Ciao,
per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche è prevista ancora la licenza UTIF?
Come si ottiene e dove si possono reperire tutte le informazioni necessarie per capire quando un'attività è soggetta a questa licenza?
Qual è la normativa di riferimento?
Grazie
Gli esercenti a scopo di vendita di prodotti alcolici sono tenuti, ai sensi del comma 2 dell´Art.29 del D. Lgs. n,. 504/95 a presentare all´Ufficio delle Dogane competente per territorio denuncia di esercizio di vendita ed a munirsi della licenza fiscale di cui al comma 4 del medesimo art. 29.
Tali adempimenti devono essere effettuati con le modalità prescritte dall´art. 20 del Decreto ministeriale 27 marzo 2001 n. 153.
Per ulteriori informazioni concernenti la citata denuncia di esercizio di vendita, si consiglia di rivolgersi al locale Ufficio delle dogane.
Puoi approfondire qui:
- [url=https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-dogane-accise]https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/-/faq-dogane-accise[/url]
- [url=https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1290378/nota232_190104.pdf/f391a3e2-cd1c-4deb-bc4b-ad4f2f2b7e4f]https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/1290378/nota232_190104.pdf/f391a3e2-cd1c-4deb-bc4b-ad4f2f2b7e4f[/url]
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D.Lgs. 26-10-1995 n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
Pubblicato nella Gazz. Uff 29 novembre 1995, n. 279, S.O.
Art. 29 Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro. La licenza è revocata o negata a chiunque sia stato condannato per fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche.