Risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016 - Attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza protetta - Necessità di presentazione della SCIA - Quesito
[b]La risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016 risponde al quesito se una ditta, che ha ricevuto l’incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta, di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le loro strutture, debba presentare o meno, stante la circostanza che la medesima non riceverà alcun compenso diretto dai fruitori ma soltanto dai titolari della struttura, una Segnalazione Certificata di Inizio di Attività (SCIA).[/b]
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Risoluzione n. 136574 del 17 maggio 2016
Oggetto: Attività di fornitura di servizi di pasti e rinfreschi per gli ospiti di una residenza
protetta - Necessità di presentazione della SCIA - Quesito
Si fa riferimento alla nota pervenuta per e-mail, con la quale codesto Comune
chiede se una ditta, che ha ricevuto l’incarico, da parte dei titolari di una residenza protetta,
di preparare e somministrare i pasti agli ospiti utilizzando le loro strutture, debba presentare
o meno, stante la circostanza che la medesima non riceverà alcun compenso diretto dai
fruitori ma soltanto dai titolari della struttura, una Segnalazione Certificata di
Inizio di Attività (SCIA).
Al riguardo, la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.
In via preliminare, precisa che l’attività in questione non può essere considerata
un’attività di catering, la quale consiste nel preparare i pasti in un luogo di produzione per
poi trasportarli in un altro, ossia in un luogo diverso da quello in cui il cibo viene prodotto,
per il consumo da parte di una collettività.
Nel caso di specie, infatti, la ditta che ha ricevuto l’incarico per la preparazione dei
pasti utilizzerebbe le strutture della residenza in discorso.
Pertanto, stante la circostanza che la ditta in discorso avrebbe preso in carico la
gestione di tale attività, ossia la preparazione in loco di pasti caldi per gli ospiti della
residenza protetta, il titolare della medesima deve presentare una Segnalazione Certificata
di Inizio di Attività al Comune competente per territorio.
[color=red][b]Ad avviso della scrivente, infatti, l’attività in discorso si configura come un’attività
di somministrazione di alimenti e bevande non al pubblico indistinto, bensì riservata a
particolari soggetti (cfr. articolo 3, comma 6, della legge n. 287 del 1991, come sostituito
dall’articolo 64, comma 7, del decreto legislativo n. 59 del 2010), per l’avvio della quale il
titolare della ditta incaricata deve presentare apposita SCIA al SUAP del Comune
competente per territorio.[/b][/color]
Detta attività di somministrazione, comunque, stante il contenuto del citato comma 6
dell’articolo 3 della legge 287 deve essere esercitata “… nel rispetto delle vigenti norme,
prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di
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quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli uffici, fatta salva l’irrogazione delle
sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate”.
Resta fermo, pertanto, ad avviso della scrivente, anche il rispetto dei criteri di
sorvegliabilità di cui al D.M. 17.12.1992, n. 564, recante il “Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di
alimenti e bevande”, come ripetutamente ribadito dal Ministero dell’Interno, il quale con la
nota del 25 agosto 2011, prot. n. 557/PAS/U/015552/12000.A) ha avuto modo di
sottolineare che il predetto decreto “prevede che alle disposizioni in esso contenute
soggiacciono, senza alcuna distinzione e possibilità di deroga, tutti i locali e le aree nelle
quali viene svolta, anche solo temporaneamente, l’attività di somministrazione di alimenti e
bevande”.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)