Data: 2016-07-08 06:33:34

RAEE - ritiro dei piccoli rifiuti da parte dei distributori - DM 121/2016

RAEE - ritiro dei piccoli rifiuti da parte dei distributori - DM 121/2016

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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121

Regolamento recante modalita' semplificate per lo  svolgimento  delle
attivita' di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti  di
apparecchiature elettriche ed  elettroniche  (RAEE)  di  piccolissime
dimensioni, nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito
preliminare alla raccolta presso i distributori e per  il  trasporto,
ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  14
marzo 2014, n. 49. (16G00131)
(GU n.157 del 7-7-2016)
  Vigente al: 22-7-2016 


                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                            E DEL MARE

                          di concerto con

                            IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  19  novembre  2008,  relativa  ai  rifiuti  ed,  in
particolare, il considerando 17 e l'articolo 20 riguardante i rifiuti
pericolosi prodotti da nuclei domestici;
  Vista  la  direttiva  2012/19/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche (RAEE), che ha disposto l'abrogazione della direttiva
2002/96/CE ed, in particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, lettere a),
b) e c) riguardante la raccolta differenziata  dei  RAEE  provenienti
dai nuclei domestici;
  Visto il considerando 14 della direttiva 2012/19/UE, ai  sensi  del
quale  i  punti  di  raccolta  per  i  RAEE  di  piccolissimo  volume
predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati
ai requisiti in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla
direttiva 2008/98/CE;
  Visto  il  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e  in
particolare la Parte IV, recante le norme in materia di gestione  dei
rifiuti;
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49  di  attuazione
della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature  elettriche
ed elettroniche (RAEE) e, in particolare,  l'articolo  11,  comma  3,
primo periodo che dispone l'obbligo per i distributori con superficie
di vendita di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche  (AEE)  al
dettaglio di almeno 400  mq,  e  la  facolta'  per  tutti  gli  altri
distributori, di ritirare gratuitamente, all'interno dei  locali  del
proprio punto vendita o in prossimita' immediata di essi, i  RAEE  di
piccolissime dimensioni provenienti dai  nuclei  domestici  conferiti
dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE  di  tipo
equivalente;
  Visto l'articolo 11, comma 4,  del  decreto  legislativo  14  marzo
2014, n. 49, alla  stregua  del  quale  «con  decreto  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministero  dello  sviluppo  economico,  sono  disciplinate  le
modalita' semplificate per l'attivita' di ritiro  gratuito  da  parte
dei distributori di cui al comma 3 in ragione dell'uno  contro  zero,
nonche' requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare
alla raccolta presso i distributori e per il trasporto»;
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65,  che  ha  disciplinato  le
modalita' semplificate di gestione  dei  rifiuti  di  apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori  e  degli
installatori di apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  (AEE),
nonche'  dei  gestori  dei  centri  di  assistenza  tecnica  di  tali
apparecchiature;
  Acquisito il concerto del Ministro  dello  sviluppo  economico  con
nota prot. n. 0029100 del 18 dicembre 2015;
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  24  settembre
2015;
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  ministri,
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota prot. n. 0025288 GAB del 23 dicembre 2015;

                              Adotta
                      il seguente regolamento:

                              Art. 1

                              Oggetto

  1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 4,  del
decreto legislativo  14  marzo  2014,  n.  49,  il  presente  decreto
disciplina le modalita' semplificate per il ritiro gratuito, da parte
dei  distributori,  dei  rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche  (di  seguito  RAEE)  di  piccolissime  dimensioni,
provenienti dai nuclei domestici cosi' come definiti all'articolo  4,
comma 1, lettera l) del medesimo  decreto  legislativo,  e  conferiti
dagli  utilizzatori  finali,  senza  obbligo  di  acquisto  di
apparecchiature elettriche ed elettroniche (di seguito AEE)  di  tipo
equivalente  (criterio  di  ritiro  dell'uno  contro  zero)  e  in
particolare definisce:
  a) le procedure  per  il  conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni, cosi' come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera  f),
del  decreto  legislativo  14  marzo  2014,  n.  49  da  parte  degli
utilizzatori finali;
  b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all'interno
dei locali del  punto  vendita  del  distributore  o  in  prossimita'
immediata di essi;
  c) i requisiti tecnici  e  le  modalita'  per  lo  svolgimento  del
deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai  sensi  della
lettera a);
  d) i requisiti tecnici per il trasporto dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera
c)  fino  ad  un  centro  di  raccolta  oppure  ad  un  impianto  di
trattamento.
  2. Con l'accordo di programma stipulato ai sensi  dell'articolo  16
del decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49,  sono  definite  le
modalita' di ritiro e raccolta dei RAEE conferiti ai distributori  ai
sensi dell'articolo 11, comma 1 e 3, del medesimo decreto legislativo
ed i rispettivi oneri.
                              Art. 2

