Pongo un quesito. Un imprenditore intende mettere a disposizione un area di proprietà a commercianti, artigiani, hobbisti, artisti ecc (da se stesso contattati) in occasione di eventi di propria o di altri iniziativa (presentazione di un libro, presentazione di una mostra fotografica, ecc...). All'interno dell'area, su appositi spazi, le ditte (o i privati artisti - hobbisti) invitate esercitano la presentazione, il commercio o/e la vendita dei propri prodotti.
Vorrei sapere se tale attività può essere esercitata liberamente, alla luce delle recenti disposizioni in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi, oppure che tipo di titolo abilitativo occorre.
Inoltre, è indispensabile la destinazione commerciale dell'area oppure si prescinde da questa, fatta salva la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali (art. 31 L. 214/2011)?
Pongo un quesito. Un imprenditore intende mettere a disposizione un area di proprietà a commercianti, artigiani, hobbisti, artisti ecc (da se stesso contattati) in occasione di eventi di propria o di altri iniziativa (presentazione di un libro, presentazione di una mostra fotografica, ecc...). All'interno dell'area, su appositi spazi, le ditte (o i privati artisti - hobbisti) invitate esercitano la presentazione, il commercio o/e la vendita dei propri prodotti.
Vorrei sapere se tale attività può essere esercitata liberamente, alla luce delle recenti disposizioni in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi, oppure che tipo di titolo abilitativo occorre.
Inoltre, è indispensabile la destinazione commerciale dell'area oppure si prescinde da questa, fatta salva la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali (art. 31 L. 214/2011)?
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E' un quesito ricorrente e confermo che:
1) l'utilizzo continuativo di un'area privata per finalità commerciali (anche svolta da soggetti diversi) comporta la necessità della compatibilità urbanistica (e quindi della destinazione commerciale)
2) ciò può non essere per usi episodici o occasionali e comunque non da soggetti che professionalmente intendono svolgere questo tipo di attività
Nel caso indicato a mio avviso vi è un insuperabile limite urbanistico-edilizio su cui non incidono le norme di liberalizzazione