Data: 2016-07-19 06:56:44

Rifiuti. Acque provenienti da frantoio e fertirrigazione

Rifiuti. Acque provenienti da frantoio e fertirrigazione
Cass. Sez. III n. 24361 del 10 giugno 2016

[b]La pratica della "fertirrigazione", la cui disciplina si pone in deroga alla normativa sui rifiuti, rispetto alla quale è autonoma ed indipendente e non richiede che gli effluenti provengano da attività agricola e siano riutilizzati nella stessa attività agricola, presuppone l'effettiva utilizzazione agronomica delle sostanze, la quale implica che essa sia di una qualche utilità per l'attività agronomica e lo stato, le condizioni e le modalità di utilizzazione delle sostanze compatibili con tale pratica, con la conseguenza che, in difetto, essa resta sottoposta alla disciplina generale sui rifiuti. Pertanto, integra il reato previsto dall'art. 256, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 lo smaltimento, lo spandimento o l'abbandono incontrollati delle acque provenienti da un frantoio, potendosi applicare la disciplina prevista dalla legge 11 novembre 1996, n. 574 ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità ai fini agricoli[/b]

http://www.lexambiente.com/materie/rifiuti/155-cassazione-penale155/12278-rifiuti-acque-provenienti-da-frantoio-e-fertirrigazione.html

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