                      Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica nei confronti  dei  distributori,
cosi' come definiti all'articolo 4,  comma  1,  lettera  h),  nonche'
dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.  49,  nei
seguenti casi:
  a) distributori con superficie di vendita di AEE  al  dettaglio  di
almeno 400 mq, obbligati ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei
RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici
secondo il criterio dell'uno contro zero;
  b) distributori con superficie  di  vendita  di  AEE  al  dettaglio
inferiore  a  400  mq  che,  pur  non  essendo  obbligati,  intendano
effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti
dai nuclei domestici secondo il criterio dell'uno contro zero;
  c)  distributori  che  effettuano  vendite  mediante  tecniche  di
comunicazione a distanza ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2  del
decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.  49  che,  pur  non  essendo
obbligati, intendano effettuare il ritiro dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni provenienti  dai  nuclei  domestici  secondo  il  criterio
dell'uno contro zero.
  2. Il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici  diversi  da
quelli di  piccolissime  dimensioni  restano  disciplinati  ai  sensi
dell'articolo 11, commi 1 e 2 del decreto legislativo 14 marzo  2014,
n. 49, dal decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
  3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto  i
RAEE professionali, cosi' come  definiti  all'articolo  4,  comma  1,
lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
  4. I distributori  possono  rifiutare  il  ritiro  di  un  RAEE  di
piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio
per  la  salute  e  la  sicurezza  del  personale  per  motivi  di
contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti  in  maniera
evidente privo dei suoi componenti essenziali e se  contenga  rifiuti
diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento e' effettuato ai  sensi
dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014,  n.
49.
                              Art. 3

                            Definizioni

  1. Ferme restando le definizioni contenute nel decreto  legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e nel decreto legislativo 14  marzo  2014,  n.
49, ai fini del presente decreto si intende per:
  a) «luogo di ritiro»: area  allestita  ai  sensi  dell'articolo  5,
situata all'interno dei locali del punto vendita del distributore,  o
in prossimita' immediata di essi, dedicata al conferimento  gratuito,
da  parte  dell'utilizzatore  finale,  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni provenienti da nucleo domestico;
  b) «punto di vendita del distributore»: il luogo fisico, aperto  al
pubblico e autorizzato ai sensi della normativa  applicabile,  presso
il quale il distributore effettua a titolo professionale  la  vendita
di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche,  a  prescindere  dal
titolo giuridico in ragione del quale ne dispone;
  c) «utilizzatore finale»: persona fisica  che  conferisce  RAEE  di
piccolissime  dimensioni  provenienti  da  nucleo  domestico  al
distributore.
                              Art. 4

Ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni  provenienti  dai
                          nuclei domestici

  1. I distributori effettuano il ritiro  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici  nel  rispetto  delle
previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di
acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell'uno contro zero).
  2. I distributori hanno l'obbligo di informare  esplicitamente  gli
utilizzatori finali della gratuita' del ritiro e del fatto  che  esso
non comporta l'obbligo di  acquistare  altra  o  analoga  merce,  con
modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi
facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.
  3. Al fine di favorire il conferimento  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici  da  parte  degli
utilizzatori finali, i distributori promuovono, anche  attraverso  le
associazioni  di    categoria,    campagne    informative    o    di
sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.
                              Art. 5

