Data: 2016-07-07 09:15:02

AGID - circolare sugli acquisti di ICT nella Pubblica Amministrazione

AGID - circolare sugli acquisti di ICT nella Pubblica Amministrazione

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[color=red][b]AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE[/b][/color]
CIRCOLARE 24 giugno 2016, n. 2
[color=red][b]Modalita' di acquisizione di beni e  servizi  ICT  nelle  more  della
definizione del «Piano triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione» previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma
513 e seguenti della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208  (Legge  di
stabilita' 2016).[/b][/color] (16A04998)
(GU n.156 del 6-7-2016)
  Vigente al: 6-7-2016 

                                Alle    amministrazioni    pubbliche
                                inserite    nel    conto    economico
                                consolidato  individuate  ai  sensi
                                dell'art. 1, comma 3 della  legge  31
                                dicembre 2009, n. 196,  e  successive
                                modificazioni (legge di  contabilita'
                                e della finanza pubblica).

Premesse.
  La presente circolare ha lo scopo di fornire le  modalita'  con  le
quali le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite  nel  conto
economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT),  possono
procedere agli acquisti di  beni  e  servizi  ICT  nelle  more  della
definizione del «Piano triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione» (di seguito Piano triennale).
  Sono di seguito  fornite  le  indicazioni  essenziali  affinche'  i
destinatari della presente circolare possano programmare  le  proprie
spese in beni e servizi informatici in  coerenza  con  gli  obiettivi
dell'Agenda digitale.
1. Contesto normativo di riferimento.
  La recente legge 28 dicembre 2015,  n.  208  (legge  di  stabilita'
2016), all'art. 1, commi 512-517, prevede un obiettivo  di  risparmio
della spesa annuale della pubblica  amministrazione,  da  raggiungere
alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per  cento  della  spesa
annuale media per la gestione corrente del solo settore  informatico,
relativa al triennio 2013-2015.
  Nel testo della legge sono altresi' indicate le modalita' operative
attraverso le quali le pubbliche amministrazioni dovranno  conseguire
il risparmio di spesa indicato, che prevedono:
  a) redazione di un «Piano  triennale»  da  parte  dell'Agenzia  per
l'Italia  digitale  (AGID),  che  e'  approvato  dal  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  o  dal  Ministro  delegato,  come  previsto
all'art. 1, comma 513, della legge di stabilita'. Il Piano  triennale
contiene,  per  ciascuna    amministrazione    o    categoria    di
amministrazioni,  l'elenco  dei  beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica;
  b)  programmazione  degli  acquisti  di  beni  e  servizi  per
l'informatica  da  parte  di  CONSIP  o  del  soggetto  aggregatore
interessato, sentita AGID  per  l'acquisizione  dei  beni  e  servizi
strategici indicati nel Piano triennale di cui al punto precedente;
  a) raggiungimento dell'obiettivo fissato dalla legge: risparmio  di
spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018,  pari
al 50 per cento della spesa annuale media per  la  gestione  corrente
sostenuta da ciascuna amministrazione per il solo settore informatico
nel triennio 2013-2015.
2. Deroghe al risparmio di spesa (art. 1, comma 515).
  Sono escluse dall'obiettivo di risparmio le spese:
  a) sostenute per approvvigionarsi dei servizi di connettivita';
  b) effettuate tramite  CONSIP  S.p.a.  o  i  soggetti  aggregatori,
documentate nel Piano triennale;
  c) effettuate tramite la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  Sono  inoltre  esclusi  dall'obiettivo  di  risparmio  gli  enti
disciplinati dalla legge  9  marzo  1989,  n.  88,  nonche',  per  le
prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti,  le
societa' di cui all'art. 83, comma 15, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, le societa' di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, e la CONSIP  S.p.a.,  nonche'  l'amministrazione
della giustizia, in relazione alle spese di  investimento  necessarie
al completamento dell'informatizzazione del processo civile e  penale
negli uffici giudiziari.
3. Il Piano triennale ed il  modello  strategico  di  evoluzione  del
  sistema informativo della pubblica amministrazione.
