, entro il termine di cui al
comma 3, tutti gli atti ivi indicati, necessari ad accertare
l'avvenuta aggregazione, ma la predetta ratifica non sia ancora
intervenuta.
6. Le organizzazioni sindacali che si avvalgono della facolta' di
cui al comma 3, in via eccezionale e limitatamente alle finalita' di
cui al presente articolo, oltre alle deleghe, possono sommare anche i
voti ottenuti singolarmente nelle elezioni delle RSU del 3-5 marzo
2015. Conseguentemente le RSU elette restano in carica fino alla
naturale scadenza delle stesse.
7. Qualora le organizzazioni sindacali interessate non forniscano
la documentazione richiesta al comma 4 o non rispettino i termini
perentori di cui ai commi 3 e 5, non sara' possibile riconoscere in
capo alle stesse i mutamenti associativi effettuati, per
l'accertamento della rappresentativita' relativo al triennio
2016-2018. Pertanto, ogni singola organizzazione sindacale
interessata da tali mutamenti sara' misurata, ai sensi dell'art. 43
del decreto legislativo n. 165 del 2001, sulla base delle deleghe di
cui e' direttamente titolare ed intestataria alla data del 31
dicembre 2014 e dei voti ottenuti alle elezioni RSU del 3-5 marzo
2015.
8. Tutta la documentazione attestante le modifiche associative
indicate ai commi precedenti, opportunamente registrata anche per gli
effetti di legge, deve essere trasmessa all'Aran esclusivamente via
PEC all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it, unitamente ad una
nota a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale
interessato. Per la data di ricezione fa fede quella di ricevimento
della PEC medesima.
9. Per quanto non previsto dal presente articolo, restano ferme
le disposizioni di cui all'art. 19 commi da 6 a 11, del CCNQ del 7
agosto 1998, come sostituito dal CCNQ del 24 settembre 2007.
10. L'Aran ammette con riserva le organizzazioni sindacali che,
in attuazione del presente articolo, si siano avvalse della facolta'
di cui al comma 3 e che siano in possesso dei requisiti di cui
all'art. 43, comma 1 del decreto legislativo n. 165 del 2001, per le
quali si sia in attesa di ricevere la documentazione attestante la
ratifica da parte degli organismi statutariamente preposti. Lo
scioglimento della riserva avverra' tenendo conto della
documentazione attestante la ratifica, trasmessa nel rispetto del
termine di cui al comma 5.
Art.10.
Clausole speciali
1. Sono ammesse alle trattative le organizzazioni sindacali in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 43, comma 1, del decreto
legislativo n. 165 del 2001 misurati nei comparti ed aree definiti
nel presente CCNQ.
2. Per la medesima finalita' di cui all'art. 8, comma 1, nei
comparti Funzioni centrali e Istruzione e ricerca e nelle
corrispondenti aree della dirigenza, limitatamente ai rinnovi
contrattuali per il triennio 2016-2018, sono presenti alle trattative
nazionali anche le organizzazioni sindacali che non abbiano attivato
la procedura di cui all'art. 9 e che, sulla base dei dati associativi
ed elettorali relativi all'ultima rilevazione effettuata, abbiano
raggiunto la soglia del 5% in almeno uno dei comparti o delle aree
pre-esistenti al presente CCNQ, confluiti nel nuovo comparto o area.
3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 2 non hanno
diritto ai distacchi, ai permessi e alle altre prerogative sindacali
e non concorrono al raggiungimento delle soglie di cui all'art. 43,
comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Art. 11.
Norme finali
1. Le organizzazioni sindacali, che si avvalgono della facolta'
di cui all'art. 9, comma 3, comunicano all'Aran, entro 30 giorni
dalla data di sottoscrizione del presente Accordo l'eventuale
modifica della confederazione di riferimento, con le modalita'
previste dall'art. 9, comma 8.
Art. 12.
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono
integralmente quelle contenute nel CCNQ per la definizione dei
comparti di contrattazione stipulato in data 11 giugno 2007 e quelle
contenute nell'Accordo quadro per la definizione delle autonome aree
di contrattazione della dirigenza del 1° febbraio 2008.
Dichiarazione congiunta
In vista dell'avvio della nuova tornata contrattuale, di cui il
presente accordo costituisce il fondamentale presupposto, le parti
concordano sulla necessita' di un confronto ed una riflessione
congiunta sui modelli di relazione sindacali nel lavoro pubblico al
fine di delineare percorsi evolutivi ed innovativi di revisione degli
stessi.
Dichiarazione congiunta
Le parti si danno atto che, con riferimento all'art. 4,
l'eliminazione, dopo la locuzione «Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura», della dizione «e dalle loro associazioni
regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati
dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del
comparto» prevista nei precedenti CCNQ di definizione dei Comparti,
non implica il venir meno della possibilita' per tali Unioni
regionali di applicare, ove nella loro autonomia lo ritengano
opportuno, il medesimo CCNL del comparto Funzioni locali.