Un soggetto, avvocato, che ha esercitato il diritto di accesso agli atti per un scia edilizia a seguito della quale i lavori sono attualmente in corso, sostiene che la comunicazione ai controinteressati deve essere eseguita solo per l e procedure concluse e che quindi, in questo caso, non sia dovuta. Ritenete che tale interpretazione sia corretta? Noi non siano riusciti a trovare niente in proposito. Grazie.
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Un soggetto, avvocato, che ha esercitato il diritto di accesso agli atti per un scia edilizia a seguito della quale i lavori sono attualmente in corso, sostiene che la comunicazione ai controinteressati deve essere eseguita solo per l e procedure concluse e che quindi, in questo caso, non sia dovuta. Ritenete che tale interpretazione sia corretta? Noi non siano riusciti a trovare niente in proposito. Grazie.
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Se è vero che la l. 241/1990 disciplina l'accesso INFRAPROCEDIMENTALE, consentendo la VISIONE (non l'estrazione di copia) ai controinteressati legittimati, a mio avviso nel caso di richiesta di accesso si applica il DPR 184/2006 e la notifica ai controinteressati.
Ciò detto, nel caso di specie, siamo comunque in presenza di ACCESSO AGLI ATTI ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e non di accesso infraprocedimentale in quanto il procedimento è definito (con la scia) a prescindere dal fatto che i lavori sono in essere.
QUINDI nel caso indicato si applica senz'altro la notifica ai controinteressati.