[color=red][b]Risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016 - Articolo 71 D. Lgs. 59/2010 - Controlli in merito ai requisiti morali – Verifiche antimafia[/b][/color]
[b]La risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016, reca chiarimenti in tema di verifica dei requisiti soggettivi previsti dal codice antimafia in caso di esercizio in forma societaria di attività imprenditoriali commerciali, in relazione a quanto previsto dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.[/b]
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Ministero dello Sviluppo Economico
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Risoluzione n. 122094 del 3 maggio 2016
[b]Oggetto: Articolo 71 D.Lgs 59/2010 - Controlli in merito ai requisiti morali – Verifiche
antimafia[/b]
Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della nota del
Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/5670 del 5-4-2016, con la quale l’Amministrazione in
parola, stante la risoluzione n. 37870 del 12-2-2016 inviata dalla scrivente Direzione, ha fornito
chiarimenti in tema di verifica dei requisiti soggettivi previsti dal codice antimafia in caso di
esercizio in forma societaria di attività imprenditoriali commerciali, in relazione a quanto
previsto dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale, con la risoluzione citata, ha risposto ad una serie
di quesiti inerenti l’interpretazione della normativa antimafia formulati da un Comune.
[b]Nello specifico, dall’ente locale è stato richiesto l’avviso in merito:
a) alla conferma della non necessità dell’acquisizione dell’informativa antimafia per le
autorizzazioni e le licenze commerciali con conseguente non sottoposizione alla verifica dei
requisiti morali dei familiari conviventi dei soggetti titolari di incarichi rilevanti all’interno
della società che ha proposto l’istanza;
b) alla necessità o meno, rispetto alla medesime autorizzazioni, di acquisire le informazioni
dei casellari giudiziali dei soggetti con incarichi rilevanti nelle società socie della società
presentatrice dell’istanza (con particolare riguardo ai membri del collegio sindacale di una
s.p.a. socia di maggioranza);
c) alla necessità o meno di sottoporre ai controlli antimafia i procuratori della società
istante, tenuto conto che essi sono portatori, spesso, di poteri di rappresentanza molto ampi e
generali, oltre ad essere sovente gli effettivi presentatori della domanda di licenza;
d) alla necessità o meno di sottoporre ai controlli antimafia le società di revisione, di cui al
decreto legislativo n. 39 del 2010, stante la circostanza che le medesime compaiono nella visura
camerale nella sezione “Sindaci e membri organi di controllo” .[/b]
Con riferimento al primo quesito formulato contraddistinto dalla lettera a), la scrivente ha
sottolineato che l’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011, al comma 2, elenca i
soggetti cui deve riferirsi la documentazione antimafia.
Tale documentazione, ai sensi dell’articolo 84, comma 1, è costituita dalla comunicazione
antimafia e dall’informazione antimafia.
Nello specifico, ai sensi del comma 2 “La comunicazione antimafia consiste nell’attestazione
della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67”.
Ai sensi del successivo comma 3 “L’informazione antimafia consiste nell’attestazione della
sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’articolo 67, nonché (…) nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese
interessate indicati nel comma 4”.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 85, solo in caso di informazione antimafia, questa deve
riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti elencati in precedenza.
Peraltro, l’articolo 91, che disciplina l’informazione antimafia, dispone che: “I soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2 (ovvero le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e così via)
devono acquisire l’informazione di cui all’articolo 84, comma 3, prima di stipulare, approvare
o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti
indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:
a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in attuazione delle direttive
comunitarie in materia di opere e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche forniture,
indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati;
b) superiore a 150.000 euro per le concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per
lo svolgimento di attività imprenditoriali, ovvero per la concessione di contributi,
finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di
attività imprenditoriali;
c) superiore a 150.000 euro per l’autorizzazione di subcontratti, cessioni, cottimi,
concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture
pubbliche”.
