Riforma della SCIA - DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126
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[b]DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2016, n. 126 [/b]
[b]Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di
inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124.[/b] (16G00140)
(GU n.162 del 13-7-2016)
[color=red][b] Vigente al: 28-7-2016 [/b][/color]
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante
delega al Governo per la precisa individuazione dei procedimenti
oggetto di segnalazione certificata di inizio attivita' o di silenzio
assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, nonche' di quelli per i quali e' necessaria l'autorizzazione
espressa e di quelli per i quali e' sufficiente una comunicazione
preventiva;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;
Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 3 marzo 2016;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 15 marzo 2016;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la
semplificazione e delle commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2016;
Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Liberta' di iniziativa privata
1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 5 della legge 7
agosto 2015, n. 124, reca la disciplina generale applicabile ai
procedimenti relativi alle attivita' private non soggette ad
autorizzazione espressa e soggette a segnalazione certificata di
inizio di attivita', ivi incluse le modalita' di presentazione delle
segnalazioni o istanze alle pubbliche amministrazioni. Resta ferma la
disciplina delle altre attivita' private non soggette ad
autorizzazione espressa.
2. [b]Con successivi decreti legislativi[/b], ai sensi e in attuazione
della delega di cui all'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, sono
individuate le attivita' oggetto di procedimento di mera
comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di
seguito «SCIA») od oggetto di silenzio assenso, nonche' quelle per le
quali e' necessario il titolo espresso. Allo scopo di garantire
certezza sui regimi applicabili alle attivita' private e di
salvaguardare la liberta' di iniziativa economica, le attivita'
private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o
specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa
europea, statale e regionale, sono libere.
Art. 2
Informazione di cittadini e imprese
1. Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente,
di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi
dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della
documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l'altro,
la possibilita' del privato di indicare l'eventuale domicilio
digitale per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la
presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle
amministrazioni regionali o locali, con riferimento all'edilizia e
all'avvio di attivita' produttive, i suddetti moduli sono adottati,
in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.
281 del 1997, con accordi ai sensi dell'articolo 9 dello stesso
decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003,
n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
2. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni destinatarie delle
istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito
istituzionale i moduli di cui al comma 1. In relazione alla tipologia
del procedimento, nei casi in cui la documentazione debba essere
individuata dall'amministrazione procedente ovvero fino all'adozione
dei moduli di cui al comma 1, le medesime pubbliche amministrazioni
pubblicano sul proprio sito istituzionale l'elenco degli stati,
qualita' personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di
certificazione o di atto di notorieta', nonche' delle attestazioni e
asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di
conformita' dell'agenzia delle imprese, necessari a corredo della
segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
3. Fermi restando i rimedi previsti dal decreto legislativo n. 33
del 2013, qualora gli enti locali non provvedano alla pubblicazione
dei documenti di cui al presente articolo, le regioni, anche su
segnalazione del cittadino, assegnano agli enti interessati un
congruo termine per provvedere, decorso inutilmente il quale adottano
le misure sostitutive, nel rispetto della disciplina statale e
regionale applicabile nella relativa materia. In caso di inadempienza
della regione si provvede in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 8
della legge n. 131 del 2003.
4. L'amministrazione puo' chiedere all'interessato informazioni o
documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto
dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a
quanto indicato nel comma 2. E' vietata ogni richiesta di
informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati ai
sensi del comma 2, nonche' di documenti in possesso di una pubblica
amministrazione.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal decreto legislativo n.
33 del 2013, la mancata pubblicazione delle informazioni e dei
documenti di cui al presente articolo e la richiesta di integrazioni
documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti
pubblicati costituiscono illecito disciplinare punibile con la
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre
giorni a sei mesi.
