Data: 2016-07-19 05:42:47

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - L. 132/2016

Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente - L. 132/2016

[img]http://www.isprambiente.gov.it/images/LogoSistema.jpg/@@images/c3f0dcbb-582d-4ee0-b489-061eb4deed09.jpeg[/img]

[b][color=red]LEGGE 28 giugno 2016, n. 132 [/color]
Istituzione  del  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la  protezione
e la ricerca ambientale. (16G00144)
[/b](GU n.166 del 18-7-2016)
  Vigente al: 14-1-2017 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

  la seguente legge:

                              Art. 1

      Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente

  1. Al fine di assicurare  omogeneita'  ed  efficacia  all'esercizio
dell'azione  conoscitiva  e  di  controllo  pubblico  della  qualita'
dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilita' ambientale
e di  prevenzione  sanitaria  a  tutela  della  salute  pubblica,  e'
istituito  il  Sistema  nazionale  a  rete  per  la  protezione
dell'ambiente, di seguito denominato «Sistema nazionale»,  del  quale
fanno parte l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano per la protezione  dell'ambiente,  di  seguito
denominate «agenzie».
  2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento  degli  obiettivi
dello sviluppo sostenibile, della riduzione  del  consumo  di  suolo,
della salvaguardia e della promozione della qualita' dell'ambiente  e
della tutela delle risorse naturali e della piena  realizzazione  del
principio «chi inquina  paga»,  anche  in  relazione  agli  obiettivi
nazionali e regionali di promozione della salute umana,  mediante  lo
svolgimento delle attivita' tecnico-scientifiche di cui alla presente
legge.
                              Art. 2

                            Definizioni

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
    a) «Sistema nazionale»: l'insieme composto dall'ISPRA,  istituito
ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,  e
dalle  agenzie  istituite  in  attuazione  dell'articolo  03  del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, quale rete che  attua  i  livelli
essenziali  delle  prestazioni  tecniche  ambientali  (LEPTA),  nel
rispetto della  presente  legge  e  delle  leggi  regionali  e  delle
province autonome vigenti in materia;
    b) «stato dell'ambiente»: la  qualita'  di  tutte  le  componenti
delle matrici ambientali;
    c) «pressioni sull'ambiente»: le cause specifiche  degli  impatti
sull'ambiente dovuti alle attivita' antropiche,  quali  le  emissioni
nell'aria, nell'acqua, nel suolo e nel sottosuolo, nonche' gli agenti
fisici e biologici, i  rifiuti  e  l'uso  e  il  consumo  di  risorse
naturali;
    d)  «impatti»:  gli  effetti    sull'ecosistema    determinati
dall'alterazione  delle  qualita'  ambientali,  in  particolare  con
riferimento a obiettivi determinati dai programmi europei riguardanti
la salute e l'ambiente;
    e) «livello essenziale di prestazione»: il livello qualitativo  e
quantitativo di attivita' che deve essere garantito in modo  omogeneo
sul piano nazionale,  ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,
lettera  m),  della  Costituzione,  di  cui  i  LEPTA  costituiscono
l'applicazione in materia di ambiente.
                              Art. 3

