Data: 2012-02-06 14:54:31

Mercatini su area privata

Un privato, che ha a disposizione un'area (anch'essa [u]privata[/u])  attrezzata con giochi per bambini e un chiosco per la somministrazione, vorrebbe organizzare, saltuariamente, dei mercatini di fiori, mercatini delle pulci, vendita di prodotti in terracotta, ceramica o vetro, bigiotteria ecc..., oppure sagre di prodotti alimentari (es sagra della cioccolata ecc..)

Alla partecipazione a tali mercatini potrebbero essere interessate varie categorie: hobbisti, artigiani (per la vendita dei propri prodotti), commercianti (in sede fissa o con autorizzazioni sdu aree pubbliche), imprenditori agricoli.

Mi domando se, per partecipare:
- l'artigiano deve fare una SCIA  per commercio in sede fissa, limitatamente alla manifestazione
- il commerciante in sede fissa debba fare una SCIA apposita per il mercatino;
- chi ha licenza per il commercio su aree pubbliche (o l'itinerante) sia soggetto a qualche adempimento,
- l'imprenditore agricolo debba fare una comunicazione ai sensi della L. 228/01 art. 4.

Saluti

Lorenzo

riferimento id:3508

Data: 2012-02-06 22:40:03

Re:Mercatini su area privata

La definizione di commercio al dettaglio abbraccia anche questo caso intendendosi “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Se il commercio viene effettuato su area privata, in sede fissa, ancorché temporaneo, soggiace alle disposizioni quantomeno dell’esercizio di vicinato e l’area privata deve avere una destinazione d’uso compatibile. La legge non prevede una forma semplificata per il commercio svolto in modo temporaneo.
Chi esercita deve fare la SCIA certificando il rispetto della destinazione d’uso.
Sulla destinazione d’uso e il cambio di esso puoi approfondire con l’ufficio tecnico.

Guardando la norma toscana sul governo del territorio, la LR 1/2005, si vede all’art. 78 che i manufatti posti lì per l’esercizio del commercio potrebbero anche non essere sottoposti a permesso di costruire ma bisognerebbe approfondire meglio.
L’art. 78 dispone che sono soggette a permesso di costruire l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni.

Sugli imprenditori agricoli il discorso è diverso. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 228/01 esse possono vendere liberamente i proprio prodotti su aree private di cui abbiano la disponibilità.
La vendita diretta dell’imprenditore agricolo non è sottoposta al rispetto della destinazione d’uso commerciale, come sancito anche dal tar puglia, sentenza 5211/2004: ... i[i]l decreto in commento (d.lgs. 228/01), coerente con la sua ratio di favorire lo sviluppo del settore agricolo in tutte le sue potenzialità economico-sociali, oblitera ogni vincolo di natura urbanistica di guisa che i locali destinati all’attività di vendita scontano unicamente la verifica di idoneità igienico sanitaria
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riferimento id:3508

Data: 2016-10-24 10:26:32

Re:Mercatini su area privata

Salve,
è ancora valida questa risposta o ci sono state variazioni dal 2012?

Quindi un privato può organizzare dei mercati settimanali su suolo di sua proprietà?

quali domande e a quali enti deve presentare? se su una strada privata, quali documenti devono essere presentati e a chi? se invece si tratta di un capannone? se è un mercato a km 0, riguarda solo aziende agricole o in generale le aziende con sede in zona?

Vi ringrazio



- è un mercato agricolo a km zero? quanti
La definizione di commercio al dettaglio abbraccia anche questo caso intendendosi “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale”.
Se il commercio viene effettuato su area privata, in sede fissa, ancorché temporaneo, soggiace alle disposizioni quantomeno dell’esercizio di vicinato e l’area privata deve avere una destinazione d’uso compatibile. La legge non prevede una forma semplificata per il commercio svolto in modo temporaneo.
Chi esercita deve fare la SCIA certificando il rispetto della destinazione d’uso.
Sulla destinazione d’uso e il cambio di esso puoi approfondire con l’ufficio tecnico.

Guardando la norma toscana sul governo del territorio, la LR 1/2005, si vede all’art. 78 che i manufatti posti lì per l’esercizio del commercio potrebbero anche non essere sottoposti a permesso di costruire ma bisognerebbe approfondire meglio.
L’art. 78 dispone che sono soggette a permesso di costruire l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee, quali esplicitamente risultino in base alle vigenti disposizioni.

