Data: 2016-07-09 10:37:32

ordinanza cessazione attività o di chiusura immediata dell'esercizio?

Il Comando Polizia Municipale ha elevato un verbale ai sensi dell'art. 102 della L.R. 28/2005, in quanto in un locale di circa 900 mq. veniva esercitata attività di vendita al minuto di materiale di ferramenta  ed edilizia senza autorizzazione.(La P.M. non ha considerato l'art. 21 bis della L.R. 28/05). Nello stesso verbale il Comando ha anche diffidato la società titolare a cessare immediatamente l'attività di vendita.
L'art. 102, per la fattispecie,  prevede, oltre la sanzione, la chiusura immediata dell'esercizio o la cessazione dell'attività.
Dovendo predisporre l'ordinanza mi trovo in difficoltà nel disporre la chiusura dell'esercizio o la cessazione dell'attività. La mia interpretazione è che la chiusura dell'esercizio va ordinada quando nel locale non viene svolta altra attività, altrimenti va disposta la cessazione dell'attività, se per esempio nello stesso locale viene svolta attività artigianale. Pensi sia corretto?
Inoltre nel caso in questione in un fondo artigianale veniva effettuata anche la vendita all'ingrosso. Per questa attività non di competenza comunale come bisogna procedere?

riferimento id:35092

Data: 2016-07-09 11:01:58

Re:ordinanza cessazione attività o di chiusura immediata dell'esercizio?


Il Comando Polizia Municipale ha elevato un verbale ai sensi dell'art. 102 della L.R. 28/2005, in quanto in un locale di circa 900 mq. veniva esercitata attività di vendita al minuto di materiale di ferramenta  ed edilizia senza autorizzazione.(La P.M. non ha considerato l'art. 21 bis della L.R. 28/05). Nello stesso verbale il Comando ha anche diffidato la società titolare a cessare immediatamente l'attività di vendita.
L'art. 102, per la fattispecie,  prevede, oltre la sanzione, la chiusura immediata dell'esercizio o la cessazione dell'attività.
Dovendo predisporre l'ordinanza mi trovo in difficoltà nel disporre la chiusura dell'esercizio o la cessazione dell'attività. La mia interpretazione è che la chiusura dell'esercizio va ordinada quando nel locale non viene svolta altra attività, altrimenti va disposta la cessazione dell'attività, se per esempio nello stesso locale viene svolta attività artigianale. Pensi sia corretto?
Inoltre nel caso in questione in un fondo artigianale veniva effettuata anche la vendita all'ingrosso. Per questa attività non di competenza comunale come bisogna procedere?
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PER PUNTI:
1) la polizia locale ha fatto bene a sanzionare a prescindere dal 21 bis (se manca completamente il titolo non spetta all'organo di vigilanza verificare che vi sia materiale per il quale è possibile un "calcolo speciale" della superficie di vendita)
2) la "chiusura immediata dell'esercizio o alla cessazione dell’attività" dell'art. 102 è una MISURA CAUTELARE (non sanzionatoria) da adottare in presenza di un accertamento di esercizio senza titolo dell'attività. FORMALMENTE l'atto di ordinanza o diffida (il nome non conta) NON HA UN VALORE GIURIDICO PROPRIO in quanto l'eventuale prosecuzione dell'attività NON configura violazione dell'ordinanza (non sanzionabile), ma nuova violazione della lr 28/2005 per esercizio senza titolo dell'attività
3) ordinanza/diffida devono "ricordare" che è vietato l'esercizio senza titolo del commercio al dettaglio e SOLO A QUESTO SI RIFERISCONO (non ad altre attività svolte come quella artigiana o all'ingrosso)
4) NON esiste la possibilità di disporre la chiusura coattiva con i sigilli (l'esecutorietà, cioè l'apposizione di sigilli, è possibile solo se espressamente prevista dalla normativa, in questo caso manca la norma).

QUINDI:
1) adotta pure ordinanza o diffida e ricorda che la prosecuzione senza titolo è soggetta alle sanzioni ecc....
2) manca alla polizia locale copia perchè controlli ed eventualmente faccia nuovo verbale

[color=red][b]Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28[/b][/color]
Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti.

Art. 21 bis
- Esercizi specializzati nella vendita esclusiva di merci ingombranti ed a consegna differita(164)
1. Sono merci ingombranti ed a consegna differita i seguenti prodotti:
a) auto-moto-cicli, natanti e relativi accessori e parti di ricambio;
b) legnami;
c) combustibili;
d) macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il giardinaggio, l’industria, il commercio e l’artigianato;
e) materiali per l’edilizia e ferramenta;
f) materiali termoidraulici.
2. Ai fini dell’applicazione del regime abilitativo cui sottoporre l’esercizio, la superficie di vendita degli esercizi specializzati nella vendita esclusiva dei prodotti di cui al comma 1, è calcolata come di seguito:
a) qualora non superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c);
b) qualora superi le dimensioni di una media struttura, nella misura di un decimo della superficie di vendita, calcolata ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c), fino al limite di cui alla lettera a) e nella misura di un quarto per la parte eccedente tale limite.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, non sono cumulabili con quelle di cui all’articolo 21, comma 4, qualora vi sia coincidenza di prodotti. In tal caso, si applica la disciplina più favorevole al prestatore.

[color=red][b]Legge 7 agosto 1990, n. 241
[/b][/color]Art. 21-ter. (Esecutorietà)
1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.
2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato.

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