Data: 2012-02-06 12:57:33

produttori agricoli

Art. 5  (L.R. 1/2010)... I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli regionali almeno il 30 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche e possono istituirne di nuovi fino al raggiungimento di tale percentuale.... L'assegnazione del posteggio dev'essere fatta mediante procedura concorsuale giusto?

il produttore agricolo a suo tempo autorizzato ai sensi della Legge 09/02/1963 n. 59, ad oggi non può più vendere i propri prodotti sulla base di quell'autorizzazione??

riferimento id:3506

Data: 2012-02-08 07:10:02

Re:produttori agricoli

L'assegnazione dei posteggi deve essere fatta tramite procedura concorsuale, non v'è dubbio.
Un produttore agricolo che sia in possesso del titolo abilitativo conseguito secondo la Legge n° 59/1963 e che abbia esercitato in mnaiera continuativa l'attività sin dalla data di conseguimento di tale titolo può continuare a esercitare senza bisogno di alcun ulteriore adempimento (esattamente come ha fatto negli ultimi 11 anni, dato che la norma è cambiata già dal 2001).
Se invece aveva una vecchia autorizzazione ma non esercitava, ed intende riavviare oggi l'attività, deve senza dubbio presentare una nuova DUAAP.

riferimento id:3506
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