Data: 2016-07-20 05:49:37

ENTI LOCALI -Monitoraggio del saldo di finanza pubblica (GU n.167 del 19-7-2016)

ENTI LOCALI -Monitoraggio del saldo di finanza pubblica (GU n.167 del 19-7-2016)

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red][b]DECRETO 20 giugno 2016 [/b][/color]
[b]Monitoraggio del saldo di finanza  pubblica,  di  cui  al  comma  710
dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.  208,  delle  citta'
metropolitane,  delle  province  e  dei  comuni  per  l'anno  2016.
(16A05244) [/b]
(GU n.167 del 19-7-2016)

                IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

  Visto il comma 709 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016) che prevede  che,  ai  fini  della  tutela
dell'unita' economica della Repubblica,  le  regioni,  i  comuni,  le
province, le citta' metropolitane e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di  finanza
pubblica;
  Visto il comma 710 dell'art. 1 della predetta legge n. 208 del 2015
che, ai fini del  concorso  al  contenimento  dei  saldi  di  finanza
pubblica, prevede che gli enti di cui al comma 709 devono  conseguire
un saldo non negativo, in  termini  di  competenza,  tra  le  entrate
finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi  dei
commi  728,  730,  731  e  732,  relativi  all'attuazione  dei  patti
regionalizzati e del patto orizzontale nazionale;
  Visto il comma 711 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che  ai
fini della determinazione del predetto saldo di  riferimento  prevede
che le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4  e
5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2
e 3 del medesimo schema di bilancio;
  Visto il secondo periodo del citato comma  711  dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015 che, limitatamente all'anno 2016,  prevede  che
nelle entrate e nelle  spese  finali  in  termini  di  competenza  e'
considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al
netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento;
  Visto il comma 719 dell'art. 1 della  predetta  legge  n.  208  del
2015, che prevede che per il monitoraggio degli adempimenti  relativi
a quanto disposto dai commi da 709 a 713, dal comma 716 e  dai  commi
da 719 a 734 del medesimo art. 1 e  per  l'acquisizione  di  elementi
informativi utili per la finanza  pubblica,  dispone  che  le  citta'
metropolitane, le  province  e  i  comuni  trasmettono  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato, le informazioni riguardanti le  risultanze  del
saldo di cui al comma 710 del citato art. 1, con  tempi  e  modalita'
definiti con decreto del predetto Ministero,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali;
  Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legge  30  dicembre  2015,  n.
210,  recante  «Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni
legislative», convertito, con modificazioni, dalla legge 25  febbraio
2016, n. 21, il quale prevede che per i comuni  istituiti  a  seguito
dei processi di fusione conclusi entro il 1° gennaio 2016, le  regole
del pareggio di bilancio di cui all'art. 1, commi da 709 a 734, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208,  si  applicano  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2017;
  Visto il comma 20 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, che  per
l'anno 2016 esclude dalle entrate finali valide ai fini  del  vincolo
del pareggio di bilancio di cui ai commi da 707 a  734  del  medesimo
articolo le entrate connesse al contributo attribuito ai  comuni,  di
complessivi 390 milioni  di  euro,  da  ripartire,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in  proporzione
alle  somme  attribuite,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  6  novembre  2014,  pubblicato  nel
supplemento ordinario nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre
2014, adottato ai sensi  dell'art.  1,  comma  731,  della  legge  27
dicembre 2013, n. 147;
  Visto il comma 441 dell'art. 1 della legge  n.  208  del  2015  che
prevede, per l'anno 2016, l'esclusione dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali individuati ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  e
dell'art.  67-septies  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con
risorse proprie provenienti da erogazioni  liberali  e  donazioni  da
parte di cittadini privati e imprese, nonche' da indennizzi derivanti
da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare  gli
eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo
complessivo di  15  milioni  di  euro.  L'ammontare  delle  spese  da
escludere dal saldo di cui al citato comma 710 e'  determinato  dalla
Regione Emilia-Romagna nel limite di  12  milioni  di  euro  e  dalle
regioni Lombardia e Veneto nel limite di  1,5  milioni  di  euro  per
ciascuna regione. Entro  il  30  giugno  2016,  le  medesime  regioni
comunicano al Ministero dell'economia e delle  finanze  e  ai  comuni
interessati gli importi delle esclusioni;
  Visto il comma 713 dell'art. 1 della legge n. 208  del  2015,  che,
per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi
di  edilizia  scolastica  effettuati  a  valere  sull'avanzo  di
amministrazione e  su  risorse  rivenienti  dal  ricorso  al  debito.
L'esclusione opera nel limite massimo di 480  milioni  di  euro.  Gli
enti locali beneficiari dell'esclusione e  l'importo  dell'esclusione
stessa  sono  individuati,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri da emanare entro il 15 aprile 2016;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  27
aprile 2016, che, in attuazione del  citato  comma  713  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari,  nonche'
i relativi importi, dell'esclusione dal saldo di  cui  al  comma  710
delle  spese  sostenute  per  interventi  di  edilizia  scolastica
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso al debito;
  Visto il comma 716 dell'art. 1 della legge n. 208  del  2015,  che,
per l'anno 2016, prevede l'esclusione, dal saldo individuato ai sensi
del comma 710, delle spese sostenute dagli enti locali per interventi
di  bonifica  ambientale,  conseguenti  ad  attivita'  minerarie,
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso  al  debito.  L'esclusione  opera  nel  limite
massimo  di  20  milioni  di  euro.  Gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono  individuati,
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,  con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  da  emanare  entro  il  15
aprile 2016;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  2
maggio 2016, che, in attuazione del  citato  comma  716  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015, individua gli enti beneficiari,  nonche'
i relativi importi, dell'esclusione, dal saldo di cui al  comma  710,
delle  spese  sostenute  per  interventi  di  bonifica  ambientale,
conseguenti ad attivita' minerarie, effettuati a  valere  sull'avanzo
di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito;
  Visto il comma 750 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015 che, per
l'anno 2016, prevede l'esclusione, nel limite massimo di 3 milioni di
euro, dal saldo individuato ai  sensi  del  comma  710,  delle  spese
sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del  Museo  nazionale
della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e  su
risorse rivenienti dal ricorso al debito;
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
disposizioni in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi;
  Visto il comma 712 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015  che,  a
decorrere dall'anno 2016, prevede che al bilancio  di  previsione  e'
allegato  un  prospetto  obbligatorio  contenente  le  previsioni  di
competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto  ai  fini  della
verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710,  come  declinato
al comma 711. A tal  fine,  il  prospetto  allegato  al  bilancio  di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia
esigibilita'  e  dei  fondi  spese  e  rischi  futuri  concernenti
accantonamenti  destinati  a    confluire    nel    risultato    di
amministrazione;
  Considerato  che  il  prospetto    concernente    la    verifica
dell'equilibrio tra  entrate  finali  e  spese  finali,  da  allegare
obbligatoriamente  al  bilancio  di  previsione  2016-2018  e'  stato
approvato dalla Commissione ARCONET nella seduta del 20 gennaio 2016;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali  del  28  ottobre  2015,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2015, come rettificato
dal decreto in  data  9  novembre  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 268 del 17 novembre 2015, con il quale il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione per  l'anno  2016  da  parte
degli enti locali e' stato differito al 31 marzo 2016;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, del 1° marzo 2016, con il quale  e'
stato disposto l'ulteriore differimento, dal 31 marzo  al  30  aprile
2016, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'anno 2016 da parte degli enti locali, con  eccezione  delle  citta'
metropolitane e delle province, per le quali il termine e'  differito
al 31 luglio 2016;
  Visti i commi da 728 a 731 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015,
che  prevedono  l'applicazione  del    meccanismo    dei    «patti
regionalizzati», orizzontale e verticale, mediante i quali le regioni
possono  autorizzare  gli  enti  locali  del  proprio  territorio  a
peggiorare il saldo di cui al comma 710 per consentire esclusivamente
un aumento degli impegni di spesa  in  conto  capitale,  purche'  sia
garantito l'obiettivo complessivo a  livello  regionale  mediante  un
contestuale miglioramento, di pari importo, del  medesimo  saldo  dei
restanti enti locali della regione e della regione stessa;
  Visto, in particolare, l'ultimo periodo del comma 730  dell'art.  1
della legge n. 208 del 2015 che  prevede  che  gli  spazi  finanziari
attribuiti nell'ambito del patto regionalizzato e non utilizzati  per
impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento  del
saldo di cui al comma 710;
  Visto il comma 732 dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015,  che
prevede  l'applicazione  del  meccanismo  del  «Patto  orizzontale
nazionale»,  mediante  il  quale  il  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato redistribuisce gli spazi finanziari tra gli enti
locali a livello nazionale allo scopo di  sostenere  gli  impegni  di
spesa in conto capitale destinati agli investimenti ed esclusivamente
per  la  quota  di  spazi  finanziari  non  soddisfatta  tramite  il
meccanismo dei «patti regionalizzati» di cui ai commi da  728  a  731
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015;
  Visto il comma 733 dell'art. 1 della legge n.  208  del  2015,  che
prevede,  qualora  risultino,  anche  sulla  base  dei  dati  del
monitoraggio, andamenti di spesa degli  enti  non  coerenti  con  gli
impegni assunti con l'Unione europea, che il Ministro dell'economia e
della  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, proponga  adeguate  misure  di  contenimento  della  predetta
spesa;
  Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di  dare  attuazione
alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 719, della  legge  n.  208
del 2015, all'emanazione del decreto del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, con il quale sono definiti i tempi e le modalita'  per
il monitoraggio degli adempimenti degli enti locali relativi a quanto
disposto dall'art. 1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719  a
734;
  Sentita la Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  che  ha
espresso parere favorevole nella seduta del 9 giugno 2016;

