Data: 2016-07-08 10:34:54

Subentro NCC

Buongiorno,
è pervenuta richiesta di subentro ad un NCC da parte di un legale rappresentante di una srl, ma il regolamento comunale in materia di NCC prevede ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n° 21/1992 che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. n° 443/1985;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.....
E' possibile tale subentro ??
Grazie

riferimento id:35080

Data: 2016-07-08 20:08:38

Re:Subentro NCC


Buongiorno,
è pervenuta richiesta di subentro ad un NCC da parte di un legale rappresentante di una srl, ma il regolamento comunale in materia di NCC prevede ai sensi dell'art. 7, comma 1, della Legge n° 21/1992 che i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi e noleggio con conducente possono:
a) essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art. 5 della L. n° 443/1985;
b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.....
E' possibile tale subentro ??
Grazie
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Anticipando gli approfondimenti dei nostri esperti segnaliamo che sul tema, da anni, i nostri collaboratori hanno approfondito la questione.
Si veda ad esempio: http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10963.0

Mentre siamo "certi" che le norme di liberalizzazione abbiano esteso la possibilità di intestazione delle licenze ncc anche alle SRL ... l'orientamento PREVALENTE (nella prassi e in giurisprudenza), ad eccezione che nel settore degli autobus sopra i 9 posti, è ancora negativo.

Ulteriori spunti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17407.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=22141.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10963.msg21243#msg21243
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=15360.msg28486#msg28486
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16043.msg29992#msg29992
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13080.msg24483#msg24483
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13059.msg24455#msg24455

riferimento id:35080

Data: 2016-07-10 17:26:41

Re:Subentro NCC

In ogni caso la legge 21/92 prevede, limitatamente agli NCC:
d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di NCC.

Già con questa precisazioni si può ritenere che gli NCC possano differenziarsi dai Taxi e agire con maggiore libertà.
Il legale rappresentate avente i requisiti si può intestare la licenza  "conferirla" alla srl.

T[i]AR Veneto n. 90/2013: in via indiretta affronta la questione al fine di sentenziare su un fallimento di una società di capitali:
...premesso:
che le autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere rilasciate esclusivamente ai soggetti che, in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal DLgs n. 285/1992, abbiano superato apposito esame e siano iscritti nel ruolo dei conducenti previsto dall’art. 10 della LR n. 22/1996, tali soggetti possono esercitare la relativa attività anche in forma societaria, conferendo alla società l’autorizzazione di cui siano titolari: in tal caso titolare dell’autorizzazione diviene la società, ed il socio può rientrare in possesso dell’autorizzazione soltanto nell’ipotesi di recesso, decadenza od esclusione dalla società stessa (art. 14, II comma della LR n. 22 cit.: nel caso di recesso, peraltro, non può riottenere l’autorizzazione prima di un anno dall’avvenuto recesso: cfr. il successivo III comma);
[...]
che l’odierno ricorrente ha conferito la propria autorizzazione alla srl “XXX”, di cui era socio al 50%, dichiarata fallita dal Tribunale di Venezia con sentenza 25.2.2011;
[...]
che, atteso che ai sensi dell’art. 22, III comma della LR n. 22 cit. la dichiarazione di fallimento dell’impresa societaria comporta la decadenza di diritto del provvedimento di autorizzazione conferito all’impresa stessa, correttamente il Comune di Martellago ha disposto la decadenza dell’autorizzazione n. 16/2004 rilasciata al ricorrente, irrilevante, in tale contesto, configurandosi la circostanza che il fallimento della società di capitali non comporta il fallimento del socio;[/i]

Vedi qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10784.msg53945#msg53945

riferimento id:35080
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