Data: 2016-07-03 10:54:26

OK al diritto di accesso ai VERBALI DI ISPETTORI LAVORO (sent. 29/6/2016)

OK al diritto di accesso ai VERBALI DI ISPETTORI LAVORO (sent. 29/6/2016)

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[color=red][b]TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – sentenza 29 giugno 2016 n. 1283 [/b][/color]

N. 01283/2016 REG.PROV.COLL.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 74 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 719 del 2016, proposto da Roberto Piero Brera, in proprio e quale legale rappresentante della Brera cerniere srl, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto De Luca, Stefania Raviele, Fabio Giuseppe Angelini, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, via Santa Maria Segreta, 6;

contro

l’INPS – Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mirella Mogavero e Carla Maria Omodei Zorini, con domicilio eletto presso l’avvocatura distrettuale di Milano dell’ente, in Milano, piazza Missori, 8/10;

la Direzione Provinciale dell’area metropolitana di Milano dell’INPS;

nei confronti di

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, presso la quale ope legis domicilia in Milano, via Freguglia, 1;

----omissis-----;

per l’nnullamento

– del provvedimento prot. n. INPS. 4900.17/02/2016.0057766 del 17 febbraio 2016, con il quale l’INPS, Direzione provinciale area metropolitana di Milano, ha denegato l’accesso ai documenti amministrativi richiesto con istanza del 16 febbraio 2016 assunta al protocollo n. INPS. 4904.16/02/2016.0018519;

nonché per l’accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti ad accedere ai verbali di accesso ispettivo del 2 ottobre 2015, segnatamente nella parte in cui contengono “le dichiarazioni rese dai lavoratori identificati a pag. 3 del verbale di accertamento n. 2015010023/DDL”, anche previo oscuramento dei nominativi dei dipendenti a cui le dichiarazioni si riferiscono;

nonché per la conseguente condanna dell’INPS alla ostensione dei verbali di accesso ispettivo del 2 ottobre 2015, segnatamente nella parte in cui contengono “le dichiarazioni rese dai lavoratori identificati a pag. 3 del verbale di accertamento n. 2015010023/DDL”, anche previo oscuramento dei nominativi dei dipendenti a cui le dichiarazioni si riferiscono.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’INPS;

Visti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso spedito via posta il 21 marzo 2016, notificato il 25 marzo 2016 al Ministero intimato, il 31 marzo 2016 all’INPS presso la sede di Roma ed in varie date (dal 25 marzo al 5 aprile) ai controinteressati e depositato il 1 aprile 2016, parte ricorrente impugna il provvedimento di diniego in epigrafe, con cui è stata parzialmente soddisfatta l’istanza del 16 febbraio 2016, assunta al protocollo n. INPS. 4904.16/02/2016.0018519, avendo l’INPS escluso dall’ostensione le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di visita ispettiva del 2 ottobre 2015 (concedendo invece l’ostensione del “verbale di primo accesso”).

Affida il ricorso al seguente motivo.

Violazione degli artt. 22 ss. della legge 241/1990; violazione e falsa applicazione del DM 4 novembre 1994, n. 775; violazione dell’art. 24 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, nonché violazione del principio / criterio di logicità e congruità nell’esercizio della discrezionalità amministrativa; violazione e falsa applicazione dell’art. 20, commi 1 e 2, del “Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale” approvato con Determinazione n. 366 del 5 agosto 2011. Il DM 4 novembre 1994, n. 757, all’art. 2, lett. c), disporrebbe la sottrazione all’accesso dei documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi; tuttavia, tali esclusioni dovrebbero cadere a fronte del disposto dell’art. 24, comma 7, della legge 241/1990, secondo cui «…Deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici…».

Il Ministero del lavoro si è costituito in data 11 aprile 2016, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.

L’INPS si è costituito spiegando difese nel merito, affermando che parte ricorrente avrebbe chiarito il proprio interesse al ricorso solo in modo tautologico, che non avrebbe chiesto, nel corso del procedimento, di oscurare le generalità dei lavoratori, e che, comunque, altri elementi presenti nella documentazione richiesta oltre le generalità (ruolo e specifiche mansioni) consentirebbero di identificare i lavoratori; ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.

Preliminarmente, deve essere accolta l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Ministero intimato, atteso che il ricorso non contiene alcuna censura nei confronti di provvedimenti da questo emesso.

A seguire, giova precisare che: il DM 4 novembre 1994, n. 757, recante Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241757/1994, non si applica alla fattispecie, disciplinando l’accesso ai documenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, soggetto diverso dall’INPS.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e l’accesso deve essere consentito, con le precisazioni che seguono.