                              Decreta:

                          Articolo unico

  1. Le citta' metropolitane, le province e i comuni, in applicazione
del comma 719 dell'art. 1 della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,
forniscono al Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il
monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto  disposto  dall'art.
1, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, con  i  tempi,  le  modalita'  e  i  prospetti
definiti nell'allegato che e' parte integrante del presente  decreto.
Detti prospetti devono essere trasmessi, con  riferimento  a  ciascun
periodo, utilizzando l'applicazione  appositamente  prevista  per  il
pareggio di bilancio sul sito http://pareggiobilancio.mef.gov.it.
  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  della
Ragioneria  generale  dello  Stato,  provvede  all'aggiornamento
dell'allegato al presente decreto a seguito di successivi  interventi
normativi volti  a  modificare  le  regole  vigenti  di  riferimento,
dandone  comunicazione  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, all'ANCI e all'UPI.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2016

                          Il Ragioniere generale dello Stato: Franco
                                                            Allegato

          Monitoraggio del nuovo saldo di Finanza Pubblica

    Il presente allegato definisce i tempi, le modalita' e i  modelli
di rilevazione del monitoraggio degli  adempimenti,  da  parte  degli
enti locali, relativi a quanto disposto  dal  comma  20,  comma  441,
commi da 709 a 713, comma 716 e commi da  719  a  734,  dell'art.  1,
della legge n. 208 del 2015, ed e' strutturato  secondo  il  seguente
schema:
      A. Istruzioni generali
    A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
    A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazione di utenze  gia'  in
uso
    A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del pareggio di
bilancio
    A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
      B. Istruzioni per la compilazione del modelli MONIT/16  per  le
citta' metropolitane, le province ed i comuni
    B.1. Sezione 1 del modello MONIT/16: saldo tra entrate  finali  e
spese finali
    B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1 del modello MONIT/16
    B.2. Sezione 2  del  modello  MONIT/16:  informazioni  aggiuntive
utili per la finanza pubblica
      C. Alcune precisazioni
    C.1 Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai Patti  di
solidarieta' 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16
    C.2 Rispetto del vincolo di destinazione degli  spazi  finanziari
acquisiti mediante i patti di solidarieta' 2016
    C.3 Fondo pluriennale vincolato
      D. Esclusioni dal saldo utile  ai  fini  del  monitoraggio  del
conseguimento dell'obiettivo di finanza pubblica
    D.1. Entrate connesse al contributo ai comuni di complessivi  390
milioni di euro
    D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli  eventi  sismici
del 20 e 29 maggio 2012
    D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica
    D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale
        D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del
Museo nazionale della Shoah
    E. Verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica per l'anno
2016
A. Istruzioni generali
  A.1. Prospetti da compilare e regole per la trasmissione
    Per  il  monitoraggio  del  rispetto  del  saldo  di  competenza
finanziaria tra  entrate  finali  e  spese  finali  e  per  acquisire
elementi informativi utili per le esigenze della finanza pubblica, le
citta' metropolitane, le province ed i comuni trasmettono il  modello
MONIT/16, allegato al presente decreto, riferito al 30  giugno  2016,
al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2016, entro trenta giorni dalla
fine del periodo di riferimento,  esclusivamente  tramite  l'apposita
applicazione web http://pareggiobilancio.mef.gov.it, predisposta  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
    Nel caso in cui il presente decreto sia  emanato  successivamente
alla scadenza  prevista  per  l'invio  dei  dati  relativi  al  primo
semestre, il primo invio di informazioni,  inerenti  al  monitoraggio
del saldo finale di competenza,  avra'  luogo  entro  un  mese  dalla
pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    I dati richiesti devono essere espressi in migliaia di euro.
    Le regole per l'accesso all'applicazione web ed al  suo  utilizzo
sono consultabili nel sito internet della Ragioneria  generale  dello
Stato,  nella  sezione  dedicata  al  pareggio    di    bilancio
http://www.rgs.mef.gov.it  -  Sezione  «Pareggio  bilancio  e  Patto
stabilita'».
  A.2. Creazione di nuove utenze e/o variazioni  di  utenze  gia'  in
uso.
    Gli  accreditamenti  sinora  effettuati    per    le    utenze
dell'applicazione  web  dedicata  al  patto  di  stabilita'  interno,
predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
rimangono validi per il monitoraggio del pareggio di bilancio sino  a
quando l'ente non decida di eliminare, variare o creare nuove utenze.
    Per la variazione o la  creazione  di  nuove  utenze  (User-ID  e
password) e per la loro abilitazione al sistema  di  rilevazione  dei
dati,  si  rinvia  all'allegato  ACCESSO  Web/16  -  Modalita'  di
accreditamento al sistema web e modifica anagrafica consultabile  nel
sito internet della Ragioneria generale dello  Stato,  nella  sezione
dedicata    al    pareggio    di    bilancio,    all'indirizzo    web
http://www.rgs.mef.gov.it  -  Sezione  «Pareggio  bilancio  e  Patto
stabilita'».
  A.3. Requisiti informatici per l'applicazione web del  pareggio  di
bilancio
    Le istruzioni necessarie per l'utilizzo del sistema web  dedicato
al pareggio  di  bilancio,  sono  disponibili  nell'allegato  ACCESSO
Web/16  -  Modalita'  di  accreditamento  e  modifica  anagrafica
consultabile all'indirizzo web: http://www.rgs.mef.gov.it  -  Sezione
«Pareggio bilancio e Patto stabilita'».
  A.4. Altri riferimenti e richieste di supporto
    Si segnala che,  riguardo  ai  criteri  generali  concernenti  la
gestione  del  nuovo  saldo  di  finanza  pubblica,  le  citta'
metropolitane, le province e i comuni possono  far  riferimento  alla
circolare n. 5 del 10 febbraio 2016 del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato visionabile sul sito:  http://www.rgs.mef.gov.it
-  Sezione  «Pareggio  bilancio  e  Patto  stabilita'».  Eventuali
chiarimenti o richieste  di  supporto  possono  essere  inoltrate  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:
      a) pareggio@mef.gov.it per gli aspetti generali  e  applicativi
del nuovo saldo di finanza pubblica;
      a) assistenza.cp@tesoro.it per i quesiti di natura  tecnica  ed
informatica correlati  all'autenticazione  dei  nuovi  enti  ed  agli
adempimenti  attraverso  il  sistema  web  (si  veda  in  proposito
l'allegato    ACCESSO    Web/16    consultabile      all'indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/  -  Sezione  «Pareggio  bilancio  e  Patto
stabilita'.).  Per  urgenze  e'  possibile  contattare  l'assistenza