  Il Piano triennale e' lo strumento con  il  quale  raggiungere  gli
obiettivi definiti dalle disposizioni sopra richiamate e con il quale
attuare l'Agenda digitale  in  un  quadro  organico,  secondo  quanto
previsto dal documento Strategia per la crescita digitale,  approvato
dal Governo il 3 marzo 2015.
  E' quindi il documento di programmazione  che  deve,  da  un  lato,
definire  il  percorso  di  attuazione  del  «Modello  strategico  di
evoluzione del sistema informativo  della  pubblica  amministrazione»
(di seguito «Modello strategico»), dall'altro, classificare le  spese
per amministrazione o categorie di amministrazioni  in  coerenza  con
gli obiettivi da raggiungere.
  Necessita, quindi,  di  un  lavoro  organico  che  coinvolgera'  le
amministrazioni con forme e modalita' diverse e andra' a  regime  dal
2017, anche in coerenza  con  quanto  previsto  nella  circolare  del
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, del 17 maggio 2016, n. 16, in merito
alla quantificazione del risparmio  previsto  dalle  disposizioni  in
argomento.
  Il Piano triennale, pertanto, costituisce, insieme alle indicazioni
gia' fornite in materia da questa Agenzia, lo strumento  fondamentale
per l'innovazione dei servizi e la razionalizzazione della spesa  ICT
nella pubblica  amministrazione,  in  attuazione  delle  disposizioni
citate. Resta inteso, che  fino  all'approvazione  dello  stesso,  si
opera secondo quanto previsto dalla presente circolare.
  Al fine di non pregiudicare la piena attuazione del Piano triennale
a partire dal  2017,  sono  stabiliti  i  principi  fondamentali  che
dovranno trovare applicazione gia' nel corso del 2016, secondo quanto
descritto al  paragrafo  4  -  Disposizioni  per  l'anno  2016.  Tali
principi  saranno  recepiti  ed  esplicitati  nello  stesso  Piano
triennale.
  Di seguito e' anticipata l'architettura del Modello strategico, che
e'  articolata  in  tre  livelli    (Infrastrutture    materiali,
Infrastrutture immateriali, Ecosistemi), per ciascuno dei  quali  nel
Piano triennale verranno definiti gli obiettivi strategici, le  linee
guida per  le  nuove  realizzazioni,  i  costi  e  gli  obiettivi  di
risparmio. In particolare i richiamati tre livelli prevedono:
    a) infrastrutture materiali: e' il primo dei livelli nei quali si
articola il sistema  informativo  della  pubblica  amministrazione  e
comprende  le  infrastrutture  fisiche  (e  i  relativi  servizi
sistemistici) con le quali  vengono  erogati  i  servizi  applicativi
delle  pubbliche  amministrazioni:  data  center,  servizi    di
connettivita', disaster recovery, business continuity, cybersecurity.
  In termini generali, il Piano triennale indirizzera' la  necessita'
di  diminuire  drasticamente  la  numerosita'  di  data  center,  per
conseguire obiettivi di efficienza e per assicurare adeguati standard
di sicurezza, attraverso la  riduzione  della  base  d'attacco  e  la
concentrazione degli investimenti su poche e qualificate realta'.
  Per  raggiungere  tali  obiettivi,  le  infrastrutture  materiali
verranno suddivise in cluster, in funzione  dei  servizi  applicativi
erogati e dei dati gestiti, e per ogni cluster verranno definiti  gli
obiettivi da raggiungere in termini di costi, performance (indici  di
virtualizzazione, di consolidamento, di consumo energetico,  ecc.)  e
sicurezza, incluse le necessita'  di  disaster  recovery  e  business
continuity;
    b) infrastrutture immateriali: il secondo livello  e'  costituito
dalle  infrastrutture  immateriali,  ovvero  dalle    piattaforme
applicative nazionali (o di aggregazione  locale),  realizzate  o  in
corso di realizzazione, che offrono servizi  condivisi,  ottimizzando
al contempo la spesa complessiva.
  Tra queste sono  state  per  ora  identificate:  SPID  (il  Sistema
pubblico di identita' digitale), PagoPA (il nodo dei pagamenti per la
gestione  elettronica  di  tutti  i  pagamenti  della  pubblica
amministrazione), la fatturazione elettronica, ANPR (l'Anagrafe unica
della popolazione residente), ComproPA (il sistema delle  piattaforme
negoziali per gli acquisti della pubblica  amministrazione)  e  NoiPA
(il sistema di gestione del trattamento giuridico  ed  economico  dei
dipendenti della pubblica amministrazione).
