Buonasera
volevo chiedere per favore un informazione.
Siamo uno studio commercialista e un nostro cliente ditta individuale che ha da poco iniziato l'attivita di commercio al dettaglio di depuratori d'acqua, adesso vorrebbe aggiungere anche l'attività di commercio al dettaglio di capsule per macchine da caffè e commercio al dettaglio di macchine da caffè per privati ditte e società NON IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO MA ATTRAVERSO SPEDIZIONE O VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI STESSI.La mia domanda è per vendere le capsule per macchine da caffè il mio cliente nonche titolare della ditta deve essere in possesso del REC oppure non importa?Vi faccio presente però che lui ha una unica dipendente che possiede il REC,puo iscrivere alla cciaa detta dipendente come preposta alle vendite indicando che è lei che possiede il REC e puo bastare che ce l'abbia lei il REC oppure deve necessariamente avere lui il REC personalmente?
Vi ringrazio per la vostra attenzione e attendo un gentile riscontro in merito
Cordiali saluti
RAG.Storni
Buonasera
volevo chiedere per favore un informazione.
Siamo uno studio commercialista e un nostro cliente ditta individuale che ha da poco iniziato l'attivita di commercio al dettaglio di depuratori d'acqua, adesso vorrebbe aggiungere anche l'attività di commercio al dettaglio di capsule per macchine da caffè e commercio al dettaglio di macchine da caffè per privati ditte e società NON IN LOCALI APERTI AL PUBBLICO MA ATTRAVERSO SPEDIZIONE O VENDITE PRESSO IL DOMICILIO DEGLI STESSI.La mia domanda è per vendere le capsule per macchine da caffè il mio cliente nonche titolare della ditta deve essere in possesso del REC oppure non importa?Vi faccio presente però che lui ha una unica dipendente che possiede il REC,puo iscrivere alla cciaa detta dipendente come preposta alle vendite indicando che è lei che possiede il REC e puo bastare che ce l'abbia lei il REC oppure deve necessariamente avere lui il REC personalmente?
Vi ringrazio per la vostra attenzione e attendo un gentile riscontro in merito
Cordiali saluti
RAG.Storni
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Salve,
la vendita di prodotti alimentari, come nel caso di capsule per caffè, è soggetta alla disciplina sul commercio ed in particolare ai requisiti PROFESSIONALI (REC, ma anche altri requisiti che segnalo nella normativa sotto indicata)
Purtroppo nel caso di DITTA INDIVIDUALE il requisito deve essere posseduto dal TITOLARE, che non può avvalersi di altra figura (nemmeno un dipendente).
Ecco i requisiti da possedere:
Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno"
Art. 71 comma 6.
L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purche' nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
Per approfondimenti sui titoli validi:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=5113&sezione=organigramma&gruppo=&tema_dir=tema2
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/organigramma/documento.php?id=5057&sezione=organigramma&gruppo=urp2&tema_dir=tema2
Se hai altri dubbi chiedili in risposta a questo intervento
BUONASERA
LA RINGRAZIO MOLTO PER LA SUA RISPOSTA.
A QUESTO PUNTO PERO' VORREI CHIEDERLE, SE IL MIO CLIENTE COSTITUISSE CON LA SIGNORINA CHE POSSIEDE IL REC UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE,QUALE VESTE DOVREBBE AVERE LA SIGNORINA IN QUESTIONE,LA VESTE DI SOCIO ACCOMANDANTE O SOCIO ACCOMANDATARIO??OPPURE MI CONSIGLIA DI FAR LORO COSTITUIRE UNA SNC??
LA RINGRAZIO MOLTO ANCORA PER LA SUA ATTENZIONE E IN ATTESA DI UNA SUA RISPOSTA IN MERITO LE PORGO DISTINTI SALUTI,
CORDIALMENTE
RAG.LINA STORNI
In caso di società, il requisito professionale deve essere posseduto dal legale rappresentante e quindi se viene costituita una società in accomandita semplice detto requisito dovrà essere posseduto dal socio accomandatario che ha appunto l'amministrazione e la rappresentanza della società e non dal socio accomandante al quale istituzionalmente detta amministrazione e rappresentanza non può spettare.
In caso di società in nome collettivo tutti i soci sono amministratori e legali rappresentanti della società.
BUONASERA
LA RINGRAZIO MOLTO PER LA SUA RISPOSTA.
A QUESTO PUNTO PERO' VORREI CHIEDERLE, SE IL MIO CLIENTE COSTITUISSE CON LA SIGNORINA CHE POSSIEDE IL REC UNA SOCIETA IN ACCOMANDITA SEMPLICE,QUALE VESTE DOVREBBE AVERE LA SIGNORINA IN QUESTIONE,LA VESTE DI SOCIO ACCOMANDANTE O SOCIO ACCOMANDATARIO??OPPURE MI CONSIGLIA DI FAR LORO COSTITUIRE UNA SNC??
LA RINGRAZIO MOLTO ANCORA PER LA SUA ATTENZIONE E IN ATTESA DI UNA SUA RISPOSTA IN MERITO LE PORGO DISTINTI SALUTI,
CORDIALMENTE
RAG.LINA STORNI
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Salve,
la normativa prevede che in caso di società il requisito sia posseduto dal LEGALE RAPPRESENTANTE oppure da un preposto.
Quindi avete queste due possibilità:
1) SAS
La signorina può fare l'accomandataria oppure la preposta (cioè dipendente, collaboratrice esterna (anche con collaborazione occasionale). La preposta firmerà la dichiarazione per accettazione dell'incarico nell'ambito del modello
2) SNC
La signorina può fare uno dei soci oppure la preposta (cioè dipendente, collaboratrice esterna (anche con collaborazione occasionale). La preposta firmerà la dichiarazione per accettazione dell'incarico nell'ambito del modello
Saluti