tecnica applicativa ai  seguenti  numeri  06-4761.2375/2125/2782  con
orario 8-13/14-18;
      b)  igop.segr.rgs@tesoro.it  per  gli  aspetti  riguardanti  la
materia di personale correlata alla normativa  in  materia  di  nuovo
saldo di finanza pubblica;
      c) ediliziascolastica@pec.governo.it e scuole@governo.it per  i
chiarimenti in merito all'esclusione  degli  interventi  di  edilizia
scolastica;
      d)  segreteria.italiasicura@governo.it  per  i  chiarimenti  in
merito agli interventi  di  bonifica  ambientale  alla  Struttura  di
missione contro il dissesto idrogeologico e  per  lo  sviluppo  delle
infrastrutture idriche.
  B. Istruzioni per la  compilazione  del  modello  MONIT/16  per  le
citta' metropolitane, le province ed i comuni
    Per il monitoraggio degli andamenti del saldo tra entrate  finali
e spese finali in termini di competenza finanziaria relativo all'anno
2016, previsto dalla legge di stabilita' 2016, e'  stato  predisposto
l'allegato modello MONIT/16, che risulta articolato in due sezioni.
    La Sezione 1 riguarda il saldo finale di competenza  finanziaria,
articolato  nelle  voci  che  concorrono  alla  sua  formazione,  con
riferimento alle previsioni  di  competenza  2016  (colonna  a  della
Sezione 1), ai dati gestionali relativi agli accertamenti di  entrate
ed agli impegni di spesa, nonche' agli stanziamenti relativi al fondo
pluriennale vincolato (colonna b della Sezione 1), rilevati  a  tutto
il periodo di riferimento (30 giugno,  30  settembre  e  31  dicembre
2016).
    La Sezione  2,  da  compilare  a  cura  dell'ente  ai  soli  fini
conoscitivi, riguarda informazioni  utili  per  la  finanza  pubblica
concernenti alcune voci del  bilancio  di  previsione  2016  -  2018,
nonche' la  composizione  del  risultato  di  amministrazione  al  31
dicembre 2015.
    Al fine di poter accedere al modello MONIT/16 occorre  utilizzare
la funzione «Acquisizione/Variazione Modello»,  selezionare  il  nome
del modello, il periodo di riferimento (giugno/settembre/dicembre)  e
cliccare sul pulsante «Conferma».
    In  presenza  di  errori  materiali  di  inserimento  ovvero  di
imputazione, e' necessario rettificare il modello relativo al periodo
cui  si  riferisce  l'errore  richiamando  dal  Menu  Funzionalita'
«Gestione    modello»,    presente    nella    maschera    principale
dell'applicativo  web  del  pareggio  di  bilancio,  la  funzione  di
«Acquisizione/Variazione  Modello»,  cliccando  successivamente  sul
pulsante «SALVA» per il salvataggio delle modifiche effettuate.
  B.1 Sezione 1 del modello MONIT/16:  saldo  tra  entrate  finali  e
spese finali
    La  Sezione  1  e'  articolata  in  due  colonne  che  accolgono,
rispettivamente, i dati previsionali  (colonna  a  -  «Previsioni  di
competenza 2016») e i dati gestionali o di  risultato  (colonna  b  -
«Dati gestionali»), necessari per la verifica del rispetto del saldo,
espresso in termini di competenza, tra le entrate finali  (titoli  1,
2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, la cui somma e' evidenziata nella  voce  «H)»
del prospetto), e le spese finali (titoli 1, 2, 3 del medesimo schema
di bilancio,  la  cui  somma  e'  evidenziata  nella  voce  «N)»  del
prospetto),  al  netto  delle  esclusioni  previste  dalle  altre
disposizioni vigenti (segnatamente, dai commi 20, 441, 713, 716 e 750
dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016).
    Per il solo anno 2016, nelle entrate finali e nelle spese  finali
in  termini  di  competenza  e'  considerato  il  fondo  pluriennale
vincolato (di parte corrente e in c/capitale), di entrata e di spesa,
al  netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso  all'indebitamento
(evidenziato nelle voci «A)», «B)»,» I2)» e «L2)»).
    Ai fini della verifica del rispetto degli  obiettivi  di  finanza
pubblica a preventivo  (colonna  (a)),  gli  stanziamenti  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' e dei  fondi  spese  e  rischi  futuri
concernenti accantonamenti destinati a  confluire  nel  risultato  di
amministrazione (evidenziati nelle voci «I3)», «I4)»,  «I5)»,  «L3)»,
«L4)») non vengono considerati tra le spese finali e, pertanto,  sono
portati in detrazione dei titoli 1 e 2 delle spese finali, mentre  la
colonna (b), riferita ai dati gestionali  (accertamenti  e  impegni),
non considera tali voci, non essendo gli  stanziamenti  dei  predetti
fondi oggetto di impegno.
    In particolare, con la colonna (a) sono acquisite le informazioni
relative alle  previsioni  di  competenza  finanziaria  per  le  voci
determinanti il suddetto saldo  desunte  dal  prospetto  obbligatorio
allegato al bilancio di previsione di  cui  all'art.  1,  comma  712,
della legge di stabilita' 2016 (Allegato 9 del decreto legislativo n.
118/2011 - Bilancio  di  previsione  denominato  «Prospetto  verifica
rispetto  dei  vincoli  di  finanza  pubblica»),  nonche'  i  dati
previsionali  assestati  e  definitivi  per  l'anno  2016  desunti
dall'aggiornamento obbligatorio  del  predetto  prospetto  a  seguito
delle variazioni di  bilancio  deliberate  nel  corso  dell'esercizio
(cfr. paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato
n. 5/2016). Le voci riguardanti le previsioni di  competenza  di  cui
alla colonna (a) sono compilate facendo riferimento:
    I°  monitoraggio  al  30  giugno  2016:  previsioni  iniziali  di
competenza finanziaria;
    II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate  alla
data del 30 settembre 2016;
    III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.
    Con la colonna (b) sono  acquisite  le  informazioni  finanziarie
relative ai dati gestionali  (accertamenti,  impegni  e  stanziamenti
concernenti il fondo pluriennale  vincolato)  che  rilevano  ai  fini
della verifica del rispetto del saldo finale di competenza,  cumulate
a tutto il periodo  di  riferimento  (ovvero  al  30  giugno,  al  30
settembre ed al 31 dicembre 2016). I dati utili sono  quelli  desunti
dalle scritture contabili e, con riferimento all'ultimo monitoraggio,
quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.
    Come stabilito dall'art. 1, comma 710, della  legge  n.  208  del
2015, il saldo finale (voce «O)» del prospetto) e'  il  differenziale
tra le entrate finali e  le  spese  finali,  comprensivo  delle  voci
riguardanti il fondo  pluriennale  vincolato  (di  parte  corrente  e
c/capitale), di entrata e di spesa, al netto della quota  rinveniente
da debito.
    Il prospetto consente di verificare, a preventivo e a consuntivo,
il rispetto dell'equilibrio tra entrate  finali  e  spese  finali  in
termini di competenza finanziaria.  Il  saldo  e'  rispettato  se  la
differenza tra le entrate finali e le spese finali di cui  alla  voce
«O)» e' pari  o  superiore  all'obiettivo  posto  pari  a  0,  ovvero
all'obiettivo rideterminato in applicazione dei patti di solidarieta'
2016 (patto regionalizzato e patto orizzontale nazionale), cui devono
aggiungersi gli effetti connessi all'applicazione negli anni  2014  e
2015 dei patti orizzontali, cosi'  come  espressamente  previsto  dal
comma 707 dell'art. 1 della legge n.  208/2015  (sulla  verifica  dei
