Data: 2016-07-08 13:45:27

Pratica SUAP. Domicilio elettronico

Buongiorno,
potreste indicarmi un riferimento normativo (se esistente) che obblighi chi trasmette una pratica SUAP a indicare quale domicilio elettronico un indirizzo di posta elettronica certificata anziché una mail ordinaria?
Lo chiedo perché il gestionale che attualmente utilizziamo consente di inserire un indirizzo di posta elettronica ordinaria e presenta in aggiunta la seguente dichiarazione "Si dichiara di essere consapevoli che nel caso non venga indicata una casella di posta elettronica certificata (PEC), non si avra' la certezza del buon esito dell' eventuale scambio di comunicazioni che seguiranno la presente istanza" con i conseguenti problemi di certezza delle stesse comunicazioni.
Ringrazio e porgo distinti saluti.

riferimento id:35085

Data: 2016-07-08 20:51:45

Re:Pratica SUAP. Domicilio elettronico

Il riferimento normativo è il dlgs 82/2005 e relative disposizioni di attuazione da leggere in coordinamento (cosiddetto "combinato disposto") con altre norme:
1) DPR 160/2010
2) dpr 445/2000
3) L. 241/1990
4) Decreto 2 novembre 2005
5) nonchè varie norme contenute in disposizioni speciali da cui si deduce univocamente che:
- la PEC, nei rapporti fra imprese e PA (e viceversa) fa fede fino a querela di falso della rice-trasmissione del documento
- la mail è LIBERAMENTE APPREZZATA dal giudice (quindi non è vero che non ha valore, ma il suo valore può essere messo in dubbio)

ERGO: sconsigliamo vivamente di accogliere istanze contenenti indicazioni di MAIL ORDINARIE o comunque di utilizzare tali email IN AGGIUNTA alla PEC.
Se l'interessato non indica la PEC, essendo una impresa la stessa è desumibile dall'archivio pubblico http://www.inipec.gov.it/
UNICO PROBLEMA può nascere se il richiedente non ha ancora registrato l'indirizzo PEC in quanto neoimpresa.

QUINDI per prassi è preferibile dichiarare irricevibili le istanze prive di indirizzo PEC in quanto non idonee a garantire la comunicazione telematica A MENO CHE il vostro gestionale non garantisca la trasmissione tramite portale di tutte le comunicazioni verso il soggetto assegnando a lui un account interno (soluzione che non ho ancora trovato in giro!!!!)

Riferimenti
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 1
v-bis) posta elettronica certificata: sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi;

Art. 6. Utilizzo della posta elettronica certificata.

1. Per le comunicazioni di cui all'articolo 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.
1-bis. La consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6-bis. Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti.
1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

Art. 48. Posta elettronica certificata.
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA.
2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.

Decreto 2 novembre 2005
“Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata”
http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dm_2-nov-2005.pdf

Approfondimenti:
http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/posta-elettronica-certificata
http://www.inipec.gov.it/

riferimento id:35085

Data: 2016-07-11 14:17:12

Re:Pratica SUAP. Domicilio elettronico

Chiarissimo. Grazie!

riferimento id:35085
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