Data: 2016-07-14 07:00:24

dichiarazione di requisiti morali

mi sono sempre chiesto nella comunicazione dei requisiti morali si deve sottoscrivere di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell' art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
nel caso di persona che ha avuto un decreto penale esecutivo dal 2011 per frode nell'esercizio del commercio tentato art.56, 515 C.P. attenuanti generiche e multa di 450 euro;
e di un Decreto penale del G.I.P. esecutivo il 18.04.2012 per una sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale Art. 334 comma2 C.P. commesso in epoca anteriore al 10.08.2011 pena sostituita con Multa.
In questo caso :
Può la persona continuare propria attività?
nella dichiarazione ha inserito che è in possesso dei requisisti.
può farlo in quanto sono trascorsi i 5 anni?
riporto sotto i motivi per una mancato esercizio dell'attività.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione

riferimento id:35145

Data: 2016-07-14 10:37:26

Re:dichiarazione di requisiti morali


mi sono sempre chiesto nella comunicazione dei requisiti morali si deve sottoscrivere di essere in possesso dei requisiti ai sensi dell' art. 71 del D.Lgs. 59/2010.
nel caso di persona che ha avuto un decreto penale esecutivo dal 2011 per frode nell'esercizio del commercio tentato art.56, 515 C.P. attenuanti generiche e multa di 450 euro;
e di un Decreto penale del G.I.P. esecutivo il 18.04.2012 per una sottrazione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale Art. 334 comma2 C.P. commesso in epoca anteriore al 10.08.2011 pena sostituita con Multa.
In questo caso :
Può la persona continuare propria attività?
nella dichiarazione ha inserito che è in possesso dei requisisti.
può farlo in quanto sono trascorsi i 5 anni?
riporto sotto i motivi per una mancato esercizio dell'attività.

Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di
cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto dì esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione
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L'art. 71 prevede alcune fattispecie SPECIFICHE di reato ostativo

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;[/color]

Se non ricorre uno di questi reati il problema non si pone.
Così come non si pone se, pur sussistendo uno di detti reati lo stesso è stato scontato prima del quinquennio.

Nel tuo caso i reati descritti NON sono ostativi in quanto anche il reato di frode in commercio è UNO SOLO mentre occorrono 2 delitti per essere ostativi

riferimento id:35145
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