Censimento e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane
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[b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 maggio 2016 [/b]
[color=red][b]Censimento della popolazione e archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane. (16A05238) [/b][/color]
(GU n.167 del 19-7-2016)
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 3, comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
che prevede lo svolgimento con cadenza annuale del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni di cui all'art. 15,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei
regolamenti europei, demandando a un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri la fissazione dei tempi di realizzazione del
predetto censimento permanente, con cadenza annuale, della
popolazione e delle abitazioni;
Visto l'art. 3, comma 2 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, che demanda al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 1 dello stesso articolo la disciplina dei
contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane (Anncsu), degli obblighi e delle modalita' di conferimento
degli indirizzari e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai
sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, delle
modalita' di accesso all'Anncsu da parte dei soggetti autorizzati,
nonche' dei criteri di interoperabilita' dell'Archivio con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettivita' di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto l'art. 3, comma 3, del citato decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, il quale dispone che «agli oneri derivanti dalla
realizzazione delle attivita' preparatorie all'introduzione del
censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza
annuale, nonche' delle attivita' di cui al comma 2 si provvede nei
limiti dei complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122» e proroga al 31 dicembre 2015 il
termine di cui al comma 4 dell'art. 50 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, che consente all'Istat, agli enti e agli organismi
pubblici, indicati nel Piano generale di censimento, di avvalersi
delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse
finanziarie ad essi assegnate;
Visto l'art. 15, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, che individua, fra i compiti dell'Istituto
nazionale di statistica (Istat), quello di provvedere all'esecuzione
di censimenti e quello di predisporre le nomenclature e le
metodologie di base per la classificazione e la rilevazione dei
fenomeni di carattere demografico, economico e sociale;
Visto il regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 luglio 2008;
Visto il regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione del 30
novembre 2009 recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1260/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 novembre 2013;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166;
Visto l'art. 3, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 28 aprile 2011;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;
Visto l'art. 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che
prevede l'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia
delle entrate;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
novembre 2011, recante «Regole tecniche per la definizione delle
specifiche di contenuto dei database geotopografici» e tenuto conto
delle banche dati geotopografiche gia' costituite o in fase di
realizzazione presso i comuni, le regioni e le province autonome;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
gennaio 2016, concernente le modalita' di funzionamento della
Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014,
con cui l'onorevole dott.ssa Maria Anna Madia e' stato nominata
Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
febbraio 2014, con cui al Ministro senza portafoglio onorevole
dott.ssa Maria Anna Madia e' stato conferito l'incarico per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2014, recante «Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio onorevole dott.ssa Maria Anna Madia per la
semplificazione e la pubblica amministrazione»;
Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Sentito l'Istituto nazionale di statistica;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi
dell'art. 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14
aprile 2016;
Decreta:
Art. 1
Tempi di realizzazione del censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni
1. Al fine di definire la metodologia di indagine, i contenuti, le
tempistiche e le modalita' di rilascio dei dati del censimento
permanente, entro il 31 dicembre 2017 1'Istat effettua le attivita'
preparatorie di cui all'art. 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ivi comprese le indagini pilota e le sperimentazioni
necessarie all'introduzione dello stesso censimento, nei limiti dei
complessivi stanziamenti gia' autorizzati dall'art. 50, decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.
2. Per lo svolgimento del censimento permanente, l'Istat utilizza
metodi statistici in conformita' dei criteri tecnici previsti
dall'art. 4, comma 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 763/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008. Il primo
ciclo di indagini campionarie e' completato dall'Istat per il
rilascio dei dati relativi al 2021.
Art. 2
Attivita' funzionali al censimento permanente
della popolazione e delle abitazioni
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento del censimento
permanente della popolazione, ciascun comune gestisce e aggiorna il
piano topografico e il piano ecografico con riferimento al territorio
di propria competenza e ne assicura l'adozione per gli adempimenti di
competenza, con particolare riguardo alle funzioni di anagrafe e di
stato civile.
2. Mediante istruzioni tecniche, l'Istat definisce tempi e
modalita' operative per l'aggiornamento dei piani topografici ed
ecografici e convalida la conformita' degli aggiornamenti effettuati
rispetto a quanto specificato nelle istruzioni tecniche emanate.
3. Con riferimento e nell'ambito della formazione del piano
ecografico, il comune assegna a ciascuna area di circolazione una
propria distinta denominazione nonche' un numero civico progressivo a
ciascun accesso ad essa appartenente secondo le direttive tecniche
emanate dall'Istat e volte a rendere massima l'identificabilita'
dell'area di circolazione cui il nome si riferisce e dei numeri
civici ad essa appartenenti.