  In sede di redazione del  Piano  triennale,  verranno  identificate
ulteriori infrastrutture immateriali, tra le  quali  l'infrastruttura
per l'emissione della CIE  (Carta  d'identita'  elettronica,  la  cui
architettura dovra' essere integrata con quella di ANPR) e altre, che
emergeranno a seguito delle analisi dei costi/benefici  che  ciascuna
amministrazione  effettuera'.  L'inclusione  tra  le  infrastrutture
immateriale dipendera' dall'individuazione di  esigenze  che  possano
trovare soluzioni comuni per  ottimizzare  l'utilizzo  di  risorse  e
rendere  piu'  veloce  lo  sviluppo  di  servizi  da  parte  delle
amministrazioni.
  Per  ogni  infrastruttura  immateriale  individuata  sono  gia'
disponibili  le  specifiche,  mentre  nel  Piano  triennale  verra'
descritto  il  sistema  di  interfacce  standard  per  consentire
l'interoperabilita' con  i  servizi  delle  pubblica  amministrazione
(descritti al paragrafo c) ecosistemi);
    c)  ecosistemi:  il  terzo  livello  e'  costituito  dai  domini
applicativi verticali, individuati  a  partire  da  quelli  descritti
nell'ambito del Documento  di  strategia  per  la  crescita  digitale
2014-20  (Sanita'  digitale,  Scuola  digitale,  Giustizia  digitale,
Turismo digitale, Agricoltura digitale, Smart cities & communities).
  A questi si aggiungono quelli che completano gli ambiti applicativi
verticali (come ad esempio il public procurement, il fisco e tributi,
i servizi alle imprese, il lavoro, l'edilizia e  i  lavori  pubblici,
ecc.).
  Per ciascun ecosistema il Piano triennale definira' le  logiche  di
interoperabilita' interne  ed  esterne  (nell'ecosistema  e  tra  gli
ecosistemi), quali servizi saranno resi  disponibili  a  cittadini  e
imprese (Italia Login), le ontologie e i glossari che dovranno essere
messi a fattor comune per garantire l'interoperabilita'  tra  servizi
realizzati da PAC, PAL e privati.
4. Disposizioni per l'anno 2016.
  Per la realizzazione del Piano triennale sono necessarie azioni  di
coinvolgimento delle Amministrazioni, gia' peraltro  avviate,  e  che
porteranno il sistema a regime a partire dal 2017.
  Al fine di non pregiudicare la sua  piena  attuazione  dal  2017  e
conseguire gli obiettivi fissati dalla legge di stabilita'  2016,  la
presente circolare definisce il  percorso  di  «convergenza»  che  le
amministrazioni dovranno seguire sin dal 2016 per adeguare  i  propri
sistemi informativi al nuovo Modello strategico, la cui  architettura
e' stata anticipata nel paragrafo 3.
  Secondo quanto indicato nella circolare del Mef n. 16 del 17 maggio
2016, le Amministrazioni possono procedere agli approvvigionamenti ai
sensi  dell'art.  1,  comma  516  della  legge  di  stabilita'  2016,
attenendosi alle seguenti disposizioni, considerate essenziali per il
conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa di  cui  all'art.
