Data: 2012-02-08 08:35:43

riscossione coattiva

in generale quando una norma dice che le spese per l'esecuzione di un intevento d'ufficio (es . demolizione d'ufficio opere abusive,  rimozione d'ufficio  rifiuti abbandanati etc ), sono a carico dei responsabili, l'atto da notificare per il recupero delle spese e per la eventuale successiva iscrizione a ruolo , si fa in base a quale norma ? il r.d. 639/1910? va tenuto presente il fatto che per la riscossione coattiva il ns. comune si serve di equitalia.

riferimento id:3524

Data: 2012-02-10 18:07:35

Re:riscossione coattiva


in generale quando una norma dice che le spese per l'esecuzione di un intevento d'ufficio (es . demolizione d'ufficio opere abusive,  rimozione d'ufficio  rifiuti abbandanati etc ), sono a carico dei responsabili, l'atto da notificare per il recupero delle spese e per la eventuale successiva iscrizione a ruolo , si fa in base a quale norma ? il r.d. 639/1910? va tenuto presente il fatto che per la riscossione coattiva il ns. comune si serve di equitalia.
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In questo caso si ha a che fare con un'azione di recupero forzoso di un credito della Pubblica Amministrazione.
Se, a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi, il cittadino non paga e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell’ente creditore, l’Agente della riscossione deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.
Per raggiungere tale scopo, l'Agente della riscossione può:
- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati (consulta il pdf sottostante sui vincoli);
- iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati (es. autovetture);
- procedere all’espropriazione forzata (pignoramento) dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi (es. stipendi);
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l’ordinamento attribuisce in genere al creditore.
Oltre che il citato r.d. 639/2010, la normativa più recente è quella prevista dal dalla Legge n. 106/2011 (Legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, con modificazioni, del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13 maggio 2011), entrata in vigore il 13 luglio 2011, che ha introdotto importanti novità in materia di riscossione coattiva.

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