Data: 2016-07-01 10:07:07

comunicazione al questore attività commerciale

Buongiorno,
volevo sapere se per i settori in cui si prevede la scia come titolo per l'esercizio dell'attività è da ritenersi ancora applicabile l'obbligo della comunicazione al questore di cui all'art. 8 della legge 12/08/1993 n. 310?
Grazie

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Data: 2016-07-01 10:54:52

Re:comunicazione al questore attività commerciale

A mio avviso sì: l'obiettivo della norma era (ed è tuttora) quello di informare il Questore dell'avvio/subingresso/cessazione delle attività commerciali.

riferimento id:34978

Data: 2016-07-04 15:24:15

Re:comunicazione al questore attività commerciale

Si tenga comunque conto della ratio della normativa.

La legge ha ad oggetto "[i]Norme per la trasparenza nella cessione di partecipazioni e nella composizione della base sociale delle societa' di capitali, nonche' nella cessione di esercizi commerciali e nei trasferimenti di proprieta' dei suoli[/i]".

Inoltre l'art.8 lo leggerei alla luce dell'art.7 relativo ai notai ed in particolare con quanto previsto dall'[u]articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 e s.m.i[/u]. (rubricato a sua volta "[i]Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori[/i]" )

Con questo voglio dire che la comunicazione ex art.8 non deve essere erroneamente interpretata come una sorte di "devoluzione" (a volte di comodo) delle verifiche sui requisiti soggettivi in capo al titolare o al subentrante, accertamenti che sono e restano di esclusiva competenza del Comune/SUAP (sia quelli sul Dlgs 59/2010 e s.m.i. sia quelli, eventuali, es. ex art.11 tulps, ove applicabili al caso concreto).

Quanto alle "cessazioni", in realtà non previste dall'art.8, se dovesse andare in porto così come approvato dal CdM del 15.06 il dlgs c.d "SCIA 2", anche se lì si fa esclusivo riferimento al Dlgs 114/98, ritengo che, implicitamente e conseguentemente, verrebbe meno qualunque presunto onere di informare in tal senso la Questura.

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