Data: 2016-07-20 05:34:55

Censimento e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane

Censimento e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane

[img]http://www.umbrialeft.it/files/imagecache/grande/numero%20civico.jpg[/img]

[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2016 [/b]
[color=red][b]Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. (16A05238) [/b][/color]
(GU n.167 del 19-7-2016)

                            IL PRESIDENTE
                    DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
che  prevede  lo  svolgimento  con  cadenza  annuale  del  censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni di cui  all'art.  15,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo  6  settembre  1989,  n.
322,  nel  rispetto  delle  raccomandazioni  internazionali  e  dei
regolamenti europei, demandando  a  un  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di  realizzazione  del
predetto  censimento  permanente,  con  cadenza  annuale,  della
popolazione e delle abitazioni;
  Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, che demanda al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo  la  disciplina  dei
contenuti dell'Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane (Anncsu), degli obblighi e  delle  modalita'  di  conferimento
degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai  singoli  comuni  ai
sensi del regolamento anagrafico della popolazione  residente,  delle
modalita' di accesso all'Anncsu da parte  dei  soggetti  autorizzati,
nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con  le  altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale,  nel  rispetto  delle
regole tecniche del sistema  pubblico  di  connettivita'  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  il  quale  dispone  che  «agli  oneri  derivanti  dalla
realizzazione  delle  attivita'  preparatorie  all'introduzione  del
censimento  permanente  mediante  indagini  statistiche  a  cadenza
annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2  si  provvede  nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015  il
termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, che consente all'Istat,  agli  enti  e  agli  organismi
pubblici, indicati nel Piano generale  di  censimento,  di  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate;
  Visto l'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti  dell'Istituto
nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere  all'esecuzione
di  censimenti  e  quello  di  predisporre  le  nomenclature  e  le
metodologie di base per  la  classificazione  e  la  rilevazione  dei
fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;
  Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 luglio 2008;
  Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009  della  Commissione  del  30
novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
  Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013;
  Visto l'art. 2, comma 2, lettera c),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
  Visto l'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2011;
  Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
  Visto l'art. 23-quater del decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede l'incorporazione  dell'Agenzia  del  territorio  nell'Agenzia
delle entrate;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre 2011, recante «Regole  tecniche  per  la  definizione  delle
specifiche di contenuto dei database geotopografici» e  tenuto  conto
delle banche dati  geotopografiche  gia'  costituite  o  in  fase  di
realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
gennaio  2016,  concernente  le  modalita'  di  funzionamento  della
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio  2014,
con cui l'onorevole dott.ssa  Maria  Anna  Madia  e'  stato  nominata
Ministro senza portafoglio;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22
febbraio 2014,  con  cui  al  Ministro  senza  portafoglio  onorevole
dott.ssa Maria Anna  Madia  e'  stato  conferito  l'incarico  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
aprile  2014,  recante  «Delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio  onorevole  dott.ssa  Maria  Anna  Madia  per    la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
  Su proposta del Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
  Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
  Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
  Sentito il Garante per la protezione dei dati  personali  ai  sensi
dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196;
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  14
aprile 2016;

                              Decreta:

                              Art. 1

          Tempi di realizzazione del censimento permanente
                della popolazione e delle abitazioni

  1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti,  le
tempistiche e le  modalita'  di  rilascio  dei  dati  del  censimento
permanente, entro il 31 dicembre 2017 1'Istat effettua  le  attivita'
preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota  e  le  sperimentazioni
necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei  limiti  dei
complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122.
  2. Per lo svolgimento del censimento permanente,  l'Istat  utilizza
metodi  statistici  in  conformita'  dei  criteri  tecnici  previsti
dall'art. 4, comma 1, lettera d), del regolamento  (CE)  n.  763/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio  2008.  Il  primo
ciclo  di  indagini  campionarie  e'  completato  dall'Istat  per  il
rilascio dei dati relativi al 2021.
                              Art. 2

            Attivita' funzionali al censimento permanente
                della popolazione e delle abitazioni

  1.  Per  le  esigenze  connesse  allo  svolgimento  del  censimento
permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e  aggiorna  il
piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio
di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di
competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe  e  di
stato civile.
  2.  Mediante  istruzioni  tecniche,  l'Istat  definisce  tempi  e
modalita' operative per  l'aggiornamento  dei  piani  topografici  ed
ecografici e convalida la conformita' degli aggiornamenti  effettuati
rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate.
  3.  Con  riferimento  e  nell'ambito  della  formazione  del  piano
ecografico, il comune assegna a ciascuna  area  di  circolazione  una
propria distinta denominazione nonche' un numero civico progressivo a
ciascun accesso ad essa appartenente secondo  le  direttive  tecniche
emanate dall'Istat e  volte  a  rendere  massima  l'identificabilita'
dell'area di circolazione cui il  nome  si  riferisce  e  dei  numeri
civici ad essa appartenenti.
                              Art. 3

