Data: 2016-07-06 18:52:56

Barriere architettoniche

Nel ricevere la presentazione della SCIA relativa a nuova apertura e/o subingresso per attività commerciali, artigianali ecc…, questo SUAP invia all’ufficio edilizia del proprio comune la richiesta di verifica della compatibilità della destinazione d’uso dei locali con l’attività segnalata.

L’ufficio edilizia nel rimettere i parere sulla verifica effettuata, riporta nell’istruttoria quanto segue:
“ omissis … si comunica che il locale ha destinazione d’suo compatibile con l’attività segnalata". "Si fa presente che l’accesso all’immobile deve essere costituito da scivolo per l’abbattimento delle barriere architettoniche, così come previsto dalla legge 13/89”.

La maggioranza dei locali sono ubicati all’interno del centro storico e sono stati edificati tutti prima dell’entrata in vigore della legge 13/89.

L’art. 1 della richiamata legge recita” I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2”.

Ora a meno di normative succedutesi nel tempo di cui non sono a conoscenza che hanno modificato l’art. 1 sopra richiamato, sono cortesemente a chiedere:

1) Se l’obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche è applicabile anche per i locali edificati prima dell’entrata in vigore della legge 13/89 i quali non hanno comunque subito modifiche di ristrutturazione edilizia o modifica di destinazione d’uso;

2) Nel caso esista detto obbligo se, all’atto della presentazione della SCIA per nuova apertura in attività esistente la SCIA debba essere dichiarata IRRICEVIBILE in quanto mancante di detto requisito;

3) Nel caso esista detto obbligo se,  all’atto della presentazione della SCIA anche per subingresso in attività esistente la SCIA debba essere dichiarata IRRICEVIBILE in quanto mancante di detto requisito;

4) Nel caso esista detto obbligo e alla SCIA è stato dato seguito da parte di questo SUAP "POSITIVAMENTE" senza dichiararne L’IRRICEVIBILITÀ, sia possibile ancora intervenire nel termine di 60 giorni dalla presentazione della SCIA come sancito dall’art.19, comma 1, della legge 241/12990 e s.m.i., procedendo con il suo annullamento o in alternativa  con la sospensione della SCIA e contestuale richiesta di conformità dell’attività ai sensi dell’art. 19, comma 3,  della legge 241/12990 e s.m.i.

Saluti  Maurizio

riferimento id:35044

Data: 2016-07-07 16:42:59

Re:Barriere architettoniche

Non mi risulta che sia applicabile. La normativa è sempre quella. Tutto ciò che è stato costruito su progetti per i quali la domanda di autorizzazione è stata presentata in data antecedente al 10/08/1989 e non abbia subito posteriori ristrutturazioni, può trovarsi, legittimamente, nella situazione di non accessibilità.
Le stesse prescrizioni si applicherebbero anche al caso di un cambio destinazione uso. In pratica, si applicherebbero al caso di un fabbricato artigianale o civile abitazione che si trasforma, anche senza opere, in fabbricato commerciale (su questo ultimo punto vedi l’art. 24, comma 6 della legge n. 104/1992).

In ogni caso bisognerebbe appurare un’irricevibilità della SCIA per la mancanza dei requisiti afferenti ad altra normativa rispetto a quella della SCIA stessa. In altre parole, c’è un limite di “oggetto” oltre il quale la SCIA è salva. Se Tizio non rispetta il diritto del lavoro subirà le relative sanzioni ma non ha ripercussioni sulla validità delle SCIA.
Nel tuo caso potrebbe starci perché la mancanza di agibilità ha ripercussioni sulla SCIA e, dopo attenta analisi sul caso concreto e relativa storia edilizia, bisognerebbe vedere se il mancato adeguamento potrebbe portare alla dichiarazione di inagibilità (con relative sanzioni per i tecnci). Vedi la legge 104/92, art. 24

riferimento id:35044

Data: 2016-07-08 10:11:12

Re:Barriere architettoniche

Grazie per la risposta, però ho necessità di approfondire, tu dici:
Nel tuo caso potrebbe starci (.....) bisognerebbe vedere se il mancato adeguamento potrebbe portare alla dichiarazione di inagibilità (con relative sanzioni per i tecnici). Vedi la legge 104/92, art. 24
L'articolo da te citato recita "TUTTE LE OPERE EDILIZIE riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico (...), mi sembra di capire che é in linea con la legge 13/89, ovvero "adegiamento alla normativa" solo nel caso di interventi edilizi.

Nei casi in esame si tratta di SCIA per avvio di attività commerciali per i quali i locali non hanno subito dall'entrata in vigore della legge 13/89 alcuna modifica, pertanto penso che detti locali possono trovarsi, legittimamente, nella situazione di non accessibilità.

E' giusto?
saluti Maurizio

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