1, comma 515:
  a) le pubbliche amministrazioni devono redigere  e  trasmettere  ad
AGID  il  piano  di  integrazione  alle  infrastrutture  immateriali
descritte al paragrafo 3, lettera b). In particolare sara' necessario
che il piano traguardi il pieno utilizzo di tutte  le  infrastrutture
disponibili e non ancora utilizzate (SPID,  ANPR,  PagoPA  e  NoiPA),
entro  dicembre  2017  in  modo  da  consentire  nell'anno  2018  di
raggiungere gli obiettivi di risparmio previsti  dal  comma  515.  Si
ricorda che i costi sostenuti  per  l'integrazione  alle  piattaforme
immateriali rientrano nelle spese per  innovazione  e  pertanto  sono
escluse dagli obiettivi di risparmio previsti dal medesimo comma;
  b) le pubbliche amministrazioni non possono effettuare acquisti  di
beni e servizi informatici, anche se per innovazione,  qualora  siano
in contrasto con i principi generali definiti nel  paragrafo.  3.  In
particolare  non  potranno  essere  sostenute  spese  relative  alla
costituzione  di  nuovi  data  center  ne'  tantomeno  quelle  per
l'adeguamento di applicazioni rientranti tra quelle disponibili nelle
infrastrutture immateriali, quali, ad esempio,  il  potenziamento  di
soluzioni  di  pagamento  locale  o  di    infrastrutture    per
l'autenticazione ai servizi online. In relazione alla  infrastruttura
immateriale  ComproPA  in  corso  di  definizione,  nelle  more
dell'emanazione delle Regole tecniche aggiuntive, previste  dall'art.
58 del decreto legislativo n. 50/2016, per garantire il  colloquio  e
la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisito  e  di
negoziazione, si precisa che:
  i. le amministrazioni che alla data non siano gia' in  possesso  di
piattaforme telematiche per le negoziazioni, non potranno  effettuare
investimenti finalizzati allo sviluppo  di  nuove  piattaforme.  Tali
amministrazioni potranno avvalersi  dei  servizi  di  piattaforma  di
negoziazione, messi a disposizione da  CONSIP  o  dalle  centrali  di
committenza, ovvero potranno ricorrere a «servizi di  piattaforma  di
e-procurement» (pubblicazione, negoziazione, aggiudicazione)  offerti
in modalita' ASP da operatori di mercato, fatto salvo quanto indicato
al successivo punto c), relativamente alle modalita' di acquisizione;
  ii. le centrali di committenza che gia' siano in  possesso  di  una
piattaforma di negoziazione, in considerazione sia  delle  necessita'
di adeguamento derivanti dal nuovo «Codice  degli  appalti»  (decreto
legislativo n. 50/2016) sia,  particolare,  degli  obblighi  previsti
dall'art. 40 del medesimo Codice, relativi  all'obbligo  di  uso  dei
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure  di
aggiudicazione,  possono  effettuare  solo  gli  investimenti  gia'
pianificati per il biennio 2016/2017;
    c) per procedere ad acquisizioni di beni e servizi informatici  e
di connettivita', ai sensi del comma 512, che fa salvi «gli  obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i  beni  e  servizi  dalla
normativa vigente», le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  del
conto economico consolidato ISTAT devono  preliminarmente  verificare
se sussistono per l'acquisto in questione  obblighi  di  acquisizione
centralizzata  e,  cioe',  strumenti  di  acquisto  e  strumenti  di
negoziazione centralizzata;  in  particolare,  andra'  verificata  la
sussistenza dell'obbligo di ricorso alle convenzioni CONSIP  (di  cui
all'art. 1, comma 449, della legge n. 296/2006); l'obbligo di ricorso
al  Mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  (di  cui
all'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); l'obbligo di ricorso
ad  accordi  quadro  e  gare  su  delega  individuati  con  decreto
ministeriale (ai  sensi  dell'art.  2,  comma  574,  della  legge  n.
244/2007);  l'obbligo  di  ricorso  a  strumenti  di  acquisto  e
negoziazione telematici  messi  a  disposizione  da  CONSIP  o  dalle
centrali di committenza regionali di riferimento (di cui all'art. 15,
comma 13, lettera d), decreto-legge n. 95/2012);
    d) qualora le amministrazioni non  siano  tenute  a  ricorrere  a
specifici  strumenti  di  acquisto  e  negoziazione  ai  sensi  delle
disposizioni richiamate al punto precedente, la disposizione  di  cui
al comma 512 richiede di ricorrere agli strumenti di  acquisto  e  di
negoziazione disponibili presso CONSIP ed i soggetti aggregatori. Fra
i  detti  strumenti  sono  ricompresi  le  convenzioni-quadro,  i
contratti-quadro e gli accordi-quadro nonche' il mercato  elettronico
della pubblica amministrazione, il sistema  dinamico  della  pubblica
amministrazione e le gare su delega che aggregano la domanda di  piu'
amministrazioni;
    e) pertanto le amministrazioni e le societa' inserite  nel  conto
consolidato ISTAT possono  effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi
informatici in via autonoma solo dopo aver verificato che  non  siano
disponibili strumenti di aggregazione,  attraverso  la  consultazione
delle apposite  pagine  web  (www.consip.it,  www.acquistinretepa.it,
nonche' la  sezione  «soggetti  aggregatori»).  Ogni  qual  volta  le
amministrazioni e le  societa'  di  cui  al  comma  512  non  possano
ricorrere  ai  detti  strumenti  a  causa  dell'indisponibilita'  del
bene/servizio  o  della  sua  inidoneita'  al  soddisfacimento  del
fabbisogno  ovvero  nei  casi  di  necessita'  ed  urgenza  comunque
funzionali  per  assicurare  la  continuita'    della    gestione
amministrativa, esse potranno procedere ad acquisti autonomi soltanto
previa autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo.