risultati conseguiti si rinvia al paragrafo E).
    Al fine di agevolare l'attivita' di programmazione e monitoraggio
di ciascun ente locale, e' stato predisposto l'allegato  VAR/PATTI/16
contenente, per ciascuna citta' metropolitana,  provincia  e  comune,
gli importi delle variazioni all'obiettivo di saldo per  l'anno  2016
connesse agli effetti derivanti  dalla  partecipazione  dell'ente  ai
patti di solidarieta' negli anni 2014, 2015 e 2016. Per le  modalita'
di  consultazione  del  citato  prospetto,  accessibile  dagli  enti
esclusivamente in modalita' visualizzazione, si rinvia al  successivo
paragrafo C.1.
  B.1.1 Specifiche sulla Sezione 1del Modello MONIT/16
    Le voci riguardanti le previsioni, di cui alla colonna (a)  della
Sezione 1, sono compilate  facendo  riferimento  alle  previsioni  di
competenza finanziaria del  bilancio  aggiornate  alla  data  cui  il
monitoraggio si riferisce. Piu' precisamente, come  gia'  evidenziato
nel paragrafo B.1, gli enti trasmettono:
    I°  monitoraggio  al  30  giugno  2016:  previsioni  iniziali  di
competenza finanziaria ;
    II° monitoraggio al 30 settembre 2016: previsioni assestate  alla
data del 30 settembre 2016;
    III° monitoraggio al 31 dicembre 2016: previsioni definitive.
    Per la colonna (a) non sono previsti controlli di cumulabilita'.
    Le voci riguardanti gli accertamenti e gli impegni  di  cui  alla
colonna (b) della Sezione 1,  sono  compilate  seguendo  le  seguenti
regole:
    Cumulabilita' - Il modello deve essere compilato, con riferimento
a ciascuna data di rilevazione, indicando i dati cumulati a tutto  il
periodo di riferimento (es.: i dati concernenti il primo monitoraggio
devono essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e  termina
il 30 giugno 2016; i dati relativi  al  secondo  monitoraggio  devono
essere riferiti al periodo che inizia il 1° gennaio e termina  il  30
settembre  2016,  ecc.).  Il  sistema  effettua  un  controllo  di
cumulabilita' che prevede il blocco della procedura  di  acquisizione
qualora i dati del  periodo  di  riferimento  risultino  inferiori  a
quelli del periodo precedente. In tal caso e' necessario procedere ad
una rettifica dei dati inseriti nel monitoraggio precedente;
    Coerenza tra dati gestionali e dati previsionali di  spesa  -  Il
sistema effettua altresi' un  controllo  fra  i  dati  gestionali  di
spesa, di cui alla colonna (b), ed i corrispondenti dati previsionali
di cui alla colonna (a), prevedendo  il  blocco  della  procedura  di
acquisizione qualora i dati relativi agli impegni di  spesa  inseriti
nella  colonna  (b)  risultino  superiori  ai  corrispondenti  dati
previsionali inseriti nella colonna (a).
    Dati provvisori - Si rappresenta che le informazioni  riguardanti
il monitoraggio del  saldo  di  competenza  finanziaria  tra  entrate
finali e spese finali, trasmesse ai sensi  dell'art.  1,  comma  719,
della legge n. 208 del  2015,  dovrebbero,  in  linea  di  principio,
riguardare dati definitivi; tuttavia, qualora la situazione trasmessa
non fosse definitiva, gli enti provvedono, in ogni caso, all'invio di
dati provvisori,  che  e'  consentito  modificare  non  appena  siano
disponibili i  dati  definitivi.  Al  riguardo,  con  riferimento  al
monitoraggio al 31 dicembre 2016, si fa presente  che,  nel  caso  ne
sussistano i presupposti, i dati  sono  modificabili  entro  sessanta
giorni  dal  termine  di  legge  stabilito  per  l'approvazione  del
rendiconto di gestione 2016. Trascorso tale termine l'ente  non  puo'
piu' apportare variazioni ai dati trasmessi salvo se rileva, rispetto
a quanto gia' trasmesso, un peggioramento del proprio  posizionamento
rispetto all'obiettivo di saldo (art. 1, comma 722,  della  legge  n.
208 del 2015) e cioe':
    a. in caso di mancato conseguimento dell'obiettivo di  saldo,  si
accerta una maggiore differenza fra saldo finanziario conseguito e il
nuovo obiettivo di saldo rispetto ai dati precedentemente trasmessi;
    b. le nuove risultanze contabili, contrariamente alle precedenti,
attestano il mancato rispetto dell'obiettivo di saldo;
    c.  le  nuove  risultanze  contabili,  pur  attestando,  come  le
precedenti, il rispetto del nuovo obiettivo di saldo, evidenziano una
minore differenza tra il saldo  finanziario  conseguito  e  il  nuovo
obiettivo di saldo.
    Le voci riguardanti gli stanziamenti  di  cui  alla  colonna  (b)
della Sezione 1, ovvero quelle riferite alle voci:
    «A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti»;
    «B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto  capitale  al
netto delle quote finanziate da debito»;
    «I2)Fondo pluriennale vincolato di parte corrente»;
    «L2) Fondo pluriennale vincolato in conto capitale al netto della
quota finanziata da debito»
    sono rese disponibili automaticamente dal  sistema  web,  tenendo
conto delle informazioni inserite nella colonna (a).  Si  suggerisce,
pertanto,  di  procedere  preliminarmente  alla  compilazione  della
colonna (a) e, solo successivamente, alla compilazione della  colonna
(b).
    Le voci «I3)», «I4)», «I5)», «L3)» e «L4)», riguardanti il  fondo
crediti di dubbia esigibilita', il fondo contenzioso e  altri  fondi,
di parte corrente e in conto  capitale,  destinati  a  confluire  nel
risultato di amministrazione, devono essere compilate dall'ente  solo
con riferimento alla colonna «(a) - Previsioni  di  competenza  2016»
(cfr. paragrafo C.2 - Circolare della Ragioneria generale dello Stato
n. 5/2016).
  B.2 Sezione 2 del modello MONIT/16: informazioni  aggiuntive  utili
per la finanza pubblica
    La Sezione 2  del  modello  MONIT/16  prevede  l'acquisizione  di
ulteriori  elementi  informativi  utili  per  la  finanza  pubblica,
concernenti alcune voci del  bilancio  di  previsione,  per  ciascuno
degli esercizi  2016,  2017  e  2018,  nonche'  la  composizione  del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015. In particolare,  le
predette voci riguardano:
      1) Fondo pluriennale vincolato di entrata  di  parte  corrente:
l'importo da indicare e'  quello  risultante  dalla  voce  «A)  Fondo
pluriennale vincolato di entrata per spese  correnti»  del  prospetto
degli «Equilibri di bilancio» (Allegato 9 del decreto legislativo  n.
118/2011 - Bilancio  previsione),  ovvero  in  sede  di  monitoraggio
finale la medesima voce  del  prospetto  della  «Verifica  equilibri»
(Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 -  Rendiconto  della
gestione);
    Il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna
(a);
      2)  Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  in  c/capitale:
l'importo da indicare e'  quello  risultante  dalla  voce  «Q)  Fondo
pluriennale vincolato di entrata per spese  in  conto  capitale»  del
prospetto degli «Equilibri  di  bilancio»  (Allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione),  ovvero  in  sede  di
monitoraggio finale la medesima voce del  prospetto  della  «Verifica
equilibri»  (Allegato  10  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  -
Rendiconto della gestione);
      3)  Quota  del  Fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata  in
