Data: 2016-07-06 07:43:27

Ordinanza demolizione

Buongiorno,
a seguito dell'accertamento da parte dei vigili è stato accertato che un garage è stato costruito in difformità rispetto al titolo edilizio del 1980.
Il titolo edilizio autorizzava la costruzione del garage ad una certa distanza dal confine, distanza che invece non è stata rispettata ed infatti è stato accertato che la distanza dal confine è di circa cm 50.
I lavori sono stati eseguiti nel 1980.
E' stata constatata la difformità ed è intenzione procedere con l'ordinanza di demolizione!!
Ma con le modifiche introdotte dalla riforma "Madia" non è precluso l'azione dell'amministrazione comunale (sono trascorsi ampiamente 18 mesi) ??
O sbaglio !!
E' corretto passare dalla constatazione della difformità subito all'ordine di demolizione!!
Si deve applicare il comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001??
Grazie

riferimento id:35033

Data: 2016-07-07 20:07:15

Re:Ordinanza demolizione


Buongiorno,
a seguito dell'accertamento da parte dei vigili è stato accertato che un garage è stato costruito in difformità rispetto al titolo edilizio del 1980.
Il titolo edilizio autorizzava la costruzione del garage ad una certa distanza dal confine, distanza che invece non è stata rispettata ed infatti è stato accertato che la distanza dal confine è di circa cm 50.
I lavori sono stati eseguiti nel 1980.
E' stata constatata la difformità ed è intenzione procedere con l'ordinanza di demolizione!!
Ma con le modifiche introdotte dalla riforma "Madia" non è precluso l'azione dell'amministrazione comunale (sono trascorsi ampiamente 18 mesi) ??
O sbaglio !!
E' corretto passare dalla constatazione della difformità subito all'ordine di demolizione!!
Si deve applicare il comma 4 bis dell'art. 31 del DPR 380/2001??
Grazie
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La modifica dell'art. 21 nonies della L. 241/1990 (apportata dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014) riguarda la fattispecie dell'ANNULLAMENTO D'UFFICIO di atti amministrativi (applicabile anche alla scia) e non anche la diversa ipotesi dell'illecito amministrativo consistente nella realizzazione di un manufatto abusivo.
In questi casi, qualora l'opera non sia stata oggetto di regolarizzazione (condono), l'illecito PERMANENTE consente l'adozione dei provvedimenti repressivi anche a distanza di molti anni dal fatto. Ciò però, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, se non si è formato un LEGITTIMO AFFIDAMENTO dell'interessato sulla legittimità dell'intervento.
Come puoi leggere in questo approfondimento http://www.ediltecnico.it/33056/abusi-edilizi-eccezioni-legittimita-dellordine-demolizione/ il decorso del termine, senza opposizione da parte del Comune e magari con l'esecuzione di altre opere sulla base di altri titoli potrebbe portare:
1) alla dichiarazione di illegittimità dell'opera
2) ma all'impossibilità di disporne la demolizione

Pertanto occorrerà che l'amministrazione effettui una verifica attenta in merito alla documentazione agli atti, all'eventuale buona fede dell'interessato (ad esempio se l'interessato non era proprietario ao momento della realizzazione dell'abuso) per poi procedere in una direzione o l'altra, MOTIVANDO bene in entrambi i casi.

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