SIOPE Enti Locali - in GU del 4/7/2016 le norme di adeguamento
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[b]MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 giugno 2016[/b]
[color=red][b]Adeguamento della codifica SIOPE degli enti territoriali e dei loro
organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria al piano dei
conti integrato, in attuazione dell'articolo 8 del decreto
legislativo n. 118 del 2011.[/b][/color] (16A04810)
(GU n.154 del 4-7-2016 - Suppl. Ordinario n. 25)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernente «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il comma 2 dell'art. 1 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che dal 2012 per amministrazioni pubbliche si intendono
gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco
pubblicato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi del comma
3 del medesimo articolo, nonche' le autorita' indipendenti e,
comunque, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il comma 6 dell'art. 14 della citata legge n. 196 del 2009 il
quale prevede che le amministrazioni pubbliche, con l'esclusione
degli enti di previdenza, trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE, tramite i propri tesorieri o cassieri, i dati concernenti
tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, codificati con criteri
uniformi su tutto il territorio nazionale, e che le banche incaricate
dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono
analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento
prive della codificazione uniforme;
Visto il comma 8 del medesimo art. 14, che prevede che il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i
tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dello
stesso art. 14;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro enti ed organismi strumentali, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto l'art. 4 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, il quale prevede che al fine di consentire il consolidamento ed
il monitoraggio dei conti pubblici, nonche' il miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle
rappresentazioni contabili, le regioni e gli enti locali e i loro
organismi e enti strumentali in contabilita' finanziaria, adottano il
piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 allo stesso
decreto;
Visto l'art. 8 del predetto decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, il quale prevede che dal 1° gennaio 2017 le codifiche SIOPE
degli enti territoriali e dei loro enti strumentali in contabilita'
finanziaria sono sostituite con quelle previste nella struttura del
piano dei conti integrato, alle cui aggregazioni devono essere
ricondotte eventuali ulteriori livelli di articolazione delle
codifiche SIOPE;
Considerato l'art. 11 del predetto decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, in materia di schemi di bilancio, il quale prevede che
al rendiconto della gestione e' allegato il prospetto dei dati SIOPE;
Visto l'art. 8, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, il
quale prevede che i dati SIOPE delle amministrazioni pubbliche
gestiti dalla Banca d'Italia sono liberamente accessibili secondo
modalita' definite con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, nel rispetto del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto ministeriale del 30 maggio 2014, emanato dal
Ministero dell'economia e delle finanze in applicazione delle
disposizioni di cui al citato decreto-legge n. 66 del 2014, con il
quale sono state individuate le modalita' per l'accesso alla banca
dati SIOPE;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22
febbraio 2016 concernente l'aggiornamento dell'allegato 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132 (Piano dei
Conti integrato) ai sensi dell'art. 5 del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica e del comma 4, art. 4, del decreto
legislativo 31 maggio 2011, n. 91;
Considerato l'adeguamento del piano finanziario di cui all'allegato
n. 6 del citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 al decreto
del Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze del 22
febbraio 2016, per le parti di competenza degli enti territoriali,
definito dalla Commissione Arconet nella riunione del 18 maggio 2016;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che nella seduta del 5 maggio
2016 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Attivita' degli enti
1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici, e
verificarne la rispondenza con il Sistema europeo dei conti nazionali
nell'ambito delle rappresentazioni contabili, [color=red][b] i seguenti enti
indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali
previsti dall'Allegato A al presente decreto[/b][/color]:
a) Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
b) consigli regionali e provinciali delle regioni e province
autonome;
c) province;
[color=red][b] d) comuni; [/b][/color]
e) citta' metropolitane;
f) unioni di comuni;
g) comunita' montane, comunita' isolane e gli altri enti locali
indicati dall'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
h) enti strumentali in contabilita' finanziaria delle Regioni,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali;
i) organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali.
2. I codici gestionali di cui al comma 1, sono composti da dieci
caratteri alfanumerici. L'allegato A al presente decreto riporta tali
codici integrati da una lettera iniziale, indicativa delle sezioni di
entrata e di uscita, e dai punti di separazione tra i campi,
rappresentativi della struttura per livelli delle informazioni
gestionali dell'ente. I codici gestionali, trasmessi dagli enti alla
banca dati SIOPE tramite i tesorieri, non comprendono la lettera
iniziale e i separatori tra i livelli.
3. Per enti strumentali delle Regioni, delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e degli enti locali si intendono gli enti di cui
all'art. 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
4. Per organismi strumentali delle Regioni, delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, e degli enti locali si intendono le loro
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di
autonomia gestionale e contabile, prive di personalita' giuridica,
comprese le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le
istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
5. Non sono soggetti alle disposizioni del presente decreto gli
enti strumentali delle Regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano coinvolti nella gestione della spesa sanitaria finanziata
con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, individuati
all'art. 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ai quali
si applicano le disposizioni recate dal Titolo II dello stesso
decreto.
6. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei
capitoli o articoli, previsto dall'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto
legislativo n. 126 del 10 agosto 2014. Il codice gestionale da
indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato
solo tra quelli previsti per il codice del piano dei conti
finanziario di quinto livello, riconducibili al codice di quarto
livello attribuito al capitolo o articolo cui il titolo e' imputato.
7. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica
gestionale gli enti di cui al comma 1:
a) provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni
e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di
pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le
entrate e le spese per partite di giro, da effettuarsi entro 60
giorni dall'incasso e entro 30 giorni dal pagamento, anche nel caso
di esercizio provvisorio del bilancio. Gli incassi ed i pagamenti in
attesa di regolarizzazione riguardanti l'utilizzo della cassa
vincolata di cui all'art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, sono regolarizzati dagli enti locali con periodicita' almeno
mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese;
b) uniformano la codificazione alle istruzioni del "Glossario del
piano dei conti finanziario degli enti territoriali" pubblicato nel
sito internet della Ragioneria generale delle Stato dedicato
all'armonizzazione contabile degli enti territoriali (Arconet) e alle
indicazioni fornite dal Dipartimento della ragioneria Generale dello
Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della
codifica. Nelle more della definizione del Glossario del piano dei
conti, gli enti di cui all'art. 1, comma 1, uniformano la
codificazione al "Glossario dei codici gestionali SIOPE", pubblicato
sul sito internet www.siope.tesoro.it entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
c) applicano i codici gestionali rispettando il divieto di adozione
del criterio della prevalenza previsto dall'art. 7 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, cui si deroga solo nei casi
espressamente previsti dalla legge, ed evitano l'imputazione di
entrate e/o spese a codici aventi carattere generico, in presenza di
appositi codici dedicati;
d) comunicano alla Ragioneria territoriale dello Stato competente
per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio
referente SIOPE, salvo le Regioni, le Province autonome di Trento e
Bolzano, e i loro Consigli regionali e provinciali, che comunicano il
proprio referente SIOPE, e i relativi aggiornamenti, al seguente
indirizzo di posta elettronica: igepa.relcassa@tesoro.it
8. Sono tenuti alla trasmissione dei dati alla banca dati SIOPE
anche gli enti locali di cui all'art. 1, comma 1, commissariati o gli
enti in gestione liquidatoria, disposta a seguito della soppressione
di un ente o organismo. In tal caso, contestualmente alla
comunicazione della soppressione di cui all'art. 2, comma 3, l'ente
segnala al tesoriere l'avvio del commissariamento o della gestione
liquidatoria.
9. L'allegato A al presente decreto puo' essere aggiornato dal
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato - al fine di recepire le modifiche
del piano dei conti finanziario di cui all'art. 4 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dandone comunicazione alla
Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai fini della trasmissione alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano e agli enti locali.
Art. 2
Modalita' di acquisizione dati
[b] 1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria o del servizio di
cassa degli enti di cui all'art. 1, comma 1, e gli uffici postali che
svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non
possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi
del codice gestionale. [/b]
2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente alla
banca dati SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio
tesorieri - Banca d'Italia, consultabili sul sito internet
www.siope.tesoro.it
3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente o
organismo e' identificato da un [b]codice-ente assegnato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT)[/b], consultabile sul sito internet
www.siope.tesoro.it I tesorieri chiedono il codice-ente degli enti o
organismi di nuova istituzione e segnalano eventuali modifiche
anagrafiche successive alle Ragionerie territoriali dello Stato
competenti per territorio. A tal fine il tesoriere comunica il codice
fiscale dell'ente o dell'organismo e la legge o il provvedimento che
ha determinato la variazione anagrafica.
4. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che partecipano alla
rilevazione SIOPE per la prima volta dal 1° gennaio 2017, a decorrere
dal 1° ottobre 2016 chiedono direttamente il proprio codice-ente a
[b]igepa.relcassa@tesoro.it[/b], comunicando il nome dell'ente, il codice
fiscale e lo statuto, a meno che il loro codice non risulti gia'
pubblicato nella sezione «Codici degli enti» del sito internet
www.siope.tesoro.it A decorrere dal 1° gennaio 2017 gli aggiornamenti
anagrafici sono effettuati secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. A decorrere dal 1° ottobre 2016 gli organismi strumentali degli
enti di cui all'art. 1, comma 1 chiedono il proprio codice ente a
igepa.relcassa@tesoro.it, comunicando il nome dell'organismo, il nome
e il codice fiscale dell'ente cui appartengono e lo statuto, a meno
che il loro codice non risulti gia' pubblicato nella sezione «Codici
degli enti» del sito internet www.siope.tesoro.it A decorrere dal 1°
gennaio 2017 gli aggiornamenti anagrafici sono effettuati secondo le
modalita' di cui al comma 3.
6. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri o
cassieri con il codice previsto per gli «altri incassi da
regolarizzare» o per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalle
anticipazioni di cassa» o, per gli enti locali, con i codici previsti
per gli «incassi da regolarizzare derivanti dalla destinazione di
incassi vincolati a spese correnti» e gli «incassi da regolarizzare
derivanti dal reintegro di incassi vincolati». A seguito
dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente,
tali codici sono sostituiti da quelli definitivi senza modificare la
data originale dell'incasso. A tal fine il tesoriere evita di
sostituire i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori,
se non per ovviare ad errori materiali.
7. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai tesorieri o
cassieri con il codice previsto per gli «altri pagamenti da
regolarizzare», o per i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti»
o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle
anticipazioni di cassa» o, per gli enti locali, con i codici previsti
per i «pagamenti da regolarizzare per utilizzo di incassi vincolati»
e i «pagamenti da regolarizzare per destinazione di incassi liberi al
reintegro di incassi vincolati». A seguito dell'emissione dei
relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono
sostituiti da quelli definitivi senza modificare la data originale
del pagamento. A tal fine il tesoriere o cassiere evita di sostituire
i provvisori originariamente emessi con nuovi provvisori, se non per
ovviare ad errori materiali.
8. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al
SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita'
liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo
schema previsto all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo stesso
termine gli enti di cui all'art. 1, comma 1, comunicano al loro
tesoriere - che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE - le
informazioni sulla consistenza delle disponibilita' finanziarie
depositate alla fine del mese precedente presso altri istituti di
credito.
9. Alle operazioni dalle quali non derivano effettivi incassi o
pagamenti, in quanto determinate da ordinativi di entrata o di spesa
che si compensano totalmente, eseguite dal tesoriere nell'anno
successivo a quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e
di pagamento, e' attribuita la data contabile corrispondente
all'ultimo giorno dell'esercizio finanziario chiuso (cd. data
contabile fittizia).
Art. 3
Accesso al SIOPE
[b] 1. Tutte le informazioni della banca dati SIOPE riguardanti gli
enti di cui all'art. 1, comma 1, sono liberamente accessibili
all'indirizzo www.siope.it, secondo le modalita' previste dall'art. 2
del decreto ministeriale del 30 maggio 2014 citato in premessa. [/b]
Art. 4
Disposizioni finali e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 2017, salvo quelle di cui all'art. 2, commi 4 e 5, che
si applicano a partire dal 1° ottobre 2016. Gli enti di cui all'art.
1, comma 1, gia' soggetti alla rilevazione SIOPE, regolarizzano gli
incassi e i pagamenti rimasti in sospeso alla data del 31 dicembre
2016 utilizzando le codifiche SIOPE previste per il 2016, nel
rispetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 6 e 7.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 giugno 2016
Il Ministro: Padoan
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico