Data: 2016-07-11 09:48:34

requisiti professionali impresa artigiana

Si chiede cortesemente di conoscere se un artigiano che somministra e vende prodotti di propria produzione abbia necessità di possedere i requisiti professionali ex d lgsd 59/2010.

Distinti saluti

riferimento id:35105

Data: 2016-07-11 17:38:17

Re:requisiti professionali impresa artigiana


Si chiede cortesemente di conoscere se un artigiano che somministra e vende prodotti di propria produzione abbia necessità di possedere i requisiti professionali ex d lgsd 59/2010.

Distinti saluti
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ASSOLUTAMENTE NO.
I requisiti morali e professionali dell'art. 71 dlgs 59/2010 si applicano alle attività commerciali alimentari e di somministrazione.
Gli ARTIGIANI ALIMENTARI non sono soggetti alla disciplina sul commercio per la vendita dei prodotti di produzione .... lo sono nel caso di vendita di bibite, bottiglie d'acqua ed altri prodotti non direttamente da loro realizzati.

riferimento id:35105

Data: 2016-07-12 15:08:44

Re:requisiti professionali impresa artigiana

Approfitto di questo post per chiedere se secondo voi l'imprenditore artigiano che vende in locali non attigui a quelli di produzione debba invece possedere i requisiti previsti dal D.lgs 59/2010, art. 71, visto che in questo caso rientrerebbe nel D.lgs 114/1998. E' una disposizione che fatico a digerire, visto che non si tratta propriamente di commercio ai sensi del citato decreto (Art. 4.  Definizioni e ambito di applicazione del decreto....
b)  per commercio al dettaglio, [b]l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende[/b], su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, [b]direttamente al consumatore finale[/b];). Saluti cordiali

riferimento id:35105

Data: 2016-07-13 16:30:43

Re:requisiti professionali impresa artigiana


Approfitto di questo post per chiedere se secondo voi l'imprenditore artigiano che vende in locali non attigui a quelli di produzione debba invece possedere i requisiti previsti dal D.lgs 59/2010, art. 71, visto che in questo caso rientrerebbe nel D.lgs 114/1998. E' una disposizione che fatico a digerire, visto che non si tratta propriamente di commercio ai sensi del citato decreto (Art. 4.  Definizioni e ambito di applicazione del decreto....
b)  per commercio al dettaglio, [b]l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende[/b], su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, [b]direttamente al consumatore finale[/b];). Saluti cordiali
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CERTO, deve possedere i requisiti in quanto la norma in commento ha natura eccezionale e rende INAPPLICABILE la disciplina del commercio agli artigiani SOLO SE ricorrono i citati presupposti.
In assenza di presupposti SI APPLICA LA DISCIPLINA SUL COMMERCIO (anche se non sono commercianti).
Lo stesso vale all'imprenditore agricolo che supera il fatturato di prodotti non propri ecc..

riferimento id:35105
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