                  Funzioni del Sistema nazionale

  1. Nel rispetto delle competenze delle  regioni  e  delle  Province
autonome di Trento e di  Bolzano,  il  Sistema  nazionale  svolge  le
seguenti funzioni:
    a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di  suolo,
delle  risorse  ambientali  e  della  loro  evoluzione  in  termini
quantitativi  e  qualitativi,  eseguito  avvalendosi  di  reti  di
osservazione e strumenti modellistici;
    b) controllo delle fonti e  dei  fattori  di  inquinamento  delle
matrici ambientali  e  delle  pressioni  sull'ambiente  derivanti  da
processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o  naturale,
anche di carattere emergenziale, e  dei  relativi  impatti,  mediante
attivita'  di  campionamento,  analisi  e  misura,  sopralluogo  e
ispezione, ivi inclusa  la  verifica  delle  forme  di  autocontrollo
previste dalla normativa vigente;
    c) attivita' di ricerca finalizzata all'espletamento dei  compiti
e  delle  funzioni  di  cui  al  presente  articolo,  sviluppo  delle
conoscenze e produzione, promozione e pubblica  diffusione  dei  dati
tecnico-scientifici  e  delle  conoscenze  ufficiali  sullo  stato
dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sulle fonti e  sui  fattori  di
inquinamento, sulle pressioni ambientali, sui relativi impatti e  sui
rischi naturali e ambientali, nonche' trasmissione sistematica  degli
stessi ai diversi livelli istituzionali  preposti  al  governo  delle
materie  ambientali  e  diffusione  al  pubblico  dell'informazione
ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  195.
Gli elementi conoscitivi di cui alla presente  lettera  costituiscono
riferimento ufficiale e vincolante per  le  attivita'  di  competenza
delle pubbliche amministrazioni;
    d) attivita' di supporto alle attivita' statali e  regionali  nei
procedimenti e nei giudizi civili, penali e amministrativi ove  siano
necessarie l'individuazione, la descrizione e la quantificazione  del
danno ambientale mediante la  redazione  di  consulenze  tecniche  di
parte di supporto alla difesa degli interessi pubblici;
    e) supporto tecnico-scientifico alle  amministrazioni  competenti
per l'esercizio di  funzioni  amministrative  in  materia  ambientale
espressamente previste dalla normativa vigente, mediante la redazione
di istruttorie tecniche e l'elaborazione di proposte sulle  modalita'
di  attuazione  nell'ambito  di  procedimenti  autorizzativi  e  di
valutazione,  l'esecuzione  di  prestazioni  tecnico-scientifiche
analitiche e di misurazione e la formulazione di pareri e valutazioni
tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
    f) supporto tecnico alle amministrazioni e agli enti  competenti,
con  particolare  riferimento  alla  caratterizzazione  dei  fattori
ambientali causa di danni alla salute pubblica, anche ai fini di  cui
all'articolo 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502;
    g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per
la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione  e
di educazione ambientale, nonche' di formazione  e  di  aggiornamento
del personale di amministrazioni e di enti  pubblici  operanti  nella
materia ambientale;
    h) partecipazione, anche attraverso azioni  di  integrazione  dei
sistemi conoscitivi e di erogazione di servizi specifici, ai  sistemi
nazionali e regionali preposti agli interventi di protezione  civile,
sanitaria e ambientale,  nonche'  collaborazione  con  gli  organismi
aventi compiti di vigilanza e ispezione;
    i) attivita' istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e  per
l'irrogazione di sanzioni, nel rispetto  delle  competenze  di  altri
enti previste dalla normativa vigente;
    l)  attivita'  di  monitoraggio  degli  effetti  sull'ambiente
derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di  interesse
nazionale e  locale,  anche  attraverso  la  collaborazione  con  gli
osservatori ambientali eventualmente costituiti;
    m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e  all'applicazione
di procedure di certificazione della qualita' ecologica dei  prodotti
e dei sistemi di produzione;
    n) funzioni di valutazione comparativa  di  modelli  e  strutture
organizzative,  di  funzioni  e  servizi  erogati,  di  sistemi  di
misurazione e  valutazione  delle  prestazioni,  quale  attivita'  di
confronto  finalizzato  al  raggiungimento  di  migliori  livelli
prestazionali mediante la definizione di idonei indicatori e il  loro
periodico aggiornamento, ivi inclusa  la  redazione  di  un  rapporto
annuale di valutazione comparativa dell'intero Sistema nazionale.
  2. Ai fini del perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  1
e dello svolgimento delle funzioni di cui al  comma  1  del  presente
articolo, anche in forma associata tra loro e  in  concorso  con  gli
altri soggetti operanti nel  sistema  della  ricerca,  l'ISPRA  e  le
agenzie  partecipano  e  realizzano  attivita'  di  ricerca  e
sperimentazione scientifica e tecnica.
  3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere svolte, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche mediante  convenzioni
stipulate con enti pubblici  competenti  del  sistema  della  ricerca
nazionale, come le universita',  l'Agenzia  nazionale  per  le  nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA),  il
Consiglio nazionale delle  ricerche  e  i  laboratori  pubblici,  per
l'acquisizione di specifiche conoscenze  necessarie  all'assolvimento
dei  propri  compiti  di  prevenzione,  controllo  e  monitoraggio
dell'ambiente.
  4. I dati e le informazioni statistiche derivanti  dalle  attivita'
di cui al  comma  1,  trattati  e  pubblicati  ai  sensi  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005,  n.  82,  costituiscono  riferimento  tecnico  ufficiale  da
utilizzare ai fini  delle  attivita'  di  competenza  della  pubblica
amministrazione.
                              Art. 4

