MONETIZZAZIONE DELLE FERIE - diritto del lavoratore - Corte Giustizia UE
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Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 81/16
Lussemburgo, 20 luglio 2016
Sentenza nella causa C-341/15
Hans Maschek / Magistratsdirektion der Stadt Wien - Personalstelle Wiener
Stadtwerke
[color=red][b]Un lavoratore che ponga fine egli stesso al proprio rapporto di lavoro ha diritto a
un’indennità finanziaria se non ha potuto usufruire di una parte o della totalità delle
ferie annuali retribuite[/b][/color]
Il sig. Hans Maschek, dipendente pubblico della città di Vienna, è stato collocato a riposo, su sua
richiesta, a decorrere dal 1° luglio 2012. Nel periodo compreso tra il 15 novembre 2010 e il 30
giugno 2012 egli non si è presentato sul posto di lavoro. Durante il periodo compreso tra il 15
novembre e il 31 dicembre 2010, il sig. Maschek è stato in congedo per malattia. A partire dal 1°
gennaio 2011, era tenuto, conformemente a una convenzione conclusa con il proprio datore di
lavoro, a non presentarsi sul posto di lavoro, pur continuando a percepire il proprio stipendio.
Dopo il suo pensionamento, il sig. Maschek ha chiesto al proprio datore di lavoro il pagamento di
un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute, sostenendo di essersi nuovamente
ammalato poco prima del pensionamento. Il datore di lavoro ha respinto la sua domanda, in
quanto, ai sensi della normativa relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di
Vienna, un lavoratore che, di propria iniziativa, ponga fine al rapporto di lavoro – in particolare
chiedendo di essere collocato a riposo – non ha diritto a una siffatta indennità.
Adito con un ricorso proposto dal sig. Maschek avverso tale rigetto, il Verwaltungsgericht Wien
(tribunale amministrativo di Vienna) chiede alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità di una
normativa di tal genere con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la direttiva 2003/88 1
.
Con la sentenza odierna, la Corte rammenta che tale direttiva prevede che ogni lavoratore debba
beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane e che il diritto alle ferie annuali
retribuite costituisce un principio particolarmente importante del diritto sociale dell’Unione. Esso è
conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute.
[b]Quando cessa il rapporto di lavoro e dunque la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è
più possibile, la direttiva prevede che il lavoratore abbia diritto a un’indennità finanziaria per evitare
che, a causa di tale impossibilità, egli non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure
in forma pecuniaria.[/b]
[color=red][b]La Corte precisa, al riguardo, che il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato è irrilevante.[/b][/color]
Pertanto, la circostanza che un lavoratore ponga fine, di sua iniziativa, al rapporto di lavoro, non ha
nessuna incidenza sul suo diritto a percepire, se del caso, un’indennità finanziaria per le ferie
annuali retribuite di cui non ha potuto usufruire prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Su tale base, la Corte conclude che la direttiva osta a una normativa nazionale, come la normativa
relativa alla retribuzione dei dipendenti pubblici della città di Vienna, che priva del diritto a
un’indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro è
cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non è stato in grado di usufruire del
suo diritto alle ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro.
La Corte richiama, inoltre, la propria giurisprudenza, secondo la quale un lavoratore ha diritto, al
momento del pensionamento, a un’indennità finanziaria qualora egli non abbia potuto usufruire di
tutte le ferie annuali retribuite a causa di una malattia 2
. Il sig. Maschek ha quindi diritto a
un’indennità finanziaria per il periodo compreso tra il 15 novembre e il 31 dicembre 2010, periodo
durante il quale risulta accertato che egli era in congedo per malattia e che egli non ha potuto, per
tale ragione, usufruire, durante tale periodo, delle ferie annuali che aveva maturato.
La Corte aggiunge che il diritto alle ferie annuali ha una duplice finalità, ossia consentire al
lavoratore di sospendere l’esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e di
beneficiare di un periodo di relax e svago.
Al fine di assicurare l’effetto utile di tale diritto alle ferie annuali, la Corte sancisce il seguente
principio: un lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato e che, in forza di un accordo concluso
con il suo datore di lavoro, pur continuando a percepire lo stipendio, fosse tenuto a non presentarsi
sul posto di lavoro durante un periodo determinato precedente il suo pensionamento, non ha diritto
all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute durante tale periodo, salvo che
egli non abbia potuto usufruirne a causa di una malattia.
La Corte stabilisce pertanto che spetterà al giudice del rinvio verificare se tale fosse il caso del
sig. Maschek durante il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 30 giugno 2012. In caso
affermativo, quest’ultimo non avrà diritto all’indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non
godute durante tale periodo, salvo che egli non abbia potuto usufruire di tali ferie a causa di una
malattia.
La Corte rileva inoltre che, benché la direttiva intenda stabilire prescrizioni minime di sicurezza e
salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, prescrizioni che gli Stati membri sono
tenuti a rispettare, questi ultimi dispongono della facoltà di introdurre disposizioni più favorevoli per
i lavoratori. Pertanto, la direttiva non osta a disposizioni nazionali che prevedano ferie annuali
retribuite di durata superiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva e
attribuito secondo le condizioni di ottenimento e di concessione stabilite dal diritto nazionale.
Di conseguenza, gli Stati membri possono concedere ai lavoratori ferie annuali retribuite più estese
rispetto alle ferie annuali minime di quattro settimane previste dalla direttiva. In tale ipotesi, gli Stati
membri possono prevedere di concedere a un lavoratore che, a causa di una malattia, non abbia
potuto usufruire, prima della fine del suo rapporto di lavoro, di tutte le ferie annuali retribuite
supplementari, un diritto a un’indennità finanziaria corrispondente a tale periodo supplementare.
[b]Spetta agli Stati membri determinare le condizioni di tale concessione[/b]
[i]1 Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU 2003 L 299, pag. 9).[/i]
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IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-341/15
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