Art. 3
Definizioni relative all'Anncsu
1. Ai fini di quanto previsto dal presente decreto, si applicano le
seguenti definizioni:
a) Anncsu: Archivio nazionale dei numeri civici delle strade
urbane;
b) piano topografico: ripartizione del territorio comunale in
localita' e sezioni di censimento, come definite dall'Istat ai sensi
del Capo VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223;
c) piano ecografico: informazioni sulle aree di circolazione
presenti nel territorio comunale, ovvero su ogni spazio del suolo
pubblico o aperto al pubblico destinato alla viabilita' e su ciascun
numero civico ad essa appartenente;
d) area di circolazione: ogni spazio (piazza, piazzale, via,
viale, vicolo, largo, calle e simili) del suolo pubblico o aperto al
pubblico destinato alla viabilita';
e) specie dell'area di circolazione: denominazione urbanistica
generica che identifica la tipologia di area di circolazione (via,
strada, corso, viale, vicolo, calle, salita, piazza, piazzale, largo,
lungomare, campiello, salita e simili);
f) denominazione dell'area di circolazione: indica il nome
proprio assegnato a ogni spazio del suolo pubblico o aperto al
pubblico destinato alla circolazione;
g) area di circolazione urbana: ogni porzione di area di
circolazione, contenuta in un centro abitato o nucleo abitato o
localita' produttiva, come delimitata dalle basi territoriali
approvate dall'Istat e intesa come ripartizione del territorio di
ciascun comune in sezioni di censimento e localita', nonche' ogni
porzione di area di circolazione, esterna ai centri, ai nuclei
abitati e alle localita' produttive come sopra definiti, dalla quale
si abbia accesso a una o piu' abitazioni, fabbricati o altri immobili
destinati o meno all'esercizio di attivita' professionali o
produttive;
h) stradario comunale: elenco delle aree di circolazione urbana
di ciascun comune di cui al regolamento anagrafico della popolazione
residente;
i) indirizzario comunale: elenco dei numeri civici appartenenti a
ciascuna area di circolazione urbana, comprensivo dell'indicazione
della sezione di censimento.
Art. 4
Istituzione dell'Anncsu
1. L'Anncsu, realizzato dall'Istat e dall'Agenzia delle entrate,
costituisce, dalla data di attivazione, il riferimento nazionale per
gli stradari e indirizzari comunali, fatta salva la normativa vigente
in materia di bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze
linguistiche riconosciute per i comuni situati nella regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e
Bolzano. L'aggiornamento dell'Anncsu e' di competenza dei comuni che
si possono avvalere della regione o della provincia autonoma, quale
intermediario infrastrutturale tra il livello centrale e locale,
previa sottoscrizione di specifici accordi di servizio tra regione,
Istat, Agenzia delle entrate e comuni, per i servizi di cui all'art.
8, comma 2, in particolare per le regioni che hanno implementato
sistemi di interoperabilita' tra sistemi centrali e regionali in
ambito catastale. Dall'attuazione delle disposizioni del presente
articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi, le
amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. Entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto, l'Istat e l'Agenzia delle entrate realizzano
l'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu. Nei successivi sessanta
giorni ciascun comune comunica il nominativo e i riferimenti del
responsabile preposto alla tenuta dello stradario e indirizzario
comunale, abilitato alle funzionalita' di inserimento e di modifica
dei dati, utilizzando gli appositi servizi messi a disposizione
nell'Anncsu. La successiva designazione di un nuovo responsabile o la
variazione dei riferimenti del responsabile gia' nominato sono
comunicate entro sessanta giorni.
Art. 5
Dati contenuti nell'Anncsu
1. L'Anncsu contiene:
a) le informazioni relative a specie, denominazione e codifica di
ciascuna area di circolazione urbana;
b) le informazioni relative alla lista, codifica, georiferimento
dei numeri civici ad essa appartenenti, nonche' il codice
identificativo unico nazionale di ciascuna area di circolazione
urbana.
2. L'elenco dettagliato delle variabili e delle loro definizioni e'
stabilito da una o piu' istruzioni tecniche adottate dall'Istat
d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, entro sessanta
giorni dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 6
Modalita' di conferimento dei dati
e attivazione dell'Anncsu
1. I dati degli stradari e indirizzari comunali sono conferiti
all'Anncsu secondo le modalita' di seguito indicate:
a) l'Istat mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate i dati
degli stradari e indirizzari rilevati a livello comunale nel corso
del 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni;
b) l'Agenzia delle entrate inserisce i dati di cui alla lettera
a) nell'infrastruttura tecnologica dell'Anncsu;
c) i comuni provvedono, ove necessario e secondo le modalita' e i
tempi stabiliti dall'Istat, sentita l'ANCI, con istruzioni tecniche,
a integrare e modificare le informazioni contenute nell'Anncsu con
quelle del proprio stradario e indirizzario, certificandone
l'accuratezza e la completezza;
d) per i comuni situati nella regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste e nelle province autonome di Trento e Bolzano
l'infrastruttura tecnologica di cui al comma 1, lettera b),
garantisce che i dati degli stradari e degli indirizzi siano
riportati nel rispetto della normativa vigente in materia di
bilinguismo e di uso delle lingue delle minoranze linguistiche, in
conformita' a quanto previsto dall'art. 13.
