Data: 2016-07-19 20:01:20

Sanzione art. 31 comma 4 bis DPR 380/01

Ho da sottoporre i seguenti quesiti:
la sanzione da 2000 a 20.000 euro, per mancato rispetto dell'ordine di demolizione per la realizzazione di opere in assenza di permesso di costruire è stata prevista dall'art.31 comma 4 bis del DPR 380/01 introdotto nel novembre 2014 dall'art. 17 della L. n° 133/2014, ora è stata recepita anche nell'art. 196 c. 4bis della Legge Regione Toscana n° 65/2014.
1) L'applicazione di detta sanzione è possibile anche se l'accertamento del mancato rispetto dell'ordine di demolizione che avviene oggi si riferisce però ad ordinanze emesse anni prima ??
2) e sopratutto ordinanze di demolizione avente per oggetto abusi eseguiti in data anteriore a novembre 2014 (anche diversi anni prima) ??
3) La determinazione della sanzione segue i disposti della L. n° 689/81 poichè è una tipica sanzione amministrativa (quindi doppio del minimo o un terzo del massimo....) precisando che però non possa essere modificata la disposizione che stabilisce che la misura massima deve essere applicata in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, come propende l'ANCI oppure invece come altri sostengono la determinazione della sanzione deve essere commisurata al costo presunto della demolizione ??
4) La disposizione che stabilisce che la misura massima (Euro 20.000) deve essere applicata in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, ma se corrisposta entro i 60 giorni si riduce ad 1/3 ??
5) E' consigliabile od obbligatorio la comunicazione di avvio del procedimento propedeutico all'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4bis del DPR 380/01 ??

riferimento id:35237

Data: 2016-07-20 13:56:36

Re:Sanzione art. 31 comma 4 bis DPR 380/01

1) L'applicazione di detta sanzione è possibile anche se l'accertamento del mancato rispetto dell'ordine di demolizione che avviene oggi si riferisce però ad ordinanze emesse anni prima ??
[color=red]Legge 24 novembre 1981, n. 689
Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

In virtù di tale disposizione non è possibile applicare le sanzioni relativamente alla INOTTEMPERANZA che è maturata PRIMA dell'entrata in vigore della norma.
DUBBIO rimane sulla applicazione alla inottemperanza maturata dopo ma relativa ad ordinanze pregresse. In questo caso è OPPORTUNO comunicare formalmente all'interessato che in caso di inottemperanza troverà applicazione la sanzione pecuniaria. NON ESCLUDO infatti che qualche giudice possa ritenere inapplicabile la norma senza una previa contestazione.
[/color]

2) e sopratutto ordinanze di demolizione avente per oggetto abusi eseguiti in data anteriore a novembre 2014 (anche diversi anni prima) ??
[color=red]Vedi sopra[/color]

3) La determinazione della sanzione segue i disposti della L. n° 689/81 poichè è una tipica sanzione amministrativa (quindi doppio del minimo o un terzo del massimo....) precisando che però non possa essere modificata la disposizione che stabilisce che la misura massima deve essere applicata in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, come propende l'ANCI oppure invece come altri sostengono la determinazione della sanzione deve essere commisurata al costo presunto della demolizione ??
[color=red]La determinazione tiene conto degli elementi dell'art. 11 della L. 689/1981 (salvo il caso indicato nella L.R. per cui si applica sempre la misura massima). La funzione della sanzione non è quella di ristorare l'Ente delle risorse necessarie alla demolizione e quindi a mio avviso NON si deve tener conto in alcun modo, nella determinazione dell'entità della sanzione del costo della demolizione.[/color]

4) La disposizione che stabilisce che la misura massima (Euro 20.000) deve essere applicata in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell’art. 27 del D.P.R. 380/2001, ma se corrisposta entro i 60 giorni si riduce ad 1/3 ??
[color=red]Perchè? la norma prevede l'applicazione nella misura massima ....[/color]

5) E' consigliabile od obbligatorio la comunicazione di avvio del procedimento propedeutico all'applicazione della sanzione amministrativa ex art. 31 comma 4bis del DPR 380/01 ??
[color=red]NO, il regime sanzionatorio è contenuto nella L. 689/1981 e non trovano applicazione le disposizioni della L. 241/1990.
L'organo accertatore contesta l'illecito con apposito verbale, senza comunicazione di avvio del procedimento.[/color]

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