Art. 3
[b] Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 [/b]
1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente:
«Art. 18-bis (Presentazione di istanze, segnalazioni o
comunicazioni). - 1. [b]Dell'avvenuta presentazione di istanze,
segnalazioni o comunicazioni e' rilasciata immediatamente, anche in
via telematica, una ricevuta[/b], che attesta l'avvenuta presentazione
dell'istanza, della segnalazione e della comunicazione e indica i
termini entro i quali l'amministrazione e' tenuta, ove previsto, a
rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione
equivale ad accoglimento dell'istanza. Se la ricevuta contiene le
informazioni di cui all'articolo 8, essa costituisce comunicazione di
avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7. [b] La data di
protocollazione dell'istanza, segnalazione o comunicazione non puo'
comunque essere diversa da quella di effettiva presentazione[/b]. [color=red][b]Le
istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso
di mancato rilascio della ricevuta, ferma restando la responsabilita'
del soggetto competente. [/b][/color]
2. Nel caso di istanza, segnalazione o comunicazione presentate ad
un ufficio diverso da quello competente, i termini di cui agli
articoli 19, comma 3, e 20, comma 1, decorrono dal ricevimento
dell'istanza, segnalazione o della comunicazione da parte
dell'ufficio competente.»;
b) all'articolo 19,
1) al comma 2, dopo le parole «puo' essere iniziata» sono inserite
le seguenti: «, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,»;
2) al comma 3,
a) le parole «, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa
e» sono soppresse;
b) la parole «stesse» e' sostituita dalle seguenti: «da parte del
privato»;
c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Con lo stesso atto
motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per
la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio,
beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale,
l'amministrazione dispone la sospensione dell'attivita' intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che
ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica
l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori
provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della
sospensione eventualmente adottata.»;
c) dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente:
«[b]Art. 19-bis (Concentrazione dei regimi amministrativi).[/b] - 1. Sul
sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato lo
sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA,
anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre
amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio.
2. Se per lo svolgimento di un'attivita' soggetta a SCIA sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette
immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di
consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla
sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni prima della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di
eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi
previsti.
3. Nel caso in cui l'attivita' oggetto di SCIA e' condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di
altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al comma 1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta ai
sensi dell'articolo 18-bis. In tali casi, il termine per la
convocazione della conferenza di cui all'articolo 14 decorre dalla
data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attivita' resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello da'
comunicazione all'interessato.»;
d) all'articolo 20, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della
domanda del privato.»;
e) all'articolo 21, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il seguente:
«2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma
3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non
escludono la responsabilita' del dipendente che non abbia agito
tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o
l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.»;
f) all'articolo 29, comma 2-ter, dopo la parola «concernenti»
sono inserite le seguenti: «la presentazione di istanze, segnalazioni
e comunicazioni,».
Art. 4
Disposizioni transitorie e di attuazione
1. Ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 241 del 1990, [b] le
regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui agli
articoli 18-bis, 19 e 19-bis della stessa legge n. 241 del 1990, come
introdotti o modificati dall'articolo 3, entro il [color=red]1° gennaio 2017[/color][/b].
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2016
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Madia, Ministro per la
semplificazione e la pubblica
amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Orlando
[b]In Gazzetta ufficiale il decreto legislativo attuativo della riforma Madia, in tema di SCIA[/b]
[img width=300 height=42]https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/wcm/idc/groups/public/documents/document/mdax/nze2/~edisp/img_intestazione_sx.jpg[/img]
D.lgs. 30 giugno 2016, n. 126 recante “Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”
(in Gazz. Uff. 13 luglio 2016, n.162)
Entra in vigore il 28 luglio 2016.
È stato pubblicato uno dei fondamentali ed attesi decreti attuativi della legge n. 124 del 2015, c.d. riforma Madia (in particolare, dell’art. 5), avente ad oggetto la nuova disciplina della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Dal punto di vista schematico, il decreto legislativo in esame è composto di 4 articoli.
L'art. 1 individua, al comma 1, l'oggetto dello schema nella definizione della "disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa" e nella delimitazione degli "ambiti dei relativi regimi amministrativi", che in realtà il comma 2 demanda a successivi decreti legislativi, ai quali spetterà l'individuazione dei procedimenti da ricondurre ai quattro regimi amministrativi definiti nella norma di delega, ossia: segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'art. 19, l. 7 agosto 1990, n. 241; silenzio assenso di cui all'art. 20, l. n. 241 del 1990; comunicazione preventiva; autorizzazione espressa.
Le attività private che non saranno espressamente individuate in tali decreti legislativi "o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, non sono soggette a disciplina procedimentale".
In proposito, merita di essere ricordato il parere del 30 marzo 2016 (cfr. news 1 aprile 2016) con cui il Consiglio di Stato, a proposito dell'oggetto dello schema, ha svolto, fra le altre, due considerazioni: in primo luogo rilevando che, "nonostante sarebbe stato auspicabile che l'attuazione della delega, preferibilmente con un unico decreto legislativo, non prescindesse dalla pur non facile opera di ricognizione e classificazione dei procedimenti", il decreto possiede tuttavia "caratteristiche di autonoma utilità e di indipendente operatività" idoneo a risolvere alcune delle criticità applicative della disciplina in questione; in secondo luogo, invitando il Governo ad introdurre nello schema di decreto l'obbligo di comunicazione ai soggetti interessati dei termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, che rientra negli oggetti della delega previsti esplicitamente dall'art. 5, comma 1, l. n. 124 del 2015.