2. L'attivazione dell'Anncsu avviene, per ciascun comune, a
completamento delle attivita' di cui al comma 1.
3. Le date di attivazione dell'Anncsu per ciascun comune sono
pubblicate sui siti istituzionali dell'Istat e dell'Agenzia delle
entrate.
4. L'Anncsu recepisce le variazioni dello stradario ed indirizzario
di ciascun comune successive alla data di attivazione e ne conserva
l'indicazione.
Art. 7
Obblighi dei comuni
1. I comuni conferiscono i dati richiesti secondo quanto stabilito
all'art. 6, comma 1, lettera c).
2. I comuni aggiornano le informazioni contenute nell'Anncsu entro
il mese successivo a quello in cui e' stato adottato il provvedimento
di costituzione di un'area di circolazione ovvero di variazione della
specie, denominazione e numerazione civica di una o piu' aree di
circolazione, secondo le modalita' stabilite dall'Istat con
istruzioni tecniche.
3. A decorrere dalla data di attivazione dell'Anncsu di cui
all'art. 6, comma 2, il comune utilizza nell'ambito delle attivita'
di competenza esclusivamente i dati presenti nell'Anncsu.
Art. 8
Servizi resi disponibili dell'Anncsu ai comuni
1. Al fine di consentire la gestione dei dati di propria
competenza, attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai comuni i
seguenti servizi:
a) comunicazione e modifica del responsabile;
b) certificazione dei dati del proprio stradario ed indirizzario;
c) inserimento, modifica ed aggiornamento dei dati del proprio
stradario ed indirizzario;
d) verifica della rispondenza di indirizzi ai requisiti tecnici
stabiliti dall'Istat;
e) consultazione puntuale e massiva dei propri dati.
2. I servizi di cui al comma 1 comprendono il servizio per
l'interoperabilita' tra l'Anncsu e le banche dati comunali, nel
rispetto delle regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.
Art. 9
Servizi di accesso all'Anncsu
1. Attraverso l'Anncsu sono resi disponibili ai soggetti di cui
all'art. 10 i seguenti servizi:
a) consultazione ed estrazione di dati;
b) verifica della rispondenza degli indirizzi a quelli contenuti
nell'Anncsu;
c) verifica della rispondenza degli indirizzi ai requisiti
tecnici stabiliti dall'Istat.
2. L'Istat e l'Agenzia delle entrate definiscono modalita' e tempi
di erogazione di ulteriori tipi di servizi resi dall'Anncsu, dandone
comunicazione sui rispettivi siti istituzionali.
Art. 10
Accesso ai servizi
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 2, l'Anncsu
garantisce l'erogazione dei servizi di interoperabilita' con le altre
banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel rispetto delle
regole tecniche di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e i gestori dei servizi
postali possono accedere ai servizi di cui all'art. 9, comma 1,
lettere a), b) e c), in coerenza con le modalita' e le specifiche
tecniche previste all'art. 11.
3. I soggetti diversi da quelli indicati nel comma 2 possono
accedere al servizio di consultazione ed estrazione di cui all'art.
9, comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 accedono ai servizi secondo le
modalita' e le specifiche tecniche previste all'art. 11.
Art. 11
Specifiche tecniche
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
l'Istat e l'Agenzia delle entrate, sentita l'ANCI, sentito il parere
del Garante per la protezione dei dati personali, definiscono con
provvedimento interdirigenziale e pubblicano sui rispettivi siti
istituzionali le specifiche tecniche e le modalita' di accesso ai
servizi erogati dall'Anncsu. Le eventuali variazioni sono rese note
con le medesime modalita' almeno quattro mesi prima della loro
efficacia.
Art. 12
Comunicazione e trattamento dei dati
1. Ai dati raccolti nell'effettuazione delle attivita' di cui agli
articoli 1 e 2 del presente decreto e alle informazioni raccolte ai
fini della gestione dell'Anncsu si applicano gli articoli 8, 9 e 13
del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
2. Le operazioni previste dal presente decreto che richiedano il
trattamento di dati personali sono svolte nel rispetto della
disciplina dettata dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
dal Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati
personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati
nell'ambito del sistema statistico nazionale (allegato A3 al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196).
Art. 13
Comunicazione e trattamento dei dati
1. Restano salve per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste e per le Province autonome di Trento e Bolzano, le competenze
in materia di toponomastica, le norme di attuazione e la disciplina
sul bilinguismo e sull'uso delle lingue delle minoranze linguistiche
riconosciute, con particolare riguardo alle specie e alle
denominazioni delle aree di circolazione di cui all'art. 3, comma 1,
lettere e) e f), attribuite in lingua diversa dall'italiano.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 maggio 2016
p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri,
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
Madia
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 1795