Data: 2016-07-20 18:20:55

Sanzione amministrativa o demolizione

Ho da sottoporre il seguente quesito:
a seguito di richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della legge regionale toscana n° 65/2014, e successiva richiesta di applicazione parziale dell'art. 206 della stessa legge regionale, dopo istruttoria dell'Ufficio viene espresso parere favorevole e viene determinata la sanzione amministrativa ex art. 209 ed art. 206 suddivendo i due importi. Viene altresì fissato un termine perentorio per il pagamento delle due sanzioni amministrative.
Se detto pagamento non viene contestato ma neanche onorato si procede con l'esecuzione forzata oppure si procede ad emettere ordinanza di demolizione e/o ripristino, ma nel caso specifico ciò non è possibile poichè la demolizione pregiudica staticamente la parte conforme del fabbricato ??

riferimento id:35258

Data: 2016-07-21 04:01:07

Re:Sanzione amministrativa o demolizione


Ho da sottoporre il seguente quesito:
a seguito di richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della legge regionale toscana n° 65/2014, e successiva richiesta di applicazione parziale dell'art. 206 della stessa legge regionale, dopo istruttoria dell'Ufficio viene espresso parere favorevole e viene determinata la sanzione amministrativa ex art. 209 ed art. 206 suddivendo i due importi. Viene altresì fissato un termine perentorio per il pagamento delle due sanzioni amministrative.
Se detto pagamento non viene contestato ma neanche onorato si procede con l'esecuzione forzata oppure si procede ad emettere ordinanza di demolizione e/o ripristino, ma nel caso specifico ciò non è possibile poichè la demolizione pregiudica staticamente la parte conforme del fabbricato ??
[/quote]

Il regime sanzionatorio pecuniario è NORMALMENTE scisso dal regime amministrativo di esercizio dell'attività (commercio) o di legittimazione delle opere (edilizia) A MENO CHE il legislatore non preveda una diversa disciplina.
Faccio un esempio per chiarire: TIZIO apre un negozio abusivamente. Viene sanzionato (ordinanza ingiunzione) e procede alla presentazione della SCIA per la "regolarizzazione". La SCIA è valida ed efficace a prescindere dal pagamento della sanzione originaria.
Lo stesso dicasi in materia edilizia, come detto, SALVO CHE il legislatore non disponga diversamente.

Nel caso di specie la L.R, prevede (art. 209 c. 4-5):[b] 4. Sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria il comune si pronuncia entro i sessanta giorni successivi alla presentazione dell’istanza o dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta dal responsabile del procedimento. Decorso il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo detta domanda si intende respinta. 5. Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, di una somma pari a quella prevista dal capo I e comunque in misura non inferiore a euro 516,00. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme.[/b]

Il pagamento della sanzione costituisce quindi condizione di procedibilità dell'istanza e pertanto, qualora non intervenga entro il termine assegnato determina l'improcedibilità della stessa (ATTENZIONE: preferibile utilizzabile tale termine rispetto a quello di rigetto) per carenza del presupposto. Dichiarata improcedibile l'istanza l'immobile risulta privo di titolo e pertanto si dovrà procedere alla demolizione dello stesso non trovando applicazione il regime più favorevole dell'art. 206. Tutto ciò a meno che l'interessato non presenti NUOVA ISTANZA di sanatoria.

riferimento id:35258
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it