Data: 2016-07-21 07:24:36

QUESITI AFFITTO DI POLTRONA

BUON GIORNO MI SONO STATI POSTI DEI QUESITI SUI QUALI  NON SO RISPONDERE MI POTETE DARE UNA MANO??? OVVERO:
Quesito generale

Nell'ambito delle attività di acconciatura ed estetica la carica di preposto può essere rivestita da un soggetto titolare di partita iva che agisca e sia effettivamente presente in forza di un mandato professionale?
La normativa di riferimento parrebbe escludere la possibilità in quanto rifacendosi al tenore letterale della norma si parla di titolare, socio lavoratore, collaboratore familiare o dipendente.
In realtà il Ministero dello Sviluppo Economico aveva dato una interpretazione più ampia considerando anche l'associato in partecipazione (figura oggi non più vigente).
Poiché il contratto di associazione in partecipazione era per definizione un contratto di lavoro AUTONOMO, si richiede se tale concetto sia legittimamente estendibile anche al professionista con partita IVA che opera effettivamente nei giorni/orari di apertura per l'esecuzione delle attività estetiche con un mandato professionale nel quale lo stesso preposto titolare dei requisiti opera effettivamente e materialmente per l'esecuzione dei servizi di estetica.

Quesito affitto cabina attività estetica

Una azienda opera nel Comune svolgendo presso una stessa sede sia l'attività di acconciatura (preposto il titolare) sia secondariamente l'attività estetica ricorrendo ad un preposto interno in possesso dei requisiti.
L'attività estetica è svolta in apposito spazio e PER UNA POSTAZIONE “CABINA”.
Sarebbe intenzione del titolare concedere in uso lo spazio e talune attrezzature presenti in via esclusiva ad altra azienda in possesso dei requisiti ricorrendo all'affitto poltrona o cabina.
Il dubbio per il quale si richiedono chiarimenti è attinente al fatto che essendoci un solo spazio di fatto il servizio verrebbe svolto esclusivamente dall'azienda affittuaria.
In base anche a circolari ministeriali in merito la perfetta divisione tra le due aziende sia nell'uso degli spazi che delle attrezzature evita commistioni di difficile risoluzione ai fini sanitari e nei confronti della clientela.
In realtà per la fattispecie la distinzione tra affitto poltrona o cabina e affitto di ramo d'azienda è meno marcata.
Ad avviso della scrivente non è comunque ravvisabile un affitto d'azienda e conseguentemente un trasferimento per i seguenti motivi:
1- non vi trasferimento di avviamento, di contratto di locazione delle mura, e di dotazioni e attrezzature tali da poter configurare una autonoma organizzazione di impresa. Si affitta solo lo spazio ed in via esclusiva alcune attrezzature.
2- la ditta concedente continua a svolgere l'attività di acconciature presso la sede e pertanto risulta al quanto difficile pensare ad un affitto di ramo d'azienda dotato di una autonomia organizzativa per quanto concerne l'attività secondaria di estetica.
3- si potrebbe semmai pensare ad un affidamento di reparto ma la normativa nazionale ha abrogato ogni disposizione e quella regionale l'ammette solo in attività commerciali e quella estetica è artigianale.
Quindi in definitiva ad avviso di chi scrive si resta sempre nell'ambito dell'affitto di uno spazio (poltrona o cabina) all'interno di locali dei medesimi locali.
Si chiede se la fattispecie si inquadrabile cosi come sopra esposto. Laddove inquadrata la situazione nell'ambito dell'affitto poltrona, non essendoci un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda ma il mero godimento di uno spazio attrezzato, viene richiesto come procedere per gli adempimenti suap/asl
L'affittuario in forza del contratto di affitto dello spazio attrezzato presenterà scia di inizio attività mentre l'affittante non avendo più lo spazio affittato dovrebbe comunicare la temporanea sospensione dell'attività estetica per affitto della postazione e solo a cessazione del contratto, comunicare l'attivazione della stessa autorizzazione/scia temporaneamente sospesa per affitto di cabina.
L'affittuario dovrebbe comunicare la cessazione dell'attività al momento della risoluzione, si richiede pertanto se tale procedura è corretta o ne viene suggerita altra


grazie mille :-* :-* :-* :-* :-*

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Data: 2016-07-21 15:06:30

Re:QUESITI AFFITTO DI POLTRONA

[b]questito 1[/b]
A parere mio non si può che rispettare la LR che detta, come hai citato, delle disposizioni molto precise per il ruolo di Responsabile Tecnico (preposto è improprio). L’RT può essere soltanto un: titolare;  socio partecipante al lavoro; familiare coadiuvante; dipendente dell’impresa stessa.
Caso mai si può discerne, ed esempio, quali siano le varie forme di lavoro dipendente ai sensi dell’attuale normativa (lavoro accessorio ecc., sempre che vi siano le condizioni) ma sempre si deve trattare di lavoro subordinato. A parere mio, quindi,  la risposta è no.
vedi fra i tanti:
http://www.studiocataldi.it/guide_legali/rapporto_di_lavoro/differenze-fra-subordinato-ed-autonomo.asp


[b]quesito 2[/b]
L’esercizio congiunto o coworking, per dirla nella lingua di quei paesi dove i problemi non sussisterebbero, è una possibilità di esercizio delle attività produttive generalmente legittima. Tale modalità può essere declinata in moti modi diversi (affitto di poltrona – affido di reparto, ecc) ma sempre legittima è.
E’ logico che occorre comunque stare attenti affinché non ci siano incompatibilità contingenti (un macellaio che va ad esercitare dentro ad una toilette per cani) o ricavabili da specifiche disposizioni. Nel tuo caso non si rileva una legge che regola in modo restrittivo l’affitto di poltrona o simili.

Ai sensi del codice civile Tizio può affittare (l’affitto è una specifica tipologia di locazione che ha ad oggetto un bene produttivo) uno spazio e delle attrezzature considerati nel loro complesso per un tempo prestabilito a Caio.

detto questo il soggetto affittuario potrà godere dello spazio/attrezzature e presentare SCIA per esercizio dell’attività. Le rilevanze igienico sanitarie o sulla sicurezza (81/2008) condizionano l’attività ma non la vietano, quindi starà ai gestori fare in modo che quando arriverà la ASL a controllare questa rilevi una situazione di fatto compatibile con la sicurezza del settore.

Vedi anche qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=29897.msg56453#msg56453

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