Si ritiene che tale  autorizzazione  debba  essere  resa  al  momento
dell'avvio della procedura  di  affidamento  e,  dunque,  al  momento
dell'adozione della determina a contrarre. In  tale  momento  andra',
pertanto,  valutata  la  disponibilita'  o  la  compatibilita'  delle
tempistiche preventivate da CONSIP e dai soggetti aggregatori per  la
messa a disposizione del bene/servizio rispetto ai  fabbisogni  della
stazione  appaltante,  oltre  ovviamente  alla  idoneita'    del
bene/servizio.  Le  pubbliche  amministrazioni,  nell'ambito  degli
acquisti di beni e servizi informatici di cui  al  punto  precedente,
devono comunque adottare gli standard  vigenti  (in  particolare:  le
linee guida di design per i siti web della pubblica  amministrazione,
le regole di interoperabilita' previste da SPC, le  regole  descritte
al paragrafo 3, lettera c) ecosistemi) e attenersi a quanto  disposto
dal comma 516 per le comunicazioni, inviandole in via anticipata.
  La presente circolata sara' pubblicata sul  sito  web  dell'AgID  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 24 giugno 2016

                                    Il direttore generale: Samaritani
                                                            Allegato

    Appendice normativa: legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)».

                              Art. 1.

    (Omissis).
    510. Le amministrazioni pubbliche obbligate  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23  dicembre
1999, n. 488, stipulate da CONSIP S.p.a., ovvero  dalle  centrali  di
committenza  regionali,  possono  procedere  ad  acquisti  autonomi
esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione  specificamente
motivata resa dall'organo di vertice amministrativo  e  trasmessa  al
competente ufficio della Corte  dei  conti,  qualora  il  bene  o  il
servizio oggetto di convenzione non  sia  idoneo  al  soddisfacimento
dello  specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  per  mancanza  di
caratteristiche essenziali.
    511. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente
legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale  data,  nei
contratti pubblici relativi  a  servizi  e  forniture  ad  esecuzione
continuata o periodica stipulati da un soggetto  aggregatore  di  cui
all'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione  dei
singoli soggetti contraenti,  in  cui  la  clausola  di  revisione  e
adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di  beni
indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel  valore
dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione
del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale
da alterare significativamente l'originario equilibrio  contrattuale,
come accertato dall'autorita' indipendente preposta alla  regolazione
del settore relativo allo specifico contratto  ovvero,  in  mancanza,
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore
o  il  soggetto  aggregatore  hanno  facolta'  di  richiedere,  con
decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi  del  presente
comma, una  riconduzione  ad  equita'  o  una  revisione  del  prezzo
medesimo.  In  caso  di  raggiungimento  dell'accordo,  i  soggetti
contraenti possono, nei trenta  giorni  successivi  a  tale  accordo,
esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 1373  del  codice
civile. Nel caso di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  le  parti
possono consensualmente risolvere il contratto senza che  sia  dovuto
alcun indennizzo come conseguenza della  risoluzione  del  contratto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1467 del codice  civile.  Le
parti possono chiedere all'autorita' che provvede all'accertamento di
cui  al  presente  comma  di  fornire,  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta, le indicazioni utili  per  il  ripristino  dell'equilibrio
contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per  la  definizione
di modalita' attuative della risoluzione contrattuale  finalizzate  a
evitare disservizi.