                          Luogo di ritiro

  1.  Il  ritiro  gratuito  dei  RAEE  di  piccolissime  dimensioni
provenienti dai nuclei domestici e' effettuato all'interno dei locali
del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato  in
prossimita' immediata dello stesso, purche' di pertinenza  del  punto
vendita.
  2. Presso il luogo di ritiro di cui al  comma  1,  il  distributore
mette  a  disposizione  degli  utilizzatori  finali  uno  o  piu'
contenitori, che rispondono alle seguenti caratteristiche:
  a)  essere  liberamente  e  facilmente  fruibili  da    parte
dell'utilizzatore finale;
  b) essere adeguatamente segnalati dal  distributore  e  chiaramente
riconducibili alla disponibilita' del distributore cui afferiscono;
  c) qualora collocati  all'interno  del  punto  di  vendita,  essere
preferibilmente ubicati in prossimita' del  punto  di  accesso  o  di
uscita;
  d) qualora non siano collocati all'interno  del  punto  di  vendita
essere ubicati in un'area di pertinenza dello  stesso,  circoscritta,
pavimentata, posta  al  riparo  da  agenti  atmosferici,  e  comunque
facilmente  ricollocabili  all'interno  dei  punti  vendita  a  fine
giornata;
  e) essere predisposti in modo da assicurare che il  conferimento  e
il deposito dei RAEE di piccolissime dimensioni avvenga in condizioni
di sicurezza e senza rischio per l'ambiente e la salute umana;
  f)  essere  strutturati  in  modo  che  i  RAEE,  precedentemente
conferiti, non siano accessibili e asportabili  anche  attraverso  la
dotazione  di  un  mascherino  anti  intrusione,  e  preferibilmente
realizzati in modo che siano visibili i RAEE conferiti;
  g) riportare visibilmente l'indicazione  delle  tipologie  di  RAEE
conferibili.
  3. In ogni caso, i distributori garantiscono la  raccolta  separata
dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  pericolosi  dagli  stessi  non
pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l'integrita'
anche in fase di trasporto.
  4. I distributori sono responsabili della sicurezza dei contenitori
e dei luoghi di ritiro e adottano a tal  fine  tutte  le  precauzioni
atte a evitare il furto, il danneggiamento e  il  deterioramento  dei
RAEE ivi depositati, nonche' la  fuoriuscita  di  eventuali  sostanze
pericolose dagli stessi.
  5. Il  distributore  effettua  periodicamente  lo  svuotamento  dei
contenitori  situati  nel  luogo  di  ritiro  e  il  successivo
raggruppamento  degli  stessi  nel  luogo  di  deposito  preliminare
allestito in conformita' alle previsioni dell'articolo 6.
  6. I distributori sono tenuti a compilare il  modulo  di  carico  e
scarico di cui all'allegato 1  al  momento  dell'effettuazione  delle
operazioni di cui al comma 5. I  moduli,  compilati  e  sottoscritti,
contrassegnati da un numero progressivo, sono conservati a  cura  del
distributore per tre  anni  e  allegati  in  copia  al  documento  di
trasporto di cui all'articolo 7, comma 2 del presente decreto. I dati
raccolti mediante la compilazione del modulo di  cui  all'allegato  1
contribuiscono ad  integrare  le  informazioni  obbligatorie  di  cui
all'articolo 34, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49.
                              Art. 6

            Deposito preliminare alla raccolta effettuato
                        presso i distributori

  1. I RAEE di piccolissime  dimensioni,  ritirati  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'articolo 5, sono raggruppati presso il  deposito
allestito ai sensi del comma 2  in  attesa  della  loro  raccolta.  I
distributori che gia'  effettuano  il  ritiro  dei  RAEE  secondo  le
modalita'  dell'«uno  contro  uno»  possono  utilizzare  il  medesimo
deposito preliminare per la raccolta dei  RAEE  secondo  il  criterio
dell'«uno contro zero».
  2. Il luogo di raggruppamento allestito dal distributore presso  il
proprio punto di vendita o  in  prossimita'  immediata  dello  stesso
presenta le seguenti caratteristiche:
  a)  non  essere  accessibile  da  parte  di  soggetti  terzi  non
autorizzati;
  b) essere dotato di pavimentazione;
  c) essere dotato di un'area di deposito  dei  RAEE  protetta  dalle
acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi  sistemi
di copertura o recinzione anche mobili;
  d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE  pericolosi
rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto  di  quanto
disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152;
  e) essere allestito in modo tale da assicurare  l'integrita'  delle
apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte  ad  evitare  il
deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.
  3. Il deposito preliminare  alla  raccolta  dei  RAEE  deve  essere
effettuato in condizioni di sicurezza, non  deve  creare  rischi  per
l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna,  la  flora  o  inconvenienti  da
rumori o odori, ne' danneggiare il paesaggio e i siti di  particolare
interesse.
  4. Il prelievo dei RAEE di  piccolissime  dimensioni  dal  deposito
preliminare istituito ai sensi del  comma  2  e  il  trasporto  degli
stessi ai luoghi di cui all'articolo 7, comma 1, e' effettuato,  ogni
sei  mesi,  o  in  alternativa  quando  il  quantitativo  raggruppato
raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del
deposito non puo' superare un anno.
  5. Il prelievo e il trasporto dei RAEE di  piccolissime  dimensioni
depositati presso il deposito preliminare alla raccolta, istituito  e
gestito dal distributore ai sensi  dell'articolo  11,  comma  2,  del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, e'  effettuato  secondo  le
modalita' indicate nel medesimo articolo 11.
                              Art. 7

