La Cass. civ., Sez. III, 10/08/2002, n.12142 prevede che deve ritenersi nullo, per impossibilità giuridica dell'oggetto, il contratto di affitto di azienda relativo a beni situati in zona destinata ad attività agricola, all'interno della quale l'esercizio della attività di ristorazione è consentito solo se inserito in un contesto di attività agrituristica, ovvero se la somministrazione al pubblico di derrate alimentari o di prodotti di allevamento del bestiame proviene dalla produzione dell'azienda stessa, qualora il ramo di azienda ceduto in locazione, per le sue ridotte dimensioni, non consenta di considerarlo azienda agrituristica; ai sensi dell'art. 2, lett. B), l. 5 dicembre 1985 n. 730, che disciplina l'attività di agriturismo, può essere autorizzato infatti lo svolgimento di attività agrituristica di ristorazione e alloggio all'interno di una azienda agricola solo se essa sia connessa e complementare alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, che devono rimanere le attività principali.
Rispetto a tale pronuncia ci sono novità?
Quindi, il subingresso nella titolarità dell’attività di agriturismo può avvenire solo unitamente al subingresso nell’attività nell’azienda agricola cui accede, perciò non è ammissibile l’”affitto del ramo d’azienda”. Sei d’accordo?
IL CASO
Tizio imprenditore agricolo affitta a CAIO l’azienda, tra cui l’attività agrituristica. CAIO presenta regolare SCIA di subingresso (affitto d’azienda) al Suap. La Provincia iscrive CAIO all’apposito elenco allo stesso numero di Tizio. Alla risoluzione del contratto d’affitto d’azienda CAIO comunica al Suap la cessazione dell’attività agrituristica. Tizio senza alcuna Scia / Comunicazione riprendere a svolgere l’attività agrituristica. La Polizia Municipale, previo accertamento, fanno un verbale a Tizio, ex art. 17ter e 17quater TULPS e art. 11, comma 1, LR Lazio 21/2006.
Mi sembra di capire che la normativa nazionale e regionale non prevede la procedura di “reintestazione” in questo caso!
Tuttavia, Tizio ha esercitato l’attività agrituristica:
• senza l’apposita iscrizione all’elenco provinciale, era stata precedentemente assegnata a CAIO;
• senza la modifica della scia di notifica sanitaria;
• senza la presentazione della scia “ammnistrativa” al Suap.
L’art. 21 della L.R. LAZIO 02 Novembre 2006, n. 14 dispone: “2. L’esercizio dell’attività è, altresì, sospeso per il tempo necessario a consentire l’adeguamento strutturale e organizzativo previsto dalla normativa igienico-sanitaria o di sicurezza o da altre disposizioni di legge.”.
L’art. 27 della L.R. LAZIO 02 Novembre 2006, n. 14 dispone: “2. Per l'esercizio dell'attività di agriturismo effettuato in assenza della dichiarazione di inizio attività e dell’autorizzazione, di cui rispettivamente agli articoli 18 e 19, si applica la sanzione della chiusura dell'esercizio da disporsi con provvedimento del comune competente.”.
Che ne pensi?
I principi sono sempre gli stessi. L’agriturismo è un [i]quid[/i] connesso e inscindibile con l’attività agricola altrimenti sarebbe un albergo o un ristorante.
Anche la legge statale 96/06 (nelle parti fatte salve dalla C.Cost.), afferma:
[i]1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.[/i]
Guarda qua ad esempio:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23639.msg44648#msg44648
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=23857.msg45041#msg45041
Per le sanzioni ritengo che il TULPS non debba essere applicato.
La disciplina nazionale in materia NON richiama né direttamente né indirettamente il TULPS.
La normativa regionale del Lazio richiama il TULPS soltanto relativamente ai requisiti morali, quindi si applica il TULPS soltanto con riferimento ai requisiti soggettivi ma non anche alle procedure abilitative né per altre valenze di polizia amministrativa.
L'agriturismo, contrariamente a quello che si pensa, NON è una attività ricettiva, bensì una attività agricola che può svolgere servizi accessori di ricettività ma anche altro. Un agriturismo potrebbe svolgere, soltanto, attività ricreative, culturali, didattiche.
Detto questo, reputo che il TULPS non possa applicarsi nemmeno in via analogica non rientrando fra le attività soggette all'art. 86 del TULPS stesso. Anche per quello che abbiamo detto prima, resta un’attività AGRICOLA e non in pubblico esercizio.
Puoi applicare le sanzioni regionale ma l’imprenditore agricolo potrà velocemente presentare la SCIA e ripartire senza subire una sanzione pecuniaria