Al riguardo, la scrivente ha sottolineato che tali disposizioni devono essere interpretate in
combinato disposto con quanto sancito dall’articolo 89, il quale, al comma 1, dispone che
“Fuori dei casi in cui è richiesta l’informazione antimafia, i contratti e subcontratti relativi a
lavori, servizi o forniture dichiarati urgenti ed i provvedimenti di rinnovo conseguenti a
provvedimenti già disposti, sono stipulati, autorizzati o adottati previa acquisizione di apposita
dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67. La dichiarazione deve essere
sottoscritta con le modalità di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445”.
Al successivo comma 2, prevede, altresì, che ”La predetta dichiarazione è resa dell’interessato
anche quanto gli atti e i provvedimenti della pubblica amministrazione riguardano:
a) attività private, sottoposte a regime autorizzatorio, che possono essere intraprese su
segnalazione certificata di inizio attività da parte del privato alla pubblica amministrazione
competente;
b) attività private sottoposte alla disciplina del silenzio-assenso (…)”.
[b]Da quanto sopra, nel caso del settore relativo alle attività commerciali e di somministrazione di
alimenti e bevande assoggettabili a SCIA e al silenzio-assenso, deriva che:
• ai fini della verifica del possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dall’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, è ammissibile l’autocertificazione antimafia;
• nei medesimi casi di attività l’autocertificazione antimafia non è prescritta per i familiari
conviventi;
• con riferimento all’ “interessato” indicato nell’articolo 89 del decreto legislativo n. 159,
ovvero colui che ai sensi del citato articolo deve attestare che nei propri confronti non
sussistano cause ostative ai sensi dell’articolo 67 del medesimo decreto, le dichiarazioni
antimafia possono essere rese dal soggetto obbligato al possesso dei requisiti morali che, in
caso di ditta individuale, è il titolare o l’eventuale persona preposta all’attività commerciale, in
caso di società, associazioni od organismi collettivi, è il legale rappresentante o altra persona
preposta all’attività commerciale o tutti i soggetti ora individuati dall’articolo 85 del decreto
legislativo n. 159.[/b]
Con riguardo al quesito di cui alla lettera b) ha evidenziato quanto segue.
Con l’abrogazione del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, il quale, all’articolo 2, comma 3,
elencava, oltre al legale rappresentante e ad altra persona preposta all’attività commerciale,
tutti i soggetti tenuti al possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 71 del
decreto legislativo n. 59 del 2010, i richiami in esso contenuti, ai sensi dell’articolo 116 del
decreto legislativo n. 159 del 2011, sono da intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni
del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero all’articolo 85, con la conseguenza che la platea
dei soggetti da controllare, rispetto a quanto prevedeva il D.P.R. n. 252, si è notevolmente
ampliata.
In conseguenza di quanto sopra, resta il controllo sul collegio sindacale, ai sensi del comma 2-
bis dell’articolo 85, come peraltro precisato dal citato Ministero dell’Interno con la nota n. 5894
del 14-8-2015, nella quale ha chiarito che “per quanto riguarda l’individuazione, nelle
compagine societarie, dei soggetti che devono essere sottoposti alla verifica dei requisiti di
onorabilità, è appena il caso di evidenziare che l’art. 85 del Codice delle leggi antimafia (il
quale ha sostituito l’art. 2, comma 3 del D.P.R. n. 252/1998) ha incluso, a seguito della
modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 15 novembre
2012, n. 218, i membri del collegio sindacale delle associazioni e società di qualunque tipo fra
coloro che devono essere in possesso dei requisiti necessari per il rilascio della
documentazione antimafia”.
Con riferimento ai quesiti di cui alle lettere c) e d), ossia se nei controlli antimafia debbano
essere inclusi i procuratori, nonché se anche le società di revisione, di cui al decreto legislativo
n. 39 del 2010, devono essere incluse nei controlli antimafia, la scrivente ha chiesto il parere
del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, il quale, tenuto conto di
quanto precisato dalla competente Direzione Centrale della Polizia Criminale, con la nota in
premessa citata, ha fatto presente quanto di seguito si riporta.