In proposito, conviene muovere dagli stabili approdi della giurisprudenza, secondo cui nei rapporti tra riservatezza e accesso (regolati, in particolare, dal contenuto degli artt. 24, comma 7, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dagli articoli 59 e 60 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196), la prima in generale recede quando l’accesso alla documentazione amministrativa sia funzionale, come è nel caso di specie, alla tutela ed alla difesa di propri interessi giuridici (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015, n. 3741).

[b][color=red]Peraltro, non si verte, nel caso in esame, in tema di dati sensibili, giudiziari, o idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.[/color][/b]

Né l’amministrazione può valutare nel merito le esigenze difensive di parte ricorrente: il soggetto pubblico cui è richiesta l’ostensione dei documenti non può andare oltre una valutazione circa il collegamento dell’atto con la situazione soggettiva da tutelare e quanto all’esistenza di una concreta necessità di tutela, senza poter apprezzare nel merito la fondatezza della pretesa o le strategie difensive dell’interessato (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V, 23 marzo 2015, n. 1545).

[b]Peraltro, il punto di equilibrio fra esigenze di accesso e riservatezza dei dati personali viene generalmente trovato mediante il mascheramento dei dati personali ove non siano strettamente funzionali alla difesa in giudizio.[/b]

In tal senso dispone anche l’art. 20, comma 2, del Regolamento per la disciplina del diritto di accesso agli atti dell’INPS, approvato con determinazione n. 366 del 5 agosto 2011 (allegato al ricorso sub 4), secondo cui «…L’Istituto, nel bilanciare l’interesse alla conoscenza dei documenti con quelli che ne giustificherebbero il differimento o l’esclusione dall’accesso, può decidere di consentire la copia o visione parziale dei documenti, apponendovi le omissioni del caso…».

[b]Pertanto, avendo parte ricorrente richiesto in ricorso l’ostensione con mascheramento dei dati personali, questo deve essere accolto, con oscuramento dei nomi e dei riferimenti (ivi compresi ruolo, mansioni od altri elementi) che consentano di individuare i lavoratori.[/b]

Né può rilevare che nell’istanza di accesso parte ricorrente non avesse richiesto i dati previo mascheramento, questo potendo comunque essere disposto dall’amministrazione anche in contrasto con l’esplicita richiesta di ostensione integrale (e quindi, a maggior ragione, anche in assenza di alcuna richiesta in ordine al mascheramento).

Le spese seguono la soccombenza in relazione all’INPS, venendo liquidate in dispositivo; possono invece essere compensate in relazione al Ministero intimato, costituendo la limitata attività difensiva da questo espletata eccezionale motivo, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre la compensazione delle spese (si rinvia alla sentenza di questa Sezione 2 febbraio 2015, n. 355, per l’inapplicabilità al processo amministrativo dell’art. 92, comma 2, cpc, nel testo risultante in conseguenza delle modifiche apportate dall’art. 13, comma 1, del DL 12 settembre 2014, n. 132, come modificato dall’art. 1, comma 1, della legge di conversione 10 novembre 2014, n. 162).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione III), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) estromette dal giudizio il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato ed ordina all’INPS di consentire l’accesso – previo oscuramento dei nomi e dei riferimenti (ivi compresi ruolo, mansioni od altri elementi) che consentano di individuare i lavoratori – alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di visita ispettiva del 2 ottobre 2015, entro trenta giorni dalla data di comunicazione o notifica della presente sentenza; c) condanna l’INPS al pagamento, nei confronti di parte ricorrente, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida, in via equitativa, in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori di legge; d) compensa nel resto le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l’intervento dei magistrati:

Ugo Di Benedetto, Presidente

Alberto Di Mario, Consigliere

Diego Spampinato, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 29/06/2016.

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Data: 2016-07-04 15:14:31

Re:OK al diritto di accesso ai VERBALI DI ISPETTORI LAVORO (sent. 29/6/2016)

Vedasi anche [b][u]Consiglio di Stato, sentenza n. 2500 del 10 giugno 2016[/u][/b]

Il Consiglio di Stato, confermando una precedente sentenza del TAR della Sardegna, ha condannato la DTL di Cagliari ed il Ministero del Lavoro, osservando che, nel caso portato alla propria conoscenza, non può essere negato l’accesso agli atti del procedimento ispettivo invocando gli articoli 2, comma 1, lettera d) e 3, comma 1, lettera d) del DM n. 757 del 4 novembre 1994.
Fonte: Consiglio di Stato


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