                  Definizioni relative all'Anncsu

  1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
    a) Anncsu: Archivio nazionale  dei  numeri  civici  delle  strade
urbane;
    b) piano topografico: ripartizione  del  territorio  comunale  in
localita' e sezioni di censimento, come definite dall'Istat ai  sensi
del Capo VII del decreto del Presidente della  Repubblica  30  maggio
1989, n. 223;
    c) piano ecografico:  informazioni  sulle  aree  di  circolazione
presenti nel territorio comunale, ovvero su  ogni  spazio  del  suolo
pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita' e su  ciascun
numero civico ad essa appartenente;
    d) area di circolazione:  ogni  spazio  (piazza,  piazzale,  via,
viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto  al
pubblico destinato alla viabilita';
    e) specie dell'area di  circolazione:  denominazione  urbanistica
generica che identifica la tipologia di area  di  circolazione  (via,
strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo,
lungomare, campiello, salita e simili);
    f)  denominazione  dell'area  di  circolazione:  indica  il  nome
proprio assegnato a ogni  spazio  del  suolo  pubblico  o  aperto  al
pubblico destinato alla circolazione;
    g)  area  di  circolazione  urbana:  ogni  porzione  di  area  di
circolazione, contenuta in un  centro  abitato  o  nucleo  abitato  o
localita'  produttiva,  come  delimitata  dalle  basi  territoriali
approvate dall'Istat e intesa come  ripartizione  del  territorio  di
ciascun comune in sezioni di censimento  e  localita',  nonche'  ogni
porzione di area  di  circolazione,  esterna  ai  centri,  ai  nuclei
abitati e alle localita' produttive come sopra definiti, dalla  quale
si abbia accesso a una o piu' abitazioni, fabbricati o altri immobili
destinati  o  meno  all'esercizio  di  attivita'  professionali  o
produttive;
    h) stradario comunale: elenco delle aree di  circolazione  urbana
di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della  popolazione
residente;
    i) indirizzario comunale: elenco dei numeri civici appartenenti a
ciascuna area di circolazione  urbana,  comprensivo  dell'indicazione
della sezione di censimento.
                              Art. 4

                      Istituzione dell'Anncsu

  1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e  dall'Agenzia  delle  entrate,
costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale  per
gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente
in materia di bilinguismo e  di  uso  delle  lingue  delle  minoranze
linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome  di  Trento  e
Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu e' di competenza dei comuni  che
si possono avvalere della regione o della provincia  autonoma,  quale
intermediario infrastrutturale tra  il  livello  centrale  e  locale,
previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio  tra  regione,
Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui  all'art.
8, comma 2, in particolare per  le  regioni  che  hanno  implementato
sistemi di interoperabilita' tra  sistemi  centrali  e  regionali  in
ambito catastale. Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza
pubblica.  Per  lo  svolgimento  degli  adempimenti  connessi,  le
amministrazioni  interessate  provvedono  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente  decreto,  l'Istat  e  l'Agenzia  delle  entrate  realizzano
l'infrastruttura tecnologica  dell'Anncsu.  Nei  successivi  sessanta
giorni ciascun comune comunica il  nominativo  e  i  riferimenti  del
responsabile preposto alla  tenuta  dello  stradario  e  indirizzario
comunale, abilitato alle funzionalita' di inserimento e  di  modifica
dei dati, utilizzando  gli  appositi  servizi  messi  a  disposizione
nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la
variazione  dei  riferimenti  del  responsabile  gia'  nominato  sono
comunicate entro sessanta giorni.
                              Art. 5

                    Dati contenuti nell'Anncsu

  1. L'Anncsu contiene:
    a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di
ciascuna area di circolazione urbana;
    b) le informazioni relative alla lista, codifica,  georiferimento
dei  numeri  civici  ad  essa  appartenenti,  nonche'  il  codice
identificativo unico  nazionale  di  ciascuna  area  di  circolazione
urbana.
  2. L'elenco dettagliato delle variabili e delle loro definizioni e'
stabilito da una  o  piu'  istruzioni  tecniche  adottate  dall'Istat
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, entro  sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
                              Art. 6

                Modalita' di conferimento dei dati
                      e attivazione dell'Anncsu