                Istituto superiore per la protezione
                      e la ricerca ambientale

  1. L'ISPRA e' persona  giuridica  di  diritto  pubblico  dotata  di
autonomia    tecnico-scientifica,    di    ricerca,    organizzativa,
finanziaria, gestionale, patrimoniale e  contabile,  sottoposta  alla
vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
  2. L'ISPRA,  fermi  restando  i  compiti  e  le  funzioni  ad  esso
attribuiti dalla normativa vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica, adegua  la  propria  struttura  organizzativa  e
tecnica al perseguimento degli obiettivi di cui alla presente  legge.
Entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 6,  comma
2, e dall'articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  21
maggio 2010, n. 123, sono adeguati i regolamenti di  funzionamento  e
di organizzazione e lo statuto dell'ISPRA, per la parte relativa alle
funzioni conferite dalla presente legge.
  3. L'ISPRA svolge funzioni tecniche  e  scientifiche  per  la  piu'
efficace  pianificazione  e  attuazione  delle    politiche    di
sostenibilita' delle pressioni  sull'ambiente,  sia  a  supporto  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sia
in via diretta tramite attivita' di monitoraggio, di valutazione,  di
controllo, di ispezione e di gestione  dell'informazione  ambientale,
nonche' di coordinamento del Sistema nazionale.
  4. L'ISPRA adotta, con il concorso delle  agenzie,  norme  tecniche
vincolanti per il Sistema nazionale in materia  di  monitoraggio,  di
valutazioni ambientali, di controllo, di  gestione  dell'informazione
ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale,  per  assicurare
l'armonizzazione,  l'efficacia,  l'efficienza  e  l'omogeneita'  dei
sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio  nazionale,
nonche'  il  continuo  aggiornamento,  in  coerenza  con  il  quadro
normativo nazionale e sovranazionale, delle modalita'  operative  del
Sistema nazionale e delle  attivita'  degli  altri  soggetti  tecnici
operanti nella materia ambientale.
  5. Per il piu' efficace  espletamento  delle  proprie  attribuzioni
l'ISPRA opera in una logica di rete, assicurando  il  pieno  raccordo
con gli altri soggetti competenti favorendo le piu' ampie sinergie.
  6. I componenti degli organi dell'ISPRA, come individuati ai  sensi
dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
durano in carica per quattro anni e possono essere rinnovati  per  un
solo mandato. Il contratto  che  regola  il  rapporto  del  direttore
generale  dell'ISPRA,  reclutato  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 8 della presente legge, ha durata di quattro anni ed  e'
rinnovabile una sola volta.
                              Art. 5

Disposizioni per assicurare l'espletamento di  alcune  attivita'  del
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28  del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, e' inserito il seguente:
  «2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare sono individuate le  funzioni  degli  organismi
collegiali gia' operanti presso il Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12,  comma  20,
del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione  e
la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito  dei
compiti e delle  attivita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  6,  del
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al  periodo
precedente, l'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale  procede  al  conseguente  adeguamento  statutario  della
propria struttura organizzativa».
  2.  Il  decreto  di  cui  al  comma  2-bis  dell'articolo  28  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  introdotto  dal  comma  1  del
presente articolo, e' adottato entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
                              Art. 6

        Funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'ISPRA

  1. Fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  e  delle  province
autonome di Trento e di  Bolzano,  le  funzioni  di  indirizzo  e  di
coordinamento tecnico dell'ISPRA sono finalizzate a rendere omogenee,
sotto il profilo tecnico, le attivita' del Sistema nazionale  e  sono
svolte con il contributo e la partecipazione di tutte  le  componenti
del Sistema medesimo, nell'ambito del Consiglio di  cui  all'articolo
13. Tali funzioni comprendono:
    a) l'istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA ai  sensi
dell'articolo 9, comma 3;
    b) la definizione  di  procedure  ufficiali,  da  adottare  entro
centoventi giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, relative  alle  specifiche  attivita'  che  l'ISPRA  svolge  a
supporto delle agenzie o in collaborazione con esse,  nel  territorio
di loro competenza;
    c) la definizione degli strumenti, delle  modalita'  operative  e
dei criteri di periodicita' e di omogeneita' per  l'esecuzione  delle
attivita' di controllo, tali da garantire una  valutazione  periodica
dei dati esaminati, nonche' la  definizione  di  metodologie  per  le
attivita' di raccolta, valutazione e analisi dei dati ambientali;
    d) la promozione e il  coordinamento  della  rete  nazionale  dei
laboratori anche ai fini del miglioramento  qualitativo  delle  prove
effettuate e del completamento del  processo  di  accreditamento  dei
laboratori;
    e) lo sviluppo e la gestione del sistema  nazionale  di  qualita'
dei dati di monitoraggio  ambientale  in  conformita'  agli  standard
europei, a completamento  e  in  coerenza  con  quanto  previsto  dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e dagli articoli da 76  a
79 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  successive
modificazioni;
    f) l'elaborazione di criteri  e  di  parametri  uniformi  per  lo
svolgimento dell'attivita' conoscitiva nell'ambito della  difesa  del
suolo e della pianificazione di bacino, nonche' la realizzazione  del
sistema informativo di cui all'articolo  55,  comma  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
    g) il rilevamento, l'aggiornamento e la pubblicazione della carta
geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera  g),
della  legge  11  marzo  1988,  n.  67,  nonche'  l'aggiornamento
dell'Inventario dei fenomeni franosi in Italia in collaborazione  con
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
    h) lo svolgimento di ricerche, controlli e studi applicativi  per
la conoscenza dell'ambiente terrestre e per la prevenzione dei rischi
geologici, con  particolare  attenzione  al  dissesto  idrogeologico,
nonche' per la conoscenza dell'ambiente marino e per la prevenzione e
la gestione dei  rischi  per  la  salute  del  mare  e  della  fascia
costiera;
    i)  la  realizzazione  e  la  gestione  del  Sistema  informativo
nazionale ambientale di cui all'articolo 11;
    l) la creazione di  un  legame  diretto  tra  le  esigenze  delle
amministrazioni pubbliche e le agenzie, che garantisca  a  tutti  gli
enti  locali,  a  tutte  le  figure  istituzionali  e  a  tutte  le
associazioni di protezione ambientale legalmente riconosciute,  oltre
che una fruizione libera dei dati ambientali, anche  la  possibilita'
di fare specifiche richieste su determinati valori ambientali;
    m)  le  attivita'  di  coordinamento  con  l'Agenzia  europea
dell'ambiente e con gli organismi europei e internazionali competenti
in materia ambientale, con  specifico  riferimento  all'attivita'  di
trasferimento dei dati ambientali e  al  fine  dell'adeguamento  agli
standard internazionali.
                              Art. 7