Sugli imprenditori agricoli il discorso è diverso. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 228/01 esse possono vendere liberamente i proprio prodotti su aree private di cui abbiano la disponibilità.
La vendita diretta dell’imprenditore agricolo non è sottoposta al rispetto della destinazione d’uso commerciale, come sancito anche dal tar puglia, sentenza 5211/2004: ... i[i]l decreto in commento (d.lgs. 228/01), coerente con la sua ratio di favorire lo sviluppo del settore agricolo in tutte le sue potenzialità economico-sociali, oblitera ogni vincolo di natura urbanistica di guisa che i locali destinati all’attività di vendita scontano unicamente la verifica di idoneità igienico sanitaria
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riferimento id:3508

Data: 2016-10-24 13:41:51

Re:Mercatini su area privata

IN LINEA GENERALE un provato NON può organizzare mercatini nè vendere su area privata. Solo nel RARO CASO in cui abbia la compatibilità urbanistico-edilizia allora potrà farlo (come si diceva sono ipotesi teoriche).
Solo per gli imprenditori agricoli è possibile vendere anche in forma di "mercatino" se ognuno opera ai sensi del Dlgs 228/2001.
Diverso è il caso del VOLONTARIATO laddove è sempre possibile che più associazioni "vendano" con lo scopo di destinare il ricavato a beneficienza.

riferimento id:3508

Data: 2018-09-18 11:41:13

Re:Mercatini su area privata

Buongiorno Dott Chiarelli.
La contatto, se può aiutarmi, in quanto le post sotto riportato, scrive che in linea generale non si possono organizzare mercatini ne vendere su area privata. Vorrei chiederle a quale normativa/legge nazionale fa riferimento in quanto risiedo a Roma.
Grazie





IN LINEA GENERALE un provato NON può organizzare mercatini nè vendere su area privata. Solo nel RARO CASO in cui abbia la compatibilità urbanistico-edilizia allora potrà farlo (come si diceva sono ipotesi teoriche).
Solo per gli imprenditori agricoli è possibile vendere anche in forma di "mercatino" se ognuno opera ai sensi del Dlgs 228/2001.
Diverso è il caso del VOLONTARIATO laddove è sempre possibile che più associazioni "vendano" con lo scopo di destinare il ricavato a beneficienza.
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riferimento id:3508

Data: 2018-09-18 14:44:41

Re:Mercatini su area privata

Il Dlgs 114/1998 e la relativa normativa regionale disciplinano due ambiti:
COMMERCIO SU AREA PRIVATA

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

I mercatini possono essere svolti solo su area pubblica.
Si possono fare su area privata, ma aperta al pubblico, solo se regolamentati dal Comune con apposita delibera.
Altrimenti sono attività su area privata a tutti gli effetti senza requisiti.

riferimento id:3508

Data: 2018-09-20 09:24:22

Re:Mercatini su area privata

Chiedo scusa, le faccio un ulteriore domanda non per contestare la sua tesi ma per poterla rafforzare.

Non si può fare commercio su area privata delimitata, in questo caso su un terreno non si può fare un mercatino,  se la stessa non è stata classificata ad uso commerciale, come da Titolo III art 6 comma 2 lettera a) 



Il Dlgs 114/1998 e la relativa normativa regionale disciplinano due ambiti:
COMMERCIO SU AREA PRIVATA

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

I mercatini possono essere svolti solo su area pubblica.
Si possono fare su area privata, ma aperta al pubblico, solo se regolamentati dal Comune con apposita delibera.
Altrimenti sono attività su area privata a tutti gli effetti senza requisiti.
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riferimento id:3508

Data: 2018-09-21 11:34:05

Re:Mercatini su area privata

l'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 114/98 si riferisce alla definizione, da parte del Comune, delle funzioni d'uso legate alle Unità Territoriali Omogenee. Negli strumenti urbanistici comunali sono previste le aree compatibili con la funzione commerciale in generele e quelle compatibili con le medie e grandi strutture di vendita. La disposizioni si riferisce alle specificità della destinaizone d'uso dei fabbricati (da edificare o già presenti) in determinate aree.

riferimento id:3508

Data: 2018-09-21 16:08:32

Re:Mercatini su area privata

E quindi non è l'articolo che ho citato io, allora mi potete indicare quale è gentilmente quello che avvalla quanto scritto tre post prima di questo e cioè:

'I mercatini possono essere svolti solo su area pubblica.
Si possono fare su area privata, ma aperta al pubblico, solo se regolamentati dal Comune con apposita delibera.
Altrimenti sono attività su area privata a tutti gli effetti senza requisiti.'


l'art. 6, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 114/98 si riferisce alla definizione, da parte del Comune, delle funzioni d'uso legate alle Unità Territoriali Omogenee. Negli strumenti urbanistici comunali sono previste le aree compatibili con la funzione commerciale in generele e quelle compatibili con le medie e grandi strutture di vendita. La disposizioni si riferisce alle specificità della destinaizone d'uso dei fabbricati (da edificare o già presenti) in determinate aree.
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riferimento id:3508

Data: 2018-09-21 17:08:59

Re:Mercatini su area privata

la ratio si trova nella definizione di commercio su AAPP
[i]per commercio sulle aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte[/i]

Affinché si possa inquadrare la fattispecie nel commercio su area pubblica occorre, necessariamente, un’area pubblica (piazza, strada ecc.) oppure un’area privata che, in base ad un idoneo titolo giuridico, sia nella disponibilità, anche temporanea, dell’Amministrazione comunale.
Se manca la proprietà pubblica o il formale uso pubblico di un’area, NON siamo nel campo del commercio su area pubbliche. Se non siamo nel campo del commercio su AAPP allora siamo nel campo del commercio in sede fissa. Sul punto puoi vedere il TAR Napoli n. 3622/2012

riferimento id:3508
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