Data: 2016-07-01 13:24:38

vendite di liquidazione e fine stagione

Si richiedono informazioni circa le vendite di fine stagione e di liquidazione nella Regione Puglia e se il Nuovo Codice del Commercio della Puglia abbia in qualche modo modificato tale disciplina.
Grazie

riferimento id:34981

Data: 2016-07-03 05:36:11

Re:vendite di liquidazione e fine stagione


Si richiedono informazioni circa le vendite di fine stagione e di liquidazione nella Regione Puglia e se il Nuovo Codice del Commercio della Puglia abbia in qualche modo modificato tale disciplina.
Grazie
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Il nuovo CODICE DEL COMMERCIO non detta norme particolari per i saldi, e quindi rimane la deliberazione del 2011 a disciplinarne le date:
http://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SistemaPuglia/DettaglioNews?id=46694

Per le vendite straordinarie di liquidazione vi è una nuova definizione e l'obbligo di comunicazione preventiva (anche il giorno prima o il giorno stesso dell'avvio) senza particolari disposizioni specifiche da rispettare.

[color=red][b]LEGGE REGIONALE 16 aprile 2015, n. 24
“Codice del commercio”.[/b][/color]

[b]Art. 8 Vendite straordinarie[/b]
1. Per vendite straordinarie si intendono le ven‐
dite nelle quali l’esercente dettagliante offre condi‐
zioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei
propri prodotti.
2. La Regione, ai fini di una corretta informa‐
zione del consumatore, disciplina nell’ambito dei
provvedimenti e con le modalità previste all’articolo
3, le modalità di svolgimento, la pubblicità, i periodi
e la durata delle vendite straordinarie.
3. Si intendono per vendite straordinarie:
a) le vendite di [color=red]liquidazione[/color] effettuate al fine
di esitare in breve tempo tutte le proprie
merci, a seguito, di cessazione dell’attività
commerciale, di cessione dell’azienda, di
trasferimento dell’azienda in altro locale,
di trasformazione o rinnovo dei locali. Le
vendite di liquidazione possono essere
effettuate, previa comunicazione al SUAP
dei dati e degli elementi comprovanti tali
fatti;
b) le [b][color=red]vendite di fine stagione (saldi) [/color][/b]riguar‐
danti i prodotti, di carattere stagionale o
di moda, suscettibili di notevole deprezza‐
mento se non vengono venduti entro un
certo periodo di tempo;
c) le vendite promozionali effettuate dal‐
l’esercente dettagliante per tutti o una
parte dei prodotti merceologici e per
periodi di tempo limitati;
d) le vendite in negozi temporanei ovvero in
punti vendita destinati alla vendita per un
periodo di tempo limitato;
e) le vendite di prodotti del settore non ali‐
mentare, identificati da un marchio, che
sono stati prodotti almeno dodici mesi
prima della vendita stessa o presentano
lievi difetti non occulti di produzione
“Outlet”.
4. Nelle vendite disciplinate dal presente arti‐
colo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere
espresso in percentuale sul prezzo normale di ven‐
dita che deve essere comunque esposto.

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