c/capitale finanziata da debito: l'importo da indicare e'  quello  di
cui al punto 2), per la sola parte finanziata da debito;
      4) Fondo pluriennale vincolato  di  spesa  di  parte  corrente:
l'importo da indicare e' quello risultante dalla sotto-voce «D) -  di
cui fondo pluriennale vincolato - Spese correnti» del prospetto degli
«Equilibri di  bilancio»  (Allegato  9  del  decreto  legislativo  n.
118/2011 - Bilancio  previsione),  ovvero  in  sede  di  monitoraggio
finale dalla voce «DD)»  del  prospetto  della  «Verifica  equilibri»
(Allegato 10 del decreto legislativo n. 118/2011 -  Rendiconto  della
gestione). Il dato 2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1  -
colonna (a);
      5)  Fondo  pluriennale  vincolato  di  spesa  in  c/capitale:
l'importo da indicare e' quello risultante dalla sotto-voce «U) -  di
cui fondo pluriennale  vincolato  -  Spese  in  conto  capitale»  del
prospetto degli «Equilibri  di  bilancio»  (Allegato  9  del  decreto
legislativo n. 118/2011 - Bilancio previsione),  ovvero  in  sede  di
monitoraggio finale dalla voce  UU)  del  prospetto  della  «Verifica
equilibri»  (Allegato  10  del  decreto  legislativo  n.  118/2011  -
Rendiconto della gestione);
      6) Quota del Fondo pluriennale vincolato di spesa in c/capitale
finanziata da debito: l'importo da indicare e' quello di cui al punto
5), per la sola parte finanziata da debito;
      7) Fondo crediti  di  dubbia  esigibilita'  di  parte  corrente
iscritto nella spesa del bilancio di previsione.  Indicare  il  fondo
crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente iscritto nella spesa
del bilancio  di  previsione,  per  ciascuno  degli  anni  2016-2018,
risultante nella colonna «(c)- Accantonamento effettivo di bilancio»,
riga «di cui Fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente»,
dell'Allegato  9/c  decreto  legislativo  n.  118/2011  (Composizione
dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita');
      8) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di  parte  corrente  di
cui al punto 7), al netto della quota finanziata da avanzo  (il  dato
2016 e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));
      9) Fondo crediti di dubbia esigibilita' di  parte  corrente  di
cui al punto 7), determinato in assenza di gradualita'.  Indicare  il
fondo crediti di dubbia esigibilita' di parte corrente, per  ciascuno
degli anni 2016-2018, in assenza  della  gradualita'  prevista  dalla
normativa  vigente  (100  per  cento  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'  calcolato  con  le  modalita'  previste  dal  principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  punto
3.3). Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli enti  locali
lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari  almeno
al 70 per cento e nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento;
      10) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale iscritto
nella spesa del bilancio di previsione. Indicare il fondo crediti  di
dubbia esigibilita' in c/capitale iscritto nella spesa  del  bilancio
di previsione, per ciascuno degli anni  2016-2018,  risultante  nella
colonna «(c) - Accantonamento effettivo di bilancio»,  riga  «di  cui
Fondo crediti di dubbia esigibilita'  in  c/capitale»,  dell'Allegato
9/c  al    decreto    legislativo    n.    118/2011    (Composizione
dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilita');
      11) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale  di  cui
al punto 10), al netto della quota finanziata da avanzo (il dato 2016
e' acquisito in automatico dalla Sezione 1 - colonna (a));
      12) Fondo crediti di dubbia esigibilita' in c/capitale  di  cui
al punto 10), determinato in  assenza  di  gradualita'.  Indicare  il
fondo crediti di dubbia  esigibilita'  in  c/capitale,  per  ciascuno
degli anni 2016-2018, in assenza  della  gradualita'  prevista  dalla
normativa  vigente  (100  per  cento  del  fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita'  calcolato  con  le  modalita'  previste  dal  principio
contabile applicato concernente la contabilita'  finanziaria  di  cui
all'Allegato n. 4/2 al decreto legislativo n.  118  del  2011,  punto
3.3. Al riguardo, si ricorda che nel 2016 per tutti gli  enti  locali
lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo  crediti  di  dubbia
esigibilita' e' pari almeno al 55 per cento, nel 2017 e' pari  almeno
al 70 per cento e nel 2018 e' pari almeno all'85 per cento.
    Le informazioni dovranno  essere  aggiornate  alla  data  cui  il
monitoraggio si riferisce (30 giugno,  30  settembre  e  31  dicembre
2016), tenendo  conto  delle  variazioni  apportate  al  bilancio  di
previsione nel corso della gestione.
    Le  informazioni  aggiuntive  relative  alla  composizione  del
risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, riguardano:
    13) Risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015;
    14) parte accantonata (FCDE + Altri fondi);
    15) parte vincolata;
    16) parte destinata agli investimenti;
    17) parte disponibile;
    18) disavanzo di amministrazione;
    Devono essere indicate le informazioni cosi' come risultanti  nel
rendiconto  di  gestione  (desunte  dal  prospetto  dimostrativo  del
risultato di amministrazione - di  cui  allegato  n.  10  al  decreto
legislativo n. 118/2011- Rendiconto della gestione).
  C. Alcune precisazioni
      C.1. Variazioni dell'obiettivo di saldo 2016 connesse ai  patti
di solidarieta' 2014/2016: allegato VAR/PATTI/16
    La legge di stabilita' 2016 prevede  che  gli  enti  territoriali
concorrono agli obiettivi di finanza pubblica  conseguendo  un  saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate  finali  e  le
spese finali, come eventualmente modificato per effetto dell'adesione
ai nuovi patti di solidarieta' nell'anno 2016 (art. 1, commi da 728 a
732 della legge  di  stabilita'  2016)  e  fatti  salvi  gli  effetti
connessi  all'applicazione  negli  anni  2014  e  2015  dei  patti
orizzontali relativi agli obiettivi del patto di  stabilita'  interno
(comma 141 dell'art. 1  della  legge  n.  220  del  2010,  comma  483
dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014 e comma 7 dell'art. 4-ter del
decreto legge n. 16 del 2012). Il saldo non negativo tra  le  entrate
finali e le spese finali di ciascun ente e', pertanto,  rideterminato
tenendo  conto  degli  effetti  connessi  alla  sua  eventuale
partecipazione ai patti di solidarieta' negli anni 2014, 2015 e 2016.
    Al fine di agevolare l'attivita' di programmazione e monitoraggio
di ciascun ente locale, e' stato predisposto l'allegato  VAR/PATTI/16
contenente, per ciascuna citta' metropolitana,  provincia  e  comune,
l'importo definitivo dell'obiettivo di saldo finale di competenza per
l'anno 2016, come rideterminato per effetto delle variazioni connesse
alla partecipazione ai patti di  solidarieta'  relativi  ai  predetti
anni  2014,  2015  e  2016.  Il  saldo  obiettivo  rideterminato,
visualizzabile nel dettaglio accedendo al  modello  VAR/PATTI/16,  e'
riportato in automatico nella voce P) del modello MONIT/16 al fine di
