Data: 2016-07-11 14:56:54

Sorvegliabilità

Buonasera. Chiedo cortese parere in merito all'interpretazione da dare all'art. 5, comma 2 del DM 564/1992 ([i]Le comunicazioni interne fra i [b]locali adibiti a pubblico esercizio[/b] e [b]i locali aventi diversa destinazione[/b], esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque[/i]): è' corretto il riferimento appunto ai soli locali (che debbono essere esistenti alla data di entrata in vigore del citato DM e avere la destinazione indicata), indipendentemente dal fatto che il pubblico esercizio di somministrazione in questone (che consente l'accesso, unico, all'appartamento del primo piano) sia stato chiuso e aperto ex novo, quindi senza subingresso? Grazie

riferimento id:35107

Data: 2016-07-11 17:52:03

Re:Sorvegliabilità


Buonasera. Chiedo cortese parere in merito all'interpretazione da dare all'art. 5, comma 2 del DM 564/1992 ([i]Le comunicazioni interne fra i [b]locali adibiti a pubblico esercizio[/b] e [b]i locali aventi diversa destinazione[/b], esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque[/i]): è' corretto il riferimento appunto ai soli locali (che debbono essere esistenti alla data di entrata in vigore del citato DM e avere la destinazione indicata), indipendentemente dal fatto che il pubblico esercizio di somministrazione in questone (che consente l'accesso, unico, all'appartamento del primo piano) sia stato chiuso e aperto ex novo, quindi senza subingresso? Grazie
[/quote]

La norma transitoria ha la funzione di "far salve" le autorizzazioni in essere relative ad immobili che presentano collegamenti strutturali con private abitazioni consentendo la sola chiusura a chiave (invece che la muratura!).
Tale disposizione vale per tutti gli IMMOBILI ESISTENTI alla data di entrata in vigore del regolamento. Per i successivi valgono le norme ordinarie (non transitorie) di cui all'art.1 comma 2

[b]D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 [/b]
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a
pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande

[b]5. Norma transitoria.
[/b]1. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del
presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno
essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto
entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano
stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a
somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di
apporre all'esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che
pubblicizzino l'attività di somministrazione effettuata all'interno.
2. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali
aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente
regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del
pubblico esercizio e deve essere impedito l'accesso a chiunque.

riferimento id:35107
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it