  1. I dati degli stradari  e  indirizzari  comunali  sono  conferiti
all'Anncsu secondo le modalita' di seguito indicate:
    a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati
degli stradari e indirizzari rilevati a livello  comunale  nel  corso
del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
    b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui  alla  lettera
a) nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu;
    c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalita' e i
tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni  tecniche,
a integrare e modificare le informazioni  contenute  nell'Anncsu  con
quelle  del  proprio  stradario  e  indirizzario,  certificandone
l'accuratezza e la completezza;
    d)  per  i  comuni  situati  nella  regione  autonoma  Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e  Bolzano
l'infrastruttura  tecnologica  di  cui  al  comma  1,  lettera  b),
garantisce  che  i  dati  degli  stradari  e  degli  indirizzi  siano
riportati  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  materia  di
bilinguismo e di uso delle lingue delle  minoranze  linguistiche,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 13.
  2.  L'attivazione  dell'Anncsu  avviene,  per  ciascun  comune,  a
completamento delle attivita' di cui al comma 1.
  3. Le date di  attivazione  dell'Anncsu  per  ciascun  comune  sono
pubblicate sui siti istituzionali  dell'Istat  e  dell'Agenzia  delle
entrate.
  4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario
di ciascun comune successive alla data di attivazione e  ne  conserva
l'indicazione.
                              Art. 7

                        Obblighi dei comuni

  1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto  stabilito
all'art. 6, comma 1, lettera c).
  2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu  entro
il mese successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento
di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della
specie, denominazione e numerazione civica di  una  o  piu'  aree  di
circolazione,  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'Istat  con
istruzioni tecniche.
  3. A  decorrere  dalla  data  di  attivazione  dell'Anncsu  di  cui
all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito  delle  attivita'
di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.
                              Art. 8

          Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni

  1.  Al  fine  di  consentire  la  gestione  dei  dati  di  propria
competenza, attraverso l'Anncsu sono resi  disponibili  ai  comuni  i
seguenti servizi:
    a) comunicazione e modifica del responsabile;
    b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
    c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei  dati  del  proprio
stradario ed indirizzario;
    d) verifica della rispondenza di indirizzi ai  requisiti  tecnici
stabiliti dall'Istat;
    e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati.
  2. I servizi  di  cui  al  comma  1  comprendono  il  servizio  per
l'interoperabilita' tra l'Anncsu  e  le  banche  dati  comunali,  nel
rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82.
                              Art. 9

                    Servizi di accesso all'Anncsu

  1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili  ai  soggetti  di  cui
all'art. 10 i seguenti servizi:
    a) consultazione ed estrazione di dati;
    b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli  contenuti
nell'Anncsu;
    c)  verifica  della  rispondenza  degli  indirizzi  ai  requisiti
tecnici stabiliti dall'Istat.
  2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' e  tempi
di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu,  dandone
comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
                              Art. 10

                        Accesso ai servizi

  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8,  comma  2,  l'Anncsu
garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilita' con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale,  nel  rispetto  delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e  i  gestori  dei  servizi
postali possono accedere ai servizi  di  cui  all'art.  9,  comma  1,
lettere a), b) e c), in coerenza con le  modalita'  e  le  specifiche
tecniche previste all'art. 11.
  3. I soggetti diversi  da  quelli  indicati  nel  comma  2  possono
accedere al servizio di consultazione ed estrazione di  cui  all'art.
9, comma 1, lettera a).
  4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo  le
modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.
                              Art. 11

                        Specifiche tecniche

  1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,
l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il  parere
del Garante per la protezione dei  dati  personali,  definiscono  con
provvedimento interdirigenziale  e  pubblicano  sui  rispettivi  siti
istituzionali le specifiche tecniche e le  modalita'  di  accesso  ai
servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono  rese  note
con le medesime  modalita'  almeno  quattro  mesi  prima  della  loro
efficacia.
                              Art. 12

                Comunicazione e trattamento dei dati

  1. Ai dati raccolti nell'effettuazione delle attivita' di cui  agli
articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni  raccolte  ai
fini della gestione dell'Anncsu si applicano gli articoli 8, 9  e  13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
  2. Le operazioni previste dal presente decreto  che  richiedano  il
trattamento  di  dati  personali  sono  svolte  nel  rispetto  della
disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e
dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di  dati
personali a scopi statistici  e  di  ricerca  scientifica  effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale (allegato A3 al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
                              Art. 13

                Comunicazione e trattamento dei dati

  1. Restano salve  per  la  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta/Vallee
d'Aoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze
in materia di toponomastica, le norme di attuazione e  la  disciplina
sul bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze  linguistiche
riconosciute,  con  particolare  riguardo  alle  specie  e  alle
denominazioni delle aree di circolazione di cui all'art. 3, comma  1,
lettere e) e f), attribuite in lingua diversa dall'italiano.
  Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 12 maggio 2016

                                            p. Il Presidente         
                                      del Consiglio dei ministri,   
                                  Il Ministro per la semplificazione
                                    e la pubblica amministrazione   
                                                  Madia             

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1795

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