Data: 2012-02-07 08:32:29

Prosecuzione attività Esercizio di vicinato, settore alimentare, senza preposto

Una società semplice (s.a.s.) effettuò un subingresso in un esercizio di vicinato, settore alimentare + non alimentare, nominando un preposto in quanto l’unico socio accomandatario non possedeva i requisiti professionali per il settore alimentare. Dopo circa dieci mesi di attività veniva a mancare il preposto, per decesso. Ciononostante la società ha continuato lo svolgimento dell’attività sino ad oggi (circa otto mesi) senza provvedere alla nomina di un nuovo preposto, non avendo capito l’importanza dell’adempimento. Della predetta circostanza il Comune, per diverse ragioni, è venuto a conoscenza casualmente.
Il fatto configura violazione dell’art. 2, comma 4, della Legge Regionale n. 5 del 18.05.2006, (Effettuare l’attività di commercio senza essere in possesso di uno dei requisiti prescritti). La violazione è sanzionata dall’art. 18, comma 1, della medesima L.R. (Chiunque violi le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 15 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.).
La sanzione amministrativa, sia che venga determinata pari ad un terzo del massimo o al doppio del minimo, ai sensi della Legge 689/1981, risulta comunque pari ad €. 5.000,00.
Si chiede pertanto:
1) L’esercizio va chiuso oppure può proseguire l’attività in attesa che venga nominato un nuovo preposto? Nella caso sia possibile consentire la prosecuzione dell’attività in attesa del nuovo preposto, quali sono le norme di riferimento che legittimano detta procedura e quale termine massimo può essere concesso?
2) Considerata la violazione effettuata, l’applicazione della sanzione è obbligatoria?
Nonostante l’evidenza della violazione descritta, si trasmette tuttavia il presente quesito in quanto  l’Amministrazione Comunale chiede di verificare la possibilità di non applicare la sanzione, trattandosi di importo considerevole non solo per la gravità dell’attuale contingenza economica, ma anche per le modeste possibilità di reddito di un esercizio di vicinato in un piccolo Comune.

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Data: 2012-02-08 07:02:03

Re:Prosecuzione attività Esercizio di vicinato, settore alimentare, senza preposto

L.R. 5/2006, art. 17, comma 2:
...è ordinata la chiusura dell'esercizio attivato con la comunicazione di cui al comma 2 dell’articolo 4, qualora il titolare:
... d) non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 2;

L'esercizio NON può proseguire l'attività, va fatta quanto prima una ordinanza di chiusura! Ciò non toglie che debba essere (obbligatoriamente, dato che non vi è alcuna discrezionalità in tal senso) applicata la citata sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 18, comma 1 della stessa LR 5/2006.

Nonostante possa comprendere, a livello personale, le remore nell'applicazione delle sanzioni previste, la Legge è chiara e deve essere applicata, sia per quanto riguarda la sanzione amministrativa che per quanto riguarda la sanzione accessoria.
Semmai, qualora il tragressore non dovesse effettuare il pagamento in misura ridotta, in una fase successiva l'Amministrazione (in qualità di autorità competente a ricevere il rapporto e quindi ad emettere ordinanza di ingiunzione o di archiviazione) potrà rideterminare l'importo da pagare, sulla base di diverse considerazioni e delle osservazioni che l'interessato eventualmente presenterà, ovvero disporre per l'archiviazione.

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