determinare la voce «Q) Differenza tra il saldo tra entrate  e  spese
finali e obiettivo di  saldo  finale  di  competenza»  utile  per  la
verifica, a consuntivo,  del  rispetto  dell'equilibrio  tra  entrate
finali  e  spese  finali  in  termini  di  competenza  finanziaria
potenziata.
    Per visionare il modello VAR/PATTI/16,  pertanto,  e'  necessario
accedere  all'applicazione  web  del    pareggio    di    bilancio
http://pareggiobilancio.mef.gov.it    e    richiamare,    dal    Menu
Funzionalita'  presente  alla  sinistra  della  maschera  principale
dell'applicativo,  la  funzione  di  «Interrogazione  Modello»  che
prospettera',  ai  soli  fini  conoscitivi,  il  citato  modello  di
rideterminazione dell'obiettivo di saldo per l'anno 2016.
  C.2 Rispetto del vincolo di  destinazione  degli  spazi  finanziari
acquisiti mediante i patti di solidarieta' 2016
    In sede di  monitoraggio  degli  adempimenti  relativi  a  quanto
disposto dalla nuova disciplina del saldo valido per la verifica  del
rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica e per l'acquisizione  dei
relativi elementi informativi utili, e' prevista la rilevazione degli
impegni di spesa in conto capitale effettuati a  valere  sugli  spazi
finanziari acquisiti mediante le procedure dei patti di  solidarieta'
di cui, rispettivamente, ai commi 728 e seguenti nonche' al comma 732
dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.
    Al riguardo, giova precisare che gli spazi  finanziari  acquisiti
mediante le procedure dei patti di solidarieta', ivi incluso il patto
orizzontale nazionale, sono attribuiti agli enti con un  esplicito  e
specifico vincolo di destinazione, ovvero per  sostenere  impegni  di
spesa in conto capitale. Ne consegue che  gli  spazi  finanziari  non
utilizzati per le  finalita'  ad  essi  sottese  non  possono  essere
utilizzati  per  altre  finalita'  (a  titolo  esemplificativo,  per
effettuare impegni di  spesa  di  parte  corrente).  In  particolare,
l'ultimo periodo del comma 730 dell'art. 1 della legge di  stabilita'
2016, dispone che gli spazi finanziari attribuiti  e  non  utilizzati
per impegni di spesa in conto  capitale  non  rilevano  ai  fini  del
conseguimento del saldo di finanza pubblica di cui al comma  710.  Si
ritiene, pertanto, che gli enti  che  acquisiscono  spazi  finanziari
nell'ambito dei predetti meccanismi devono tendere ad un obiettivo di
saldo di finanza pubblica  che  tenga  conto  dell'eventuale  mancato
utilizzo degli spazi finanziari per le finalita' per cui  sono  stati
attribuiti.
    Ai fini della verifica  del  rispetto  del  predetto  vincolo  di
destinazione, il rappresentante legale, il responsabile del  servizio
finanziario e l'organo di revisione economico finanziario  attestano,
in sede di certificazione del rispetto  dell'obiettivo  di  saldo  di
finanza pubblica per l'anno 2016 di cui  al  comma  720  dell'art.  1
della legge  n.  208  del  2015,  che  i  maggiori  spazi  finanziari
acquisiti sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare impegni
di  spesa  in  conto  capitale.  In  assenza  di  tale  attestazione,
nell'anno di riferimento, non  sono  riconosciuti  i  maggiori  spazi
finanziari acquisiti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi
obiettivi del biennio successivo.
    Conseguentemente,  gli  spazi  finanziari  acquisiti  nel  2016
mediante le procedure dei patti di solidarieta' (patto regionalizzato
e patto  orizzontale  nazionale)  e  non  utilizzati  per  effettuare
impegni di spesa in  conto  capitale  sono  recuperati,  in  sede  di
certificazione  2016,  attraverso  una    modifica    peggiorativa
dell'obiettivo di saldo finale di competenza per un importo  pari  ai
predetti spazi finanziari non utilizzati per  le  finalita'  indicate
dalla norma.  Restano  comunque  validi  i  peggioramenti  dei  saldi
obiettivi del biennio successivo.
    Gli impegni di spesa in conto capitale effettuati a valere  sugli
spazi finanziari definitivamente acquisiti alla data del 30 settembre
2016, mediante il meccanismo del patto  regionalizzato,  verticale  e
orizzontale,  nonche'  a  valere  sugli  spazi  finanziari  acquisiti
mediante il  meccanismo  del  patto  orizzontale  nazionale,  trovano
evidenza  rispettivamente  nelle  voci  «R)»  ed  «S)»  del  modello
MONIT/16.
    I predetti impegni di spesa in  conto  capitale,  indicati  nelle
voci «R)» ed «S)» del modello MONIT/16, sono, altresi', oggetto di un
controllo di congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della
rilevazione  delle  informazioni  relative  al  settore  delle  opere
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.229,
sulla base dei dati presenti nella Banca dati  delle  Amministrazioni
Pubbliche (BDAP)  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al  riguardo,  si
segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della
Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche  (BDAP  -  MOP)  e'  stato
integrato  per  le  presenti  finalita'  nella  relativa  sezione
Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono
pertanto valorizzare il campo «Tipologia di spazi finanziari» con una
delle voci [Patto Nazionale; Patto Regionalizzato].
    Il controllo di congruenza degli  importi  indicati  nel  modello
MONIT/16  sara'  effettuato  con  riferimento  al  campo  «Importo
realizzato»  della  scheda  «Piano  dei  costi»  relativo  ad  ogni
intervento classificato con una delle voci sopra descritte.
  C.3 Fondo pluriennale vincolato
    Limitatamente all'anno 2016, ai  fini  della  determinazione  del
saldo finale, nelle entrate finali e nelle spese finali,  in  termini
di competenza, e' considerato  il  fondo  pluriennale  vincolato,  di
entrata e di spesa, di cui  al  punto  5.4  del  principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria (Allegato n. 4/2 al
decreto legislativo n. 118 del 2011), al netto della quota riveniente
dal ricorso all'indebitamento.
    Conseguentemente, in sede di monitoraggio finale per la  verifica
del rispetto del predetto obiettivo  di  finanza  pubblica,  dovranno
essere indicati gli importi del fondo pluriennale di entrata corrente
e in conto capitale, al netto  della  quota  riveniente  dal  ricorso
all'indebitamento, e del fondo pluriennale di  spesa  corrente  e  in
conto capitale, anch'esso al netto del quota rinveniente dal  ricorso
all'indebitamento, risultanti nel rendiconto di gestione.
    Si  precisa  che,  in  sede  di  monitoraggio  finale,  il  fondo
pluriennale di entrata e di spesa, parte corrente e  conto  capitale,
deve tenere conto del riaccertamento ordinario dei residui. Pertanto,
si ricorda che:
      nel caso di modifica di esigibilita' degli impegni  coperti  da
fondo pluriennale di entrata, si deve procedere alla riduzione  degli
impegni esposti nella voce «I1» (spese correnti), ovvero  nella  voce
«L1» (spese in c/capitale) ed  al  contestuale  incremento  (di  pari
importo), rispettivamente, del fondo pluriennale vincolato  di  spesa
di parte corrente (voce «I2»), ovvero del fondo pluriennale vincolato
di spesa in c/capitale, al netto della  quota  finanziata  da  debito
(voce «L2»);
      nel caso di cancellazione  definitiva  di  impegni  coperti  da
fondo pluriennale di entrata, si ricorda che il  principio  contabile
applicato concernente la contabilita' finanziaria,  Allegato  4.2  al
decreto legislativo n. 118/11, al  paragrafo  5.4  prevede  che  «Nel
corso dell'esercizio, la cancellazione di un impegno  finanziato  dal
fondo pluriennale vincolato comporta la necessita' di procedere  alla
contestuale dichiarazione di indisponibilita' di  una  corrispondente
quota del fondo pluriennale vincolato iscritto in  entrata  che  deve
essere  ridotto  in  occasione  del  rendiconto,  con  corrispondente
liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione».
Pertanto, nel caso specifico, si deve procedere  esclusivamente  alla
riduzione degli impegni esposti nella  voce  «I1»  (spese  correnti),
ovvero nella voce «L1» (spese in c/capitale).
    Le voci  relative  al  fondo  pluriennale  vincolato  di  entrata
corrente e in conto capitale, al netto della  quota  rinveniente  dal
ricorso all'indebitamento,  trovano  evidenza  rispettivamente  nelle
voci «A)» e «B)» del modello MONIT/16.  Le  voci  relative  al  fondo
pluriennale di spesa corrente e in conto  capitale  trovano  evidenza
rispettivamente nelle voci «I2)» e «L2)» del modello MONIT/16.
  D.  Esclusioni  dal  saldo  utile  ai  fini  del  monitoraggio
dell'obiettivo di Finanza pubblica
    Le esclusioni di entrata e di spesa dalle entrate finali e  dalle
spese finali, in  termini  di  competenza,  valide  per  il  rispetto
dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica, determinato per  ciascun
ente, sono esclusivamente quelle previste per il solo anno 2016,  dai
commi 20, 441, 713, 716 e 750, dell'art. 1 della legge di  stabilita'
2016.
    Ne consegue che non  sono  consentite  esclusioni  dal  saldo  di
finanza pubblica di cui al comma 710 di entrate o di spese diverse da
quelle previste dalle citate disposizioni, atteso che ogni esclusione
richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di
rinvenire  adeguate  risorse  compensative  a  salvaguardia  degli
equilibri di finanza pubblica.
    Nei paragrafi che seguono sono indicate le esclusioni vigenti.
  D.1 Entrate connesse al contributo ai  comuni  di  complessivi  390
milioni di euro
    Il comma 20 dell'art. 1 della legge di stabilita'  2016  dispone,
per il solo anno 2016, l'esclusione, dalle entrate finali valide  per
la verifica del conseguimento del  saldo  di  finanza  pubblica,  del
contributo di 390 milioni di euro complessivi attribuito ai comuni.
    L'attribuzione dell'importo a  ciascun  comune  e'  demandata  ad
apposito decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  in  proporzione  alle  somme
attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze 6 novembre 2014 (Gazzetta Ufficiale 21 novembre 2014, n.  271
- S.O.).
    Le entrate da escludere ai sensi  del  citato  comma  20  trovano
evidenza nella voce «D2)» del modello MONIT/16.
  D.2 Spese sostenute dai comuni interessati dagli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012
    Per il solo anno 2016, il comma 441 dell'art. 1  della  legge  di
stabilita' 2016 dispone a favore degli  enti  locali  individuati  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74  e
dell'art.  67-septies  del  decreto  legge  22  giugno  2012,  n.  83
l'esclusione,  dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del
conseguimento dell'obiettivo di  saldo  di  finanza  pubblica,  delle
spese  sostenute  con  risorse  proprie  provenienti  da  erogazioni
liberali e donazioni  da  parte  di  cittadini  privati  ed  imprese,
nonche' da indennizzi derivanti da polizze assicurative,  finalizzate
a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012
e la conseguente ricostruzione, per un importo massimo complessivo di
15 milioni di euro.
    L'ammontare delle spese da escludere per ciascun ente dalle spese
finali per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica  e'
determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni  di
euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni  di
euro per ciascuna regione.
    Entro il  30  giugno  2016,  le  regioni  dovranno  comunicare  i
suddetti importi al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e  ai
comuni interessati.
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I7» e «L7» del
modello MONIT/16.
  D.3 Spese per gli interventi di edilizia scolastica
    Il comma 713 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016  dispone,
per il solo anno 2016, l'esclusione,  nella  misura  massima  di  480
milioni di euro, dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del
rispetto dell'obiettivo di saldo di cui al  comma  710,  delle  spese
sostenute dagli enti locali per  interventi  di  edilizia  scolastica
effettuati a valere  sull'avanzo  di  amministrazione  e  su  risorse
rivenienti dal ricorso al debito.
    A  tal  fine  gli  enti  locali  comunicano,  entro  il  termine
perentorio del 1° marzo  2016,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di missione per  il  coordinamento  e  l'impulso
nell'attuazione  di  interventi  di  riqualificazione  dell'edilizia
scolastica, secondo le modalita' individuate e  pubblicate  sul  sito
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari  di  cui
necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica.
    Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il  seguente  ordine
prioritario:
      a) spese sostenute per gli interventi  di  edilizia  scolastica
avviati dai comuni a seguito dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle  province  e  dalle  citta'
metropolitane per  interventi  di  edilizia  scolastica,  nell'ambito
delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 1, comma 467, della  legge
23 dicembre 2014, n.  190,  nonche'  spese  sostenute  dai  comuni  a
compartecipazioni  e  finanziamenti  della  Banca  europea  degli
investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia  scolastica
esclusi dal beneficio  di  cui  al  citato  art.  48,  comma  1,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
      b) spese sostenute dagli enti locali a valere  su  stanziamenti
di bilancio ovvero  su  risorse  acquisite  mediante  contrazione  di
mutuo, per  interventi  di  edilizia  scolastica  finanziati  con  le
risorse di cui all'art. 10 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, e successive modificazioni;
      c) spese per interventi di  edilizia  scolastica  sostenute  da
parte degli enti locali.
    Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  del  27
aprile 2016, sono  stati  individuati  gli  enti  locali  beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.
    Le poste da  escludere  trovano  evidenza  nella  voce  «L5»  del
modello MONIT/16.
    I predetti impegni di spesa in  conto  capitale,  indicati  nella
voce «L5» del modello MONIT/16 sono, altresi', oggetto  di  controllo
di  congruenza  con  le  informazioni  fornite  nell'ambito  della
rilevazione  delle  informazioni  relative  al  settore  delle  opere
pubbliche, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011,  n.229,
sulla base dei dati presenti nella Banca dati  delle  Amministrazioni
