Data: 2016-07-06 11:38:44

quesito

il titolare dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 987/31 dalla regione non ha effettuata nessuna comunicazione prescritta dal D.M. 12/11/2009  in quanto:
l'adeguamento ai requisiti prescritti all'art.4 e 5 del D.M. 12/11/2009 per il commercio all'ingrosso di vegetali non sussistono; l'ente regionale non ha mai provveduto alla revoca o decadenza del titolo; l'attività è stata sempre esercitata e l'iscrizione al registro imprese sussiste dal rilascio del titolo.
dopo quatrro anni ( marzo 2012 termine per l'adeguamente di che cosa non si sa) la regione può dichiarare decaduto un titolo equipollente a tutti gli effetti al titolo previsto dal decreto 214/2005 oppure deve provvedere d'ufficio al rilascio del titolo sostitutivo?
grazie

riferimento id:35035

Data: 2016-07-07 18:51:37

Re:quesito

[color=red][b]Art. 4 D.M. 12/11/2009
[/b][/color]
[b] Se all’atto dei controlli stabiliti dal decreto legislativo
si riscontra l’assenza dei requisiti minimi previsti
dal presente decreto, i Servizi fi tosanitari regionali competenti
per territorio provvedono a fi ssare i termini per
l’adeguamento. Il mancato adeguamento entro la scadenza
dei termini, comporta la revoca dell’autorizzazione,
oltre all’applicazione della sanzione di cui all’art. 54,
comma 10, del decreto legislativo.[/b]

I presupposti per la revoca sono chiari:
1) accertamento della carenza dei requisiti (in base alla nuova normativa)
2) mancato rispetto di congruo termine di adeguamento

IN MANCANZA di entrambi i requisiti non si può procedere nè alla revoca nè alla assegnazione di nuovo titolo (in quanto si rimane con il titolo originario)

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