              Agenzie per la protezione dell'ambiente

  1.  Le  agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente  sono  persone
giuridiche    di    diritto    pubblico,    dotate    di    autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.
  2. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano con proprie leggi la  struttura,  il  funzionamento,  il
finanziamento e la pianificazione delle attivita' delle agenzie,  nel
rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni  contenute  nel
programma triennale delle attivita', di cui all'articolo 10.
  3. Le agenzie svolgono le attivita'  istituzionali  tecniche  e  di
controllo obbligatorie necessarie a garantire il  raggiungimento  dei
LEPTA nei territori di rispettiva competenza.
  4. Le agenzie possono svolgere attivita' istituzionali obbligatorie
ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli  9  e
10, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a  legislazione
vigente,  a  condizione  che  non  interferiscano  con  il  pieno
raggiungimento dei LEPTA.
  5.  Le  agenzie  possono  svolgere  altresi'  attivita'  ulteriori
rispetto a quelle di cui al comma 4, in favore di soggetti pubblici o
privati, sulla base di specifiche disposizioni  normative  ovvero  di
accordi o convenzioni, applicando tariffe definite  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,  a
condizione che non interferiscano con  il  pieno  raggiungimento  dei
LEPTA.
  6. Le attivita' di cui al  comma  5  devono  in  ogni  caso  essere
compatibili con l'imparzialita' delle  agenzie  nell'esercizio  delle
attivita' istituzionali di vigilanza e di controllo e, comunque,  non
devono determinare situazioni di conflitto di interessi,  anche  solo
potenziale; in particolare, e' vietato lo svolgimento di attivita' di
consulenza in favore di soggetti  privati  su  materie  sottoposte  a
vigilanza da parte del Sistema nazionale.
  7. Le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
apportano alle leggi istitutive delle rispettive agenzie le modifiche
necessarie ad assicurare il rispetto  del  presente  articolo,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge.
                              Art. 8

            Requisiti del direttore generale dell'ISPRA
                          e delle agenzie

  1. Il direttore generale dell'ISPRA e i  direttori  generali  delle
agenzie sono nominati, secondo le procedure previste dalla legge  per
ciascun ente, tra soggetti di elevata professionalita' e  qualificata
esperienza  nel  settore  ambientale  che  non  ricoprano  incarichi
politici  elettivi  a  livello  dell'Unione  europea,  nazionale  o
regionale, che non siano componenti della giunta regionale,  che  non
rivestano  l'ufficio  di  presidente  o  di  assessore  nella  giunta
provinciale, di sindaco o di assessore o di consigliere comunale  nei
comuni con popolazione superiore a 20.000  abitanti,  che  non  siano
amministratori o dipendenti di imprese o societa'  di  produzione  di
beni o servizi che partecipano ad attivita' o programmi dell'ISPRA  o
delle agenzie, che non siano titolari di altri incarichi  retribuiti,
che non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato  ne'
interdetti dai pubblici uffici.
  2. Presso l'ISPRA e' istituita un'anagrafe dei  direttori  generali
dell'ISPRA e delle agenzie, costantemente aggiornata e pubblicata nel
sito internet dell'ISPRA medesimo,  contenente  le  informazioni  sui
requisiti professionali e sulla retribuzione dei medesimi. In fase di
prima applicazione della presente legge, sono iscritti  nell'anagrafe
i direttori generali in carica alla data della sua entrata in vigore.
                              Art. 9

      Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali

  1. I LEPTA costituiscono il livello minimo  omogeneo  in  tutto  il
territorio nazionale per le attivita' di cui all'articolo  3  che  il
Sistema  nazionale  e'  tenuto  a  garantire,  anche  ai  fini  del
perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti  dai
livelli essenziali di assistenza sanitaria.
  2. I LEPTA, nell'intento di raggiungere alti livelli di  efficienza
e di avanguardia  a  livello  nazionale,  costituiscono  i  parametri
funzionali, operativi,  programmatici,  strutturali,  quantitativi  e
qualitativi delle  prestazioni  delle  agenzie.  I  relativi  aspetti
organizzativi, gestionali e finanziari, riferibili a  costi  standard
per tipologia di prestazione, sono definiti tramite l'adozione di  un
Catalogo nazionale dei servizi.
  3. I LEPTA e i criteri di finanziamento per il  raggiungimento  dei
medesimi nonche' il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare  entro
un anno dalla data di entrata in  vigore  della  presente  legge,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, che si avvale del Consiglio del Sistema  nazionale  di  cui
all'articolo 13, di concerto con il  Ministro  della  salute,  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  4. Al fine  di  elevare  costantemente  verso  i  massimi  standard
internazionali i livelli tecnico-scientifici, i LEPTA e  il  Catalogo
nazionale dei servizi sono aggiornati secondo le modalita' di cui  al
comma 3, in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche  del
territorio nazionale, come emerse dall'annuario dei dati  ambientali,
redatto dall'ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.
  5.  Nella  pianificazione  delle  proprie  attivita',  il  Sistema
nazionale adotta come  obiettivo  prioritario  il  conseguimento  dei
LEPTA.
                              Art. 10

                  Programmazione delle attivita'

  1. L'ISPRA, previo parere  vincolante  del  Consiglio  del  Sistema
nazionale di cui all'articolo 13, predispone il  programma  triennale
delle attivita' del  Sistema  nazionale  individuando  le  principali
linee di intervento finalizzate ad assicurare il  raggiungimento  dei
LEPTA nell'intero territorio nazionale.
  2. Il programma  triennale,  approvato  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce il documento
di riferimento per la definizione dei  piani  delle  attivita'  delle
agenzie.
  3. Il  presidente  dell'ISPRA,  previo  parere  del  Consiglio  del
Sistema nazionale,  entro  il  secondo  trimestre  di  ciascun  anno,
trasmette al Presidente del Consiglio dei  ministri,  alle  Camere  e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e
le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  un  rapporto
sull'attivita' svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale.
                              Art. 11

              Sistema informativo nazionale ambientale

  1. L'ISPRA provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, alla realizzazione  e
alla gestione del Sistema informativo  nazionale  ambientale  (SINA),
avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali
(PFR), cui concorrono  i  sistemi  informativi  regionali  ambientali
(SIRA) e la cui gestione e' affidata  alle  agenzie  territorialmente
competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa
nazionale ambientale denominata SINANET.
  2. Nella gestione integrata della rete SINANET di cui al  comma  1,
l'ISPRA,  in  collegamento  con  le  agenzie,  collabora  con  le
amministrazioni statali, con le regioni e con le Province autonome di
Trento e di Bolzano al fine di garantire l'efficace raccordo  con  le
iniziative  attuate  da  tali  soggetti    nella    raccolta    e
nell'organizzazione dei dati e il mantenimento  coerente  dei  flussi
informativi tra i soggetti titolari delle medesime  iniziative  e  la
rete SINANET.
  3.  E'  garantita,  indipendentemente  dalla  sussistenza  di  un
interesse  giuridicamente  rilevante,  la  divulgazione  libera  e
accessibile della rete  SINANET  a  tutti  gli  enti  della  pubblica
amministrazione, a tutti gli enti e laboratori di ricerca, a tutti  i
professionisti e in generale a tutti i cittadini.
  4. Le amministrazioni dello Stato, anche ad  ordinamento  autonomo,
gli enti pubblici, le societa'  per  azioni  operanti  in  regime  di
concessione e quelle  che  comunque  raccolgono  dati  nella  materia
ambientale, trasmettono i dati in proprio possesso alla rete  SINANET
secondo le modalita' di cui all'articolo  7,  comma  5,  del  decreto
legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,  e  all'articolo  23,  comma
12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  5. Il  Sistema  nazionale  concorre,  per  le  materie  di  propria
competenza, nel rispetto delle disposizioni  dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, alle attivita' promosse e coordinate dall'ISPRA ai
sensi del comma 12-quaterdecies dell'articolo 23 del decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, per la catalogazione,  la  raccolta,  l'accesso,
l'interoperabilita' e la condivisione, anche in tempo reale, dei dati
e delle informazioni geografiche, territoriali e ambientali  generati
dalle attivita' sostenute, anche parzialmente, con risorse pubbliche.
Tali dati e informazioni devono essere  forniti  in  forma  libera  e
interoperabile.
                              Art. 12

