[b]Risoluzione n. 129393 del 10 maggio - SCIA per estensione categoria merceologica “giornali e riviste” all’interno di negozi della grande distribuzione - Quesito[/b]
Venerdì, 15 Luglio 2016
La risoluzione n. 129393 del 10 maggio 2016, reca chiarimenti in merito all’attivazione di un punto di vendita non esclusivo all’interno di un esercizio della grande distribuzione già operante.
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Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, i Consumatori, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione IV “Promozione della Concorrenza e semplificazioni per le imprese”
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Risoluzione n. 129393 del 10 maggio 2016
Oggetto: SCIA per estensione categoria merceologica “giornali e riviste” all’interno di negozi
della grande distribuzione - Quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale la S.V. chiede alcuni chiarimenti
in merito alla compilazione e all’inoltro del modello SCIA ai vari Comuni.
La richiesta è correlata alle difficoltà riscontrate nell’attivazione di un punto di vendita non
esclusivo di quotidiani e periodici all’interno di esercizi commerciali della grande distribuzione già
operanti. L’attivazione si rende necessaria al fine di vendere album e figurine in vista dei
campionati europei di calcio 2016 negli esercizi di un marchio della grande distribuzione a seguito
di specifico accordo con una nota azienda editoriale.
Con riferimento ai comuni nei quali operano gli oltre 500 esercizi commerciali della catena,
precisa che per tutti quelli che fanno riferimento al modello presente sul portale
www.impresainungiorno.gov.it non si sono riscontrate problematiche, stante la chiarezza e la
facilità di compilazione del medesimo.
Nella quasi totalità degli altri casi, invece, sono richiesti allegati complessi e di difficile
reperimento, quali ad esempio la dichiarazione di conformità resa da un tecnico abilitato attestante
la piena rispondenza dell’intervento, la scheda relativa alla tipologia di intervento proposto, la
planimetria quotata, sottoscritta in originale da un tecnico abilitato, in scala 1:100 o 1:200 con
evidenziata la superficie relativa alla vendita di giornali.
Sottolinea, altresì, che per alcune SCIA sono richieste anche le firme di tutti i partecipanti al
consiglio di amministrazione del soggetto richiedente che, nel caso specifico, raggiunge i 70
soggetti.
Fermo quanto sopra, chiede se possa essere possibile presentare una richiesta in forma
collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione in questione presenti sul territorio
italiano.
Al riguardo, la scrivente Direzione Generale rappresenta quanto segue.
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In via preliminare, evidenzia di avere avuto già modo di esprimersi in materia di vendita di
quotidiani e periodici.
Al riguardo, ha precisato che il settore della distribuzione della stampa quotidiana e periodica
è disciplinato dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 recante “Riordino del sistema di
diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’articolo 3 della legge 13 aprile 1999,
n. 108” che ha sostituito in parte le norme contenute nella legge 5 agosto 1981, n. 416 recante
“Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria”.
Ai sensi della predetta normativa, nello specifico l’articolo 2, comma 2, l’apertura di una
rivendita esclusiva e non esclusiva “è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni,
anche a carattere stagionale (…). Per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel
rispetto dei piani comunali di localizzazione ….”.
Il successivo comma 3, alle lettere da a) a f), individua gli esercizi commerciali all’interno dei
quali può essere autorizzata la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, tra i quali “le
strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere e), f) e g), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700”
(cfr. lett. d).
Con riguardo, in particolare, all’attività di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici,
alla luce delle norme di liberalizzazione e semplificazione, nonché dei dettami della giurisprudenza
(cfr. in ultimo parere Consiglio di Stato adottato nell’adunanza del 6 maggio 2015, numero affare
07386/2012), [b]non sussistendo alcun margine di discrezionalità in capo all’autorità competente, la
scrivente ha avuto già modo di precisare che all’avvio di tale attività può essere applicabile l’istituto
della SCIA, secondo quanto disposto dall’art. 19 della legge 241/1990, pur evidenziandosi che la
competenza prevalente in materia spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Quanto sopra, peraltro, è confermato dalla finalità normativamente ribadita, di rendere
l’iniziativa imprenditoriale limitabile esclusivamente in nome di motivi imperativi di interesse
generale espressamente richiamati dal diritto europeo (cfr. nello specifico la Direttiva Servizi
2006/123/CE).[/b]
Non solo, nel caso oggetto del quesito, trattandosi di un esercizio legittimamente operante, il
medesimo, ai fini dell’avvio ma anche nel corso dell’esercizio dell’attività commerciale, è stato e
continua ad essere assoggettato al rispetto dei requisiti prescritti, per cui l’eventuale ulteriore avvio
al suo interno di un’attività di vendita non esclusiva di quotidiani e periodici si concretizza, nella
sostanza, in un ampliamento dell’assortimento merceologico e pertanto non sottoponibile
preventivamente ad eventuali verifiche già effettuate.
Ciò significa, ad avviso della scrivente, che nella segnalazione certificata di inizio di attività
di rivendita non esclusiva di quotidiani e periodici, il soggetto titolare dell’attività già operante,
dovrebbe poter essere tenuto ad esplicitare esclusivamente i dati identificativi, personali e
dell’esercizio commerciale, ivi compresi quelli catastali, la tipologia di attività aggiuntiva rispetto a
quella che già svolge, il cui avvio intende segnalare, autocertificando il possesso dei requisiti
richiesti dall’articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 e il rispetto dei regolamenti locali di
polizia urbana, di igiene sanitaria, edilizi e quelli relativi alla destinazione d’uso.
Si conclude precisando, con riferimento alla possibilità di presentare una richiesta in forma
collettiva riferita a tutti gli esercizi della grande distribuzione in questione presenti sul territorio
italiano, che l’ambito territoriale di riferimento di una SCIA è il comune competente per territorio,
al quale, peraltro, spettano i controlli ai fini della verifica del suo corretto svolgimento. Di
conseguenza, un soggetto che intende esercitare l’attività in parola in esercizi ubicati in più comuni
deve necessariamente inviare tante SCIA quanti sono i comuni nei quali intende operare.
La presente nota è inviata per conoscenza al competente Dipartimento per l’informazione e
l’Editoria, il quale è pregato di far conoscere il proprio avviso al riguardo.
IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio