quali sono le certificazioni da presenare al suap per attestrr requisiti professionali a seguito di apertura parafarmacia ?
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quali sono le certificazioni da presenare al suap per attestrr requisiti professionali a seguito di apertura parafarmacia ?
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NESSUNA CERTIFICAZIONE VA PRESENTATA ma solo autocertificazione del possesso della laurea in farmacia dell'addetto o degli addetti alla vendita.
Inoltre va inviata comunicazione contestuale a Ministero, Regione e Comune.
Vedi modello: http://www.comune.giugliano.na.it/suap/allegati/commercio/comunicazione%20inizio%20attivit%C3%A0%20parafarmacia.pdf
[b]DECRETO-LEGGE 4 luglio 2006, n. 223[/b]
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il
contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche'
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Vigente al: 7-7-2016
Titolo I
MISURE URGENTI PER LO SVILUPPO, LA CRESCITA E LA PROMOZIONE
DELLA
CONCORRENZA E DELLA COMPETITIVITA', PER LA TUTELA DEI
CONSUMATORI E
PER LA LIBERALIZZAZIONE DI SETTORI PRODUTTIVI
[b] Art. 5
Interventi urgenti nel campo della distribuzione di farmaci[/b]
1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono
effettuare attivita' di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di
automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a
prescrizione medica, ((previa comunicazione al Ministero della salute
e alla regione in cui ha sede l'esercizio e)) secondo le modalita'
previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.
[color=red][b] 2. La vendita di cui al comma 1 e' consentita durante l'orario di
apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata
nell'ambito di un apposito reparto, ((alla presenza e con
l'assistenza personale e diretta al cliente)) di uno o piu'
farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al
relativo ordine.[/b][/color] Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a
premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.
3. Ciascun distributore al dettaglio puo' determinare liberamente
lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla
confezione del farmaco ((rientrante nelle categorie di cui al comma
1)), purche' lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al
consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola
contrattuale contraria e' nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4,
del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra
norma incompatibile.
((3-bis. Nella provincia di Bolzano e' fatta salva la vigente
normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e
tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle
specialita' medicinali e dei preparati galenici come previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.))
4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo: "L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere
almeno il 90 per cento delle specialita' in commercio non si applica
ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario
nazionale, fatta salva la possibilita' del rivenditore al dettaglio
di rifornirsi presso altro grossista.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362,
sono soppresse le seguenti parole: "che gestiscano farmacie
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge";
al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole:
"della provincia in cui ha sede la societa"; al comma 1, lettera a),
dell'articolo 8 della medesima legge e' soppressa la parola:
"distribuzione ((,))".
((6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362.
6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, sono sostituiti dai seguenti:
"9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
partecipazione in una societa' di cui al comma 1, qualora vengano
meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente
causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni
dall'acquisto medesimo.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita
della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del
dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475".
6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991,
n. 362, e' inserito il seguente:
"4-bis. Ciascuna delle societa' di cui al comma 1 puo' essere
titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella
provincia dove ha sede legale.".
7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile
2006, n. 219, e' abrogato.))