Pubbliche (BDAP)  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Al  riguardo,  si
segnala che il predetto sistema di monitoraggio Opere Pubbliche della
Banca  Dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (BDAP-MOP)  e'  stato
integrato  per  le  presenti  finalita'  nella  relativa  sezione
Anagrafica. Gli Enti locali beneficiari degli spazi finanziari devono
valorizzare il campo «Tipologia di  spazi  finanziari»  con  la  voce
«Esclusioni in conto capitale - Avanzo» nel caso di opera  finanziata
da avanzo, e con la voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel
caso di ricorso al debito.
    Il controllo di congruenza degli  importi  indicati  nel  modello
MONIT/16  sara'  effettuato  con  riferimento  al  campo  «Importo
realizzato»  della  scheda  «Piano  dei  costi»  relativo  ad  ogni
intervento classificato con le voci sopra descritte.
  D.4 Spese per interventi di bonifica ambientale
    L'art. 1, comma 716, della legge di stabilita' 2016 dispone,  per
il solo anno 2016, l'esclusione, nella misura massima di  20  milioni
di euro, dalle spese finali  valide  per  la  verifica  del  rispetto
dell'obiettivo di saldo di finanza pubblica,  delle  spese  sostenute
dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale,  conseguenti
ad  attivita'  minerarie,  effettuati  a  valere  sull'avanzo  di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito.
    A  tal  fine,  gli  enti  locali  comunicano,  entro  il  termine
perentorio del 1° marzo  2016,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Struttura di missione contro il dissesto  idrogeologico  e
per lo  sviluppo  delle  infrastrutture  idriche,  secondo  modalita'
individuate  e  pubblicate  sul  sito  istituzionale  della  medesima
Struttura, gli spazi finanziari  di  cui  necessitano  per  sostenere
interventi di bonifica ambientale.
    Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in
data  2  maggio  2016,  sono  stati  individuati  gli  enti  locali
beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa.
    Le poste da escludere trovano evidenza nelle voci «I6» e «L6» del
modello MONIT/16.
    I predetti impegni di spesa in  conto  capitale,  indicati  nella
voce «L6» del modello MONIT/16, sono altresi' oggetto di controllo di
congruenza con le informazioni fornite nell'ambito della  rilevazione
delle informazioni relative al  settore  delle  opere  pubbliche,  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  sulla  base
dei dati presenti nella Banca dati  delle  Amministrazioni  Pubbliche
(BDAP) del Ministero dell'economia e  delle  finanze  -  Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato. Al riguardo, si segnala che il
predetto sistema di monitoraggio Opere  Pubbliche  della  Banca  Dati
delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP-MOP) e' stato integrato per  le
presenti finalita' nella relativa sezione Anagrafica. Gli Enti locali
beneficiari  degli  spazi  finanziari  devono  valorizzare  il  campo
«Tipologia di spazi finanziari» con  la  voce  «Esclusioni  in  conto
capitale - Avanzo» nel caso di opera finanziata da avanzo, e  con  la
voce «Esclusione in conto capitale - Debito», nel caso di ricorso  al
debito.
    Il controllo di congruenza degli  importi  indicati  nel  modello
MONIT/16  sara'  effettuato  con  riferimento  al  campo  «Importo
realizzato»  della  scheda  «Piano  dei  costi»  relativo  ad  ogni
intervento classificato con una delle voci sopra descritte.
  D.5 Spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo
nazionale della Shoah
    Il comma 750 dell'art. 1 della legge di stabilita' 2016  dispone,
per il solo anno  2016,  l'esclusione,  nella  misura  massima  di  3
milioni di euro, dalle  spese  finali  valide  per  la  verifica  del
rispetto dell'obiettivo di saldo di  finanza  pubblica,  delle  spese
sostenute da  Roma  Capitale,  effettuate  a  valere  sull'avanzo  di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, per la
realizzazione del Museo nazionale della Shoah.
    La posta da escludere trova evidenza nella voce «L8» del  modello
MONIT/16.
  E. Verifica del rispetto del saldo di Finanza pubblica  per  l'anno
2016
    Il rispetto del saldo  tra  entrate  finali  e  spese  finali  in
termini di competenza finanziaria viene  verificato  confrontando  il
risultato conseguito al 31 dicembre 2016 (voce O della colonna b) con
l'obiettivo di saldo di cui al comma 710 dell'art. 1 della  legge  n.
2018 del 2015 (voce P della colonna b) che tiene conto degli  effetti
della partecipazione dell'ente ai cosiddetti  patti  di  solidarieta'
(verticale e orizzontale  regionalizzato  nonche'  patto  orizzontale
nazionale) negli  anni  2014,  2015  (con  riferimento  al  patto  di
stabilita' interno) e 2016. Gli effetti  dei  patti  di  solidarieta'
sono  analiticamente  evidenziati  nel  prospetto    VAR/PATTI/16
consultabile mediante la funzione di «Interrogazione  Modello»  (cfr.
paragrafo C.1).
    La verifica  del  rispetto  del  saldo  di  finanza  pubblica  e'
effettuata  con  riguardo  ai  dati  gestionali  riferiti  all'intero
esercizio finanziario, come rilevati dalla trasmissione  del  modello
di monitoraggio al 31 dicembre 2016. Pertanto, l'invio dei modelli di
monitoraggio al 30 giugno ed al 30 settembre 2016, che  riportino  un
saldo finale negativo non rappresenta necessariamente  un  indicatore
del mancato rispetto del saldo di finanza pubblica.
    Il saldo e' rispettato se, alla data del  31  dicembre  2016,  la
differenza tra entrate finali e spese  finali  e'  pari  o  superiore
all'obiettivo di saldo non negativo tra entrate finali e spese finali
come  eventualmente  rideterminato  per  effetto  delle  variazioni
connesse alla partecipazione dell'ente ai patti di solidarieta' negli
anni 2014/2016 ed evidenziate nel citato prospetto  VAR/PATTI/16.  Il
sistema  web  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  effettua
automaticamente tale confronto onde consentire  una  piu'  rapida  ed
immediata valutazione circa il conseguimento o meno dell'obiettivo di
saldo.
    Conseguentemente, relativamente al significato da  attribuire  al
segno (positivo o negativo) derivante dalla differenza tra  risultato
registrato al 31 dicembre e l'obiettivo di saldo, e' stabilito che se
tale differenza risulta:
      positiva o pari a 0 : il saldo di finanza pubblica  per  l'anno
2016 e' stato rispettato;
      negativa: il saldo di finanza pubblica per l'anno 2016  non  e'
stato rispettato.
    Si rammenta che,  qualora  la  colonna  b  della  Sezione  1  del
prospetto MONIT/16, dedicata alla rilevazione  dei  dati  gestionali,
risulti redatta in modo non esaustivo e/o non congruente con  i  dati
di  consuntivo,  non  potra'  ritenersi  valida  la  conseguente
certificazione inoltrata ai sensi del comma  720  dell'art.  1  della
legge n. 208 del 2015.


                                                            MONIT/16

              Parte di provvedimento in formato grafico

                                                        VAR/PATTI/16

              Parte di provvedimento in formato grafico

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