                              Trasporto

  1. I RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal  distributore  ai
sensi degli articoli 4 e 5 e depositati  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 2, del presente decreto, sono trasportati dal  distributore,  o
da un trasportatore terzo che agisce in suo nome, esclusivamente  dal
luogo di raggruppamento fino a:
  a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo  di  cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
  b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a)
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
  c) un centro di raccolta o di restituzione  organizzato  e  gestito
dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi
di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera  b)
del decreto legislativo 14 marzo 2014, n.  49,  a  condizione  che  i
sistemi  individuali  o  collettivi  abbiano  previamente  stipulato
apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia  ad
oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di  quel
sistema;
  d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai  sensi  della
vigente disciplina.
  2. Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni  dal  luogo  di
raggruppamento di cui all'articolo 6, comma 2, ai luoghi indicati nel
comma 1 del presente articolo, e' accompagnato  da  un  documento  di
trasporto conforme al modello  di  cui  all'allegato  2  al  presente
decreto, numerato  e  redatto  in  tre  esemplari.  Il  documento  di
trasporto e' compilato, datato  e  firmato  dal  distributore  o  dal
trasportatore che agisce in suo nome, e reca in allegato i moduli  di
cui all'articolo  5,  comma  6.  Il  trasportatore,  se  diverso  dal
distributore, provvede a restituire al  distributore  una  copia  del
documento  di  trasporto  sottoscritta  dall'addetto  al  centro  o
all'impianto di cui al comma 1 destinatario dei RAEE, trattenendo per
se' un'altra copia, anch'essa sottoscritta dal medesimo  addetto.  Il
distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempie
all'obbligo di tenuta  del  registro  di  carico  e  scarico  di  cui
all'articolo 190 del decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,
conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative
ai trasporti effettuati.  Il  distributore  conserva  una  copia  del
documento  di  trasporto,  comprensiva  degli  allegati  di  cui
all'articolo 5, comma 7. La terza copia del  documento  di  trasporto
rimane al centro o all'impianto di cui al comma  1  destinatario  dei
RAEE.
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo  8,  comma  2,  del
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 3 giugno 2014, n. 120, il trasporto dei RAEE di piccolissime
dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi  che  agiscono  in
nome dei  distributori  e'  subordinato  alla  preventiva  iscrizione
all'Albo nazionale gestori ambientali di  cui  all'articolo  212  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nella categoria  3-bis  di
cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 8, del decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014,
n. 120.
  4. Per l'iscrizione all'Albo nazionale gestori  ambientali  non  e'
richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui  al  comma
10 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
                              Art. 8

          Distributori che effettuano la vendita a distanza

  1. I distributori che effettuano la vendita  mediante  tecniche  di
comunicazione a  distanza,  comprese  la  televendita  e  la  vendita
elettronica,  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma  2,  del  decreto
legislativo 14 marzo 2014, n. 49, qualora effettuino  il  ritiro  dei
RAEE di piccolissime  dimensioni  provenienti  dai  nuclei  domestici
secondo il criterio dell'«uno contro zero», si possono avvalere,  del
luogo di ritiro e del luogo di  deposito  preliminare  alla  raccolta
gia' allestito da  un  altro  distributore  che  non  operi  mediante
tecniche  di  comunicazione  a  distanza;  ovvero  provvedono  ad
organizzare  direttamente  tali  attivita'  in  conformita'  alla
diposizioni del presente decreto.
  2. I distributori di cui al comma 1 assicurano  che  l'utilizzatore
finale  conosca  facilmente  il  luogo  di  ritiro  presso  il  quale
conferire gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni, e che tale
ritiro avvenga senza maggiori  oneri  di  quelli  che  l'utilizzatore
finale  sopporterebbe  in  caso  di  vendita  non  a  distanza.  Ai
distributori di cui al comma 1 ai  applicano  gli  obblighi  previsti
dall'articolo 4, comma 2.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 31 maggio 2016

                                      Il Ministro dell'ambiente     
                            e della tutela del territorio e del mare
                                            Galletti                 

Il Ministro dello sviluppo economico
              Calenda

Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, reg. n. 1, foglio n. 2082
                            Allegato 1
                        (articolo 5, comma 6)

Modulo di annotazione dei RAEE di piccolissime dimensioni trasportati
            dal luogo di ritiro al deposito preliminare

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

                            Allegato 2
                        (articolo 7, comma 2)

Documento  semplificato  di  trasporto  dei  RAEE  di  piccolissime
dimensioni ritirati dal distributore con modalita' "uno contro zero".

[b]              Parte di provvedimento in formato grafico[/b]

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