Data: 2016-07-22 07:20:43

Commissione pubblico spettacolo

Buongiorno,
avrei bisogno di alcuni chiarimenti relativi ad un manifestazione temporanea.
E' pervenuta all'ufficio suap una COMUNICAZIONE di manifestazione temporanea per un Comune associato per cui l'anno scorso è stata convocata la commissione comunale di pubblico spettacolo ed il DIRIGENTE dell'area tecnica ha rilasciato l'autorizzazione.
1- è intenzione del Comune convocare ancora la commissione per il sopralluogo. E' indispensabile? Se il tecnico abilitato presenta una relazione tecnica attestante la rispondenza alla precedente autorizzazione si può evitare?
2- Se comunque il Comune decidesse di convocare la commissione chi rilascia l'autorizzazione? Sindaco o dirigente del Suap?
3- la deroga acustica richiesta contestualmente alla comunicazione di manifestazione la deve rilasciare il Sindaco del Comune associato o il dirigente del Suap?

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Data: 2016-07-22 16:34:03

Re:Commissione pubblico spettacolo

Salve,

Premetto che se trattasi di manifestazione di pubblico spettacolo, sarebbe corretto presentare una SCIA se è un evento fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolge entro le ore 24 del giorno di inizio, o una domanda di licenza negli altri casi (art. 68 TULPS).

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti, a mio parere:

1 - è intenzione del Comune convocare ancora la commissione per il sopralluogo. E' indispensabile? Se il tecnico abilitato presenta una relazione tecnica attestante la rispondenza alla precedente autorizzazione si può evitare?
Il comma 3 dell’art. 141 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (R.D. 6 Maggio 1940, n. 635) recita testualmente:
“[i]Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni[/i].”
Pertanto se gli allestimenti della manifestazione temporanea sono gli stessi dell’anno scorso (dovranno essere identici) il tecnico potrà presentare una relazione asseverando la rispondenza degli stessi a quanto indicato nella agibilità concessa dalla Commissione di Pubblico spettacolo l’anno precedente.

2- Se comunque il Comune decidesse di convocare la commissione chi rilascia l'autorizzazione? Sindaco o dirigente del Suap?
Fra le competenze del SUAP ci sono anche i procedimenti in materia di polizia amministrativa, quali appunto le licenze di pubblico spettacolo (sia quella di agibilità art. 80 TULPS, che di esercizio art. 68 e 69 TULPS), pertanto in caso sia convocata la commissione sarà il Dirigente del SUAP che, richiamando il Verbale della Commissione di Pubblico Spettacolo, rilascerà la licenza.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=971.0

3- la deroga acustica richiesta contestualmente alla comunicazione di manifestazione la deve rilasciare il Sindaco del Comune associato o il dirigente del Suap?
Relativamente alla deroga acustica richiesta contestualmente alla presentazione della pratica di manifestazione, a mio parere rientra nel campo applicativo del DPR 160/2010, pertanto sarà il Dirigente del SUAP, che, acquisito il parere dell’ufficio competente in materia (solitamente ufficio ambiente), rilascerà, se del caso, la deroga richiesta.

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