Data: 2016-07-07 21:10:54

Ncc ape calesse

Previene presso ufficio commercio richiesta di messa in esercizio di ape calesse già autorizzato in comune x, per transito sulle strade del comune y. È' possibile rilasciare nulla osta in questo senso?

riferimento id:35070

Data: 2016-07-08 09:15:41

Re:Ncc ape calesse

Faccio sintesi per completezza informativa:

Il decreto-legge n. 138 del 13/08/2011, intervenendo nella liberalizzazione di molte attività produttive, ha sancito che le restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle attività economiche previste dall'ordinamento vigente sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
Fra le restrizioni ci sono:
[i]a) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso la concessione di licenze o autorizzazioni amministrative [...]
b) l'attribuzione di licenze o autorizzazioni all'esercizio di una attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l'autorità amministrativa [...]
c) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione a esercitarla solo all'interno di una determinata area[/i]

Per quello che riguarda l’esercizio dell’attività di NCC e Taxi, lo stesso decreto ha precisato che le abrogazioni (quindi la liberalizzazione) non si applica all’attività svolta con mezzi classificati M1, testualmente, si veda l’art. 3, comma 11-bis del decreto:
In conformità alla direttiva  2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006,  sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del  comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di  linea svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6  del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Quindi, alla luce di quanto espresso, è chiaro che l’attività svolta tramite veicoli diversi da M1, di cui all’art. 47 del Codice della Strada, è attivabile previa presentazione di SCIA ad efficacia immediata presso il SUAP del comune territorialmente competente, ai sensi dell’art. 85, comma 3 del Codice della Strada, non potendo più essere in vigore disposizioni che possano rappresentare restrizioni  in  materia  di  accesso  ed  esercizio  delle attività economiche, siano esse normative comunali, regionali o statali (come specificato in base alla norme di liberalizzazione citate e in assenza di specifica regolamentazione comunale che detti altri criteri comunque qualitativi e non quantitativi).
Se la liberalizzazione esplicitata può comunque incontrare degli ostacoli per l’uso del suolo pubblico da parte dei taxisti, per l’NCC, dato che il mezzo abbisogna di una rimessa privata, non vedo ostacoli ulteriori ed eventuali ostacoli.

Per quello che riguarda l’applicabilità della SCIA puoi vedere l’art. 19 della legge n. 241/90, faccio presente,  però, che la SCIA si sovrappone alla “licenza” e la elimina in funzione del superamento del contingentamento ma questo non vuol dire che non si applichino tutte le altre disposizioni che prevedono dei requisiti personali e condizioni di esercizio: iscrizione al ruolo regionale (se l’attività viene svolta con mezzo soggetto a iscrizione di cui alla legge n. 21/92, requisiti morali, C.A.P., obbligo di rimessa, ecc.
Quindi la fattispecie sarebbe sicuramente da regolamentare a livello comunale e ritengo che se viene svolta attività di NCC occorra comunque l’obbligo di rimessa nel territorio del comune. Per il semplice transito non vedo problemi ma quello non ha bisogno di nulla osta. Se al transito si unisce la sosta e il procacciamento di clienti ritengo che non sia fattibile. Credo che l’interpretazione più ragionevole possa prevedere l’attivazione di un’unità locale (rimessa) in ogni comune oggetto di attività al fine di reperire clienti in ogni comune.

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