              Rete nazionale dei laboratori accreditati

  1. Il Sistema  nazionale  organizza  i  propri  laboratori  che  si
occupano di analisi ambientali in una rete  nazionale  di  laboratori
accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di  monitoraggio
e di controllo delle matrici ambientali, anche al fine di  assicurare
economie nelle attivita' di  laboratorio  che  presentino  natura  di
elevata complessita' e specializzazione.
  2. I laboratori che appartengono alla rete nazionale dei laboratori
accreditati sono tenuti ad applicare i metodi elaborati  e  approvati
dal Sistema nazionale come  metodi  ufficiali  di  riferimento.  Sono
fatte salve le attivita' di laboratorio e le attivita' attribuite  ai
sensi dell'articolo 28 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,
come modificato dall'articolo 5, comma 1, della presente legge.
  3. Il Sistema nazionale,  per  le  proprie  attivita'  ordinarie  e
straordinarie, ricorre in via prioritaria  alla  rete  nazionale  dei
laboratori interni; in caso di  urgente  necessita',  e'  ammesso  il
ricorso a laboratori esterni, con preferenza per i laboratori di enti
pubblici, mediante le convenzioni previste dall'articolo 3, comma 3.
  4. All'attuazione del presente  articolo  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica.
                              Art. 13

                  Consiglio del Sistema nazionale

  1. Al fine di promuovere e di indirizzare  lo  sviluppo  coordinato
delle attivita'  del  Sistema  nazionale,  anche  in  una  logica  di
sinergica collaborazione tra le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano, e' istituito il Consiglio del Sistema nazionale,
presieduto  dal  presidente  dell'ISPRA  e  composto  dai  legali
rappresentanti delle agenzie, i  quali  eleggono  fra  loro  un  vice
presidente, e dal direttore generale dell'ISPRA. La partecipazione al
Consiglio  non  comporta  la  corresponsione  di  gettoni  o  altri
emolumenti, ivi compresi rimborsi di spese, diarie  e  indennita',  e
l'attivita' del Consiglio non deve comportare nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica e regionale.
  2. Il Consiglio del Sistema nazionale  esprime  il  proprio  parere
vincolante sul programma triennale di cui all'articolo 10, comma 1, e
su tutti gli atti di indirizzo o di coordinamento relativi al governo
del Sistema medesimo, nonche' sui provvedimenti  del  Governo  aventi
natura tecnica in materia ambientale.
  3.  Il  Consiglio  del  Sistema  nazionale  segnala  al  Ministero
dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  e  alla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  l'opportunita'  di
interventi,  anche  legislativi,  ai  fini  del  perseguimento  degli
obiettivi di cui alla presente legge.
                              Art. 14

                Disposizioni sul personale ispettivo

  1. L'ISPRA, con il contributo delle agenzie, predispone,  basandosi
sul principio del merito, uno schema di regolamento  che  stabilisce,
nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente  e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  le
modalita' di individuazione del personale incaricato degli interventi
ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo svolte dal  Sistema
nazionale, ai sensi della vigente  normativa  ambientale  dell'Unione
europea, nazionale e regionale, il codice etico,  le  competenze  del
personale ispettivo e i criteri generali  per  lo  svolgimento  delle
attivita' ispettive, prevedendo  il  principio  della  rotazione  del
medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei  singoli  siti  o
impianti,  al  fine  di  garantire  la  terzieta'  dell'intervento
ispettivo.
  2. Con il regolamento  di  cui  al  comma  1  sono  individuate  le
modalita' per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti
e di cittadini, singoli o associati.
  3. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge.
  4. Lo schema del regolamento  di  cui  al  comma  1,  corredato  di
relazione tecnica che ne  evidenzi  la  neutralita'  finanziaria,  e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per  i  profili  di
carattere finanziario. I pareri  sono  espressi  entro  venti  giorni
dall'assegnazione,  decorsi  i  quali  il  regolamento  puo'  essere
comunque adottato.
  5. In attuazione del regolamento di cui al comma 1,  il  presidente
dell'ISPRA  e  i  legali  rappresentanti  delle  agenzie,  attraverso
specifici regolamenti interni, individuano  il  rispettivo  personale
incaricato degli interventi ispettivi.
  6. Il personale di cui al comma 5 puo'  accedere  agli  impianti  e
alle sedi di attivita' oggetto di ispezione e  ottenere  i  dati,  le
informazioni  e  i  documenti  necessari  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse; alle richieste non puo' essere  opposto  il  segreto
industriale.
  7. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie
possono individuare e nominare, tra il personale di cui  al  presente
articolo, i  dipendenti  che,  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,
operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A  tale
personale sono  garantite  adeguata  assistenza  legale  e  copertura
assicurativa a carico dell'ente di appartenenza.
                              Art. 15

                    Modalita' di finanziamento

  1. L'ISPRA e le agenzie provvedono allo svolgimento  delle  proprie
funzioni  istituzionali  nell'ambito  delle  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o  maggiori
oneri per la finanza pubblica.
  2. Le spese relative  al  rilascio  dei  pareri  sulle  domande  di
autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli
programmati relativi a  impianti  e  opere  sottoposti  alle  vigenti
procedure di valutazione ambientale, compresi gli impianti soggetti a
rischio di incidente rilevante, nonche' alle convalide delle indagini
analitiche prodotte dai soggetti tenuti alle procedure di bonifica  e
di messa in sicurezza di siti inquinati,  sono  poste  a  carico  dei
gestori stessi, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della
presente legge.
  3. Nelle more dell'approvazione delle tariffe nazionali di  cui  al
comma 2 si  applicano  le  tariffe  delle  agenzie,  approvate  dalle
rispettive regioni o province autonome.
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  da  emanare,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono  individuate  le
modalita' di assegnazione alle  agenzie  degli  introiti  conseguenti
all'attuazione delle disposizioni del comma 2.
  5. Le spese strettamente connesse ad attivita' di indagine delegate
dall'autorita' giudiziaria sono poste a carico  del  Ministero  della
giustizia nell'ambito delle spese processuali e sono liquidate  sulla
base dei criteri e delle tariffe nazionali approvati con decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro della giustizia.
                              Art. 16

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Ai fini  dell'efficace  svolgimento  delle  funzioni  attribuite
dalla  presente  legge  al  Sistema  nazionale,  con  particolare
riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e  le  agenzie,
nei limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a  legislazione
vigente, fermo  restando  il  rispetto  delle  regole  del  patto  di
stabilita' interno e  dei  vincoli  normativi  assunzionali,  possono
procedere all'assunzione del personale e  all'acquisizione  dei  beni
strumentali necessari.
  2. Sono fatte salve, fino alla data  di  entrata  in  vigore  delle
disposizioni attuative della presente legge, le vigenti  disposizioni
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. Con decreto del Presidente della Repubblica,  emanato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  e
successive modificazioni, entro  sessanta  giorni  dalla  data  della
pubblicazione della presente legge  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono
indicate espressamente le disposizioni del decreto-legge  4  dicembre
1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge  21  gennaio
1994, n. 61, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni
della presente legge, sono abrogate dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge.
  4. La presente legge entra in  vigore  decorsi  centottanta  giorni
dalla data della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale.  Entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le regioni e le province autonome recepiscono le  disposizioni
della medesima legge.
                              Art. 17

                Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente  legge
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.
  La presente legge, munita del dello Stato,  sara'  inserita  nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e  di  farla  osservare
come legge dello Stato.
    Data a Roma, addi' 28 giugno 2016

                            MATTARELLA


                        Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando


*******************

[color=red][size=18pt][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/size][/color]

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/44340.htm

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/972642/index.html

riferimento id:35208
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it