Data: 2016-06-30 10:50:30

ATTIVITA' DI STIPULA CONTRATTI TELEFONICI, VENDITA TELEFONI E ACCESSORI

BUONGIORNO,
CI E' STATO POSTO IL SEGUENTE QUESITO:
"Il fondo supererebbe la superfice dell’esercizio di vicinato ma:
-  L’attività prevalente svolta è quella di stipula contratti con compagnie telefoniche e servizi connessi;
-  In maniera non prevalente poi sarà possibile vendere al cliente anche i telefoni o dispositivi similari custoditi in vetrine e box destinati all’esposizione;
In considerazione di queste due condizioni è possibile considerare il fondo un esercizio di vicinato? Se si ci sono delle accortezze particolari da dover mettere in atto?"

IN PRECEDENZA QUESTO UFFICIO AVEVA GIA' COMUNICATO QUANTO SEGUE:
"ai sensi dell’art. 15 lettera c) della Legge Regionale 28/2005 “per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela.
Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela."

RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE PER LA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE, COLGO L'OCCASIONE PER PORGERE CORDILAI SALUTI




riferimento id:34957

Data: 2016-06-30 15:04:14

Re:ATTIVITA' DI STIPULA CONTRATTI TELEFONICI, VENDITA TELEFONI E ACCESSORI


BUONGIORNO,
CI E' STATO POSTO IL SEGUENTE QUESITO:
"Il fondo supererebbe la superfice dell’esercizio di vicinato ma:
-  L’attività prevalente svolta è quella di stipula contratti con compagnie telefoniche e servizi connessi;
-  In maniera non prevalente poi sarà possibile vendere al cliente anche i telefoni o dispositivi similari custoditi in vetrine e box destinati all’esposizione;
In considerazione di queste due condizioni è possibile considerare il fondo un esercizio di vicinato? Se si ci sono delle accortezze particolari da dover mettere in atto?"

IN PRECEDENZA QUESTO UFFICIO AVEVA GIA' COMUNICATO QUANTO SEGUE:
"ai sensi dell’art. 15 lettera c) della Legge Regionale 28/2005 “per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela.
Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela."

RINGRAZIANDOVI ANTICIPATAMENTE PER LA VOSTRA PREZIOSA COLLABORAZIONE, COLGO L'OCCASIONE PER PORGERE CORDILAI SALUTI
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Non costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita e quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, [color=red][b]servizi[/b][/color], spazi collocati oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela."

Quindi l'area, pur accessibile al pubblico, destinata a far accedere il cliente e fornire SERVIZI non costituisce superficie di vendita. A mