BOLKESTEIN - illegittimo il rinnovo automatico delle concessioni CGUE 14/7/2016
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Corte di giustizia dell’Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 77/16
Lussemburgo, 14 luglio 2016
Sentenza nelle cause riunite C-458/14
Promoimpresa S.r.l./Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago
di Garda e del Lago di Idro e a. e C-67/15 Mario Melis e a./Comune di Loiri
Porto San Paolo e a.
[b]Il diritto dell’Unione osta a che le concessioni per l’esercizio delle attività turisticoricreative
nelle aree demaniali marittime e lacustri siano prorogate in modo
automatico in assenza di qualsiasi procedura di selezione dei potenziali candidati
Tale proroga prevista dalla legge italiana impedisce di effettuare una selezione imparziale e
trasparente dei candidati[/b]
La direttiva servizi 1 concretizza la libertà di stabilimento nonché i principii di non discriminazione e
di tutela della concorrenza. Il suo articolo 12 disciplina l’ipotesi specifica in cui, tenuto conto della
scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, il numero di autorizzazioni
disponibili per una determinata attività sia limitato. In tale contesto, essa prevede che gli Stati
membri possano subordinare un’attività di sfruttamento economico a un regime di autorizzazione.
In Italia, la normativa nazionale ha disposto una proroga automatica e generalizzata della data di
scadenza delle concessioni rilasciate, anche senza previa procedura di selezione, per lo
sfruttamento turistico di beni demaniali marittimi e lacustri (spiagge in particolare). La scadenza è
stata da ultimo rinviata al 31 dicembre 2020.
Nonostante tale legge, ad alcuni operatori privati del settore turistico è stata negata da parte delle
autorità italiane la proroga delle concessioni. Essi hanno quindi presentato ricorso contro tali
provvedimenti di diniego. I giudici italiani aditi si sono rivolti alla Corte di giustizia per ricevere
chiarimenti in merito alla compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione.
Con l’odierna sentenza, la Corte sottolinea, anzitutto, che spetta al giudice nazionale verificare, ai
fini dell’applicazione della direttiva, se le concessioni italiane debbano essere oggetto di un
numero limitato di autorizzazioni 2 per via della scarsità delle risorse naturali.
[color=red][b]Nel caso in cui la direttiva sia applicabile, la Corte precisa, poi, che il rilascio di autorizzazioni
relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una
procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie di
imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità). Orbene, la proroga automatica
delle autorizzazioni non consente di organizzare una siffatta procedura di selezione.[/b][/color]
Certamente l’articolo 12 della direttiva consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la
procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità
di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano
ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono
giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni
non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della direttiva osta, pertanto,
a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali
candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio
marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.
La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una
concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua
assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento
a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali
concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.
Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro
investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal
momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di
contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di
trasparenza.
*********
1 Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno (GU L 376, pag. 36).
2
Le concessioni oggetto delle cause di cui trattasi possono essere qualificate come «autorizzazioni» ai sensi della
direttiva 2006/123.
[i]IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia
della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla
validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale
risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri
giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia [/i]
http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-458/14
Fonte: http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2016-07/cp160077it.pdf