L'art. 2 disciplina la predisposizione dei moduli unificati e standardizzati per la presentazione di istanze, segnalazioni e comunicazioni alle pubbliche amministrazioni, ne regola le modalità di pubblicazione sui siti delle amministrazioni e prevede sanzioni per la mancata pubblicazione.
Al comma 2 si introduce per le amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale i moduli e, per ciascuna tipologia di procedimento, l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’Agenzia delle imprese, necessari a corredo della segnalazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione.
Il comma 3 disciplina i poteri sostitutivi tra diversi livelli amministrativi in caso di omessa pubblicazione dei moduli e della relativa documentazione ai sensi dei commi precedenti. Ed, in particolare, stabilisce che in caso di omessa pubblicazione dei documenti da parte degli enti locali, le regioni adottano le misure sostitutive, anche su segnalazione del cittadino. Per le modalità si fa rinvio, senza ulteriori specificazioni, alla disciplina statale e regionale applicabile nella relativa materia; in caso di omessa pubblicazione da parte delle regioni, si provvede in via sostitutiva ai sensi (ossia con le modalità) dell’art. 8, l. n. 131 del 2003, che ha disciplinato il potere sostitutivo da parte del governo in attuazione dell’art. 120 Cost.
Il comma 4 detta una regola procedurale limitativa delle richieste interlocutorie delle pp.aa.. In particolare, l’amministrazione può chiedere all'interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell'istanza, segnalazione o comunicazione e dei relativi allegati a quanto predisposto ai sensi del comma 2. E’ quindi vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nonchè di documenti in possesso di una p.a..
Il comma 5 regola le sanzioni per la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti indicati, nonché per la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati, stabilendo che tali fattispecie “costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione da tre giorni a sei mesi”. In proposito merita di essere ricordato che, secondo il parere del Consiglio di Stato, avrebbe dovuto essere valutata l’opportunità di evitare automatismi e, pertanto, di sostituire le parole “costituiscono illecito disciplinare” con “sono valutabili ai fini dell’illecito disciplinare”.
L'art. 3 costituisce il cuore del provvedimento ed introduce una disciplina per la concentrazione dei regimi amministrativi (cosiddetta SCIA unica).
In primo luogo viene introdotto l’art. 18 bis, l. n. 241 del 1990, rubricato “Presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni”. La norma prevede il rilascio della ricevuta della presentazione che, laddove contenente i relativi elementi, vale come comunicazione di avvio del procedimento. In tema di decorrenza dei termini si prevede che per la stessa si debba far riferimento al ricevimento dell’istanza da parte dell’ufficio competente (che eventualmente la riceve da quello incompetente cui è stata presentata).
In secondo luogo si interviene a modificare l’art. 19, sia eliminando la previsione generale della possibile sospensione dell’attività intrapresa sia introducendo un ulteriore inciso che attribuisce uno specifico potere di sospensione. In particolare, si prevede che in presenza di attestazioni non veritiere ovvero di pericolo per uno degli interessi c.d. rafforzati (ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale), con atto motivato l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa, interrompendo il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
In terzo luogo viene introdotto un nuovo art. 19 bis, rubricato “Concentrazione dei regimi amministrativi”. In particolare si prevede che sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione sia indicato lo sportello unico, di regola telematico, al quale presentare la SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne. A fini di ulteriore semplificazione si prevede poi che se per lo svolgimento di un'attività sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello predetto; se l'attività oggetto di SCIA è condizionata dall'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici e amministrazioni, ovvero all'esecuzione di verifiche preventive, l'interessato presenta la relativa istanza allo stesso sportello cui consegue il rilascio della ricevuta. In tali casi, il termine per la convocazione della conferenza di cui all'art. 14 decorre dalla data di presentazione dell'istanza e l'inizio dell'attività resta subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello dà comunicazione all'interessato.
Infine vengono apportate alcune modifiche: all’art. 20 (aggiunto il riferimento alla decorrenza dei termini dalla data di ricevimento della domanda del privato), all’art. 21 (circa il permanere della responsabilità del funzionario in caso di formazione del silenzio assenso e decorso del termine, in caso di istanze non conformi) ed all’art. 29 (sull’estensione anche di tali ambiti nei confini dei livelli essenziali delle prestazioni).
L'art. 4 prevede l’obbligo di adeguamento di regioni ed enti locali entro il primo gennaio del 2017, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, l. n. 241 del 1990.
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[color=red][b]SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ E CONFERENZA DI SERVIZI NEI DLGS 126 E 127 DEL 30/06/2016[/b][/color]
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