    512. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione
degli acquisti di beni e  servizi  informatici  e  di  connettivita',
fermi restando gli obblighi di  acquisizione  centralizzata  previsti
per i beni e servizi  dalla  normativa  vigente,  le  amministrazioni
pubbliche e le societa'  inserite  nel  conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della  legge  31
dicembre  2009,  n.  196,  provvedono  ai  propri  approvvigionamenti
esclusivamente tramite CONSIP S.p.a. o i  soggetti  aggregatori,  ivi
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni  sono  autorizzate
ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la  piena
funzionalita'  dei  soggetti  aggregatori  di  cui  all'art.  9  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli  assunzionali
previsti  dalla  normativa  vigente,  nei  limiti  del  finanziamento
derivante dal Fondo di cui  al  comma  9  del  medesimo  art.  9  del
decreto-legge n. 66 del 2014.
    513. L'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) predispone  il  Piano
triennale per l'informatica nella  pubblica  amministrazione  che  e'
approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri  o  dal  Ministro
delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria
di amministrazioni, l'elenco dei beni  e  servizi  informatici  e  di
connettivita' e dei relativi costi, suddivisi in spese  da  sostenere
per innovazione  e  spese  per  la  gestione  corrente,  individuando
altresi' i beni e servizi la  cui  acquisizione  riveste  particolare
rilevanza strategica.
    514. Ai fini di cui al comma 512, CONSIP  S.p.a.  o  il  soggetto
aggregatore interessato sentita l'AGID per l'acquisizione dei beni  e
servizi strategici indicati nel  Piano  triennale  per  l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al  comma  513,  programma  gli
acquisti di  beni  e  servizi  informatici  e  di  connettivita',  in
coerenza con la domanda aggregata di cui  al  predetto  Piano.  AGID,
CONSIP S.p.a. e i soggetti aggregatori, sulla base di  analisi  delle
informazioni in loro possesso relative ai contratti  di  acquisto  di
beni  e  servizi  in  materia  informatica,  propongono    alle
amministrazioni e alle societa' di cui  al  comma  512  iniziative  e
misure, anche organizzative e  di  processo,  volte  al  contenimento
della  spesa.  CONSIP  S.p.a.  e  gli  altri  soggetti  aggregatori
promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli
strumenti messi a disposizione  delle  pubbliche  amministrazioni  su
base nazionale, regionale o comune a piu' amministrazioni.
    515. La procedura di cui ai commi 512 e 514 ha  un  obiettivo  di
risparmio di spesa annuale, da raggiungere  alla  fine  del  triennio
2016-2018, pari al 50 per cento della  spesa  annuale  media  per  la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al  triennio
2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettivita'  e  della
spesa effettuata tramite  CONSIP  S.p.a.  o  i  soggetti  aggregatori
documentata nel Piano triennale di cui al comma 513, nonche'  tramite
la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo  di  risparmio  gli
enti disciplinati dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (1),  nonche',  per
le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni  committenti,
la societa' di cui all'art. 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133, la societa' di cui all'art. 10, comma 12, della legge 8
maggio 1998, n. 146, e la CONSIP  S.p.a.,  nonche'  l'amministrazione
della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al
completamento dell'informatizzazione del  processo  civile  e  penale
negli uffici giudiziari. I  risparmi  derivanti  dall'attuazione  del
presente  comma  sono  utilizzati  dalle  medesime  amministrazioni
prioritariamente  per  investimenti  in  materia  di  innovazione
tecnologica.
    516. Le amministrazioni e le societa' di cui al comma 512 possono
procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalita' di cui ai
commi 512 e 514 esclusivamente a seguito di  apposita  autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o  il
servizio non  sia  disponibile  o  idoneo  al  soddisfacimento  dello
specifico  fabbisogno  dell'amministrazione  ovvero  in  casi  di
necessita'  ed  urgenza  comunque  funzionali  ad  assicurare  la
continuita' della  gestione  amministrativa.  Gli  approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati  all'Autorita'
nazionale anticorruzione e all'AGID.
    517. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 512  a
516 rileva ai fini della responsabilita'  disciplinare  e  per  danno
erariale.

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