“Al riguardo, si rappresenta che la competente Direzione Centrale della Polizia Criminale di
questo Dipartimento, interpellata dallo scrivente, ha condiviso l’orientamento di codesto
Dicastero dello Sviluppo Economico in ordine ai primi due quesiti, nel senso di una risposta
negativa al primo (non necessità dell’informativa antimafia) e affermativa al secondo
(malgrado l’effetto di allargamento, potenzialmente considerevole, dei soggetti sottoposti a
controllo antimafia), ed espresso le considerazioni che seguono in relazione agli altri due
quesiti.
Per quanto riguarda il quesito sub c., relativo all’estensibilità della documentazione antimafia
ai procuratori di società che richiedono licenze o autorizzazioni, si osserva che l’art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2001 non include tali soggetti nel novero di quelli cui detta documentazione deve
riferirsi, tranne nel caso di associazioni (comma 1, lett. a).
Pare significativo evidenziare che tale articolo richiede la documentazione antimafia in
relazione ad una serie di soggetti per i quali la qualità di amministratore ed il potere di
rappresentanza coincidono.
Per tale ragione, di tale articolo, tuttavia, ad avviso di questo Dipartimento, può darsi una
lettura che tenga conto, per evidenti ragioni di analogia della materia, della soluzione accolta
dall’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 12-4-2006 (Codice dei contratti pubblici), secondo
il quale sono esclusi dalla procedura di affidamento di concessioni e appalti pubblici gli
amministratori muniti di rappresentanza sottoposti a misure di prevenzione personali o
destinatari di condanne penali passate in giudicato.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con ordinanza del 9.4.2013, n. 1943, ha precisato
che il riferimento del citato art. 38 all’amministratore munito del potere di rappresentanza si
riferisce alla categoria di persone fisiche che, in base alla disciplina codicistica e allo statuto
sociale, sono abilitate ad agire per l’attuazione degli scopi societari. In questo senso, secondo
l’Alto Consesso, il procuratore speciale finisce per connotarsi come amministratore di fatto,
assommando in sé il ruolo di rappresentante della società, sia pure soltanto per una serie
determinata di atti.
Il procuratore speciale così definito rientra, quindi, nelle cause di esclusione previste dal citato
art. 38, a differenza del c.d. procuratore “ad negotia”, che è una figura eventuale e titolare di
limitati poteri gestionali contenuti nell’atto di procura.
L’ordinanza del Consiglio di Stato, pur non essendo espressamente riferita alle disposizioni del
Codice delle leggi antimafia, pare dunque indicativa di un indirizzo interpretativo volto ad
estendere l’assenza di pregiudizi penali e di misure di prevenzione personali a soggetti che,
anche se formalmente definiti procuratori, godono di poteri di indirizzo e condizionamento
delle scelte della società rappresentata di portata analoga a quelli che lo statuto assegna agli
amministratori.
Per quanto, infine, concerne il quesito di cui alla lettera d), si rappresenta che l’art. 3 del
Regolamento di applicazione degli artt. 2, commi 2, 3, 4, 7 e 7, comma 7, del D.Lgs. n.
39/2010, approvato con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 20.6.2012,
n. 145, prevede, al comma 1, lettera h), che le persone fisiche iscritte nel registro di
abilitazione all’esercizio della revisione legale non devono essere sottoposte alle misure di
prevenzione di cui al decreto legislativo 159/2011.
Di conseguenza, nei confronti delle società di revisione di cui al decreto legislativo n. 39/2010
l’accertamento dei requisiti di onorabilità indicati nel citato art. 3 del decreto n. 145/2012, fra
i quali è compresa l’assenza di misure di prevenzione personali in atto, deve essere condotto
sulle persone fisiche iscritte al registro dei revisori, soprattutto se fanno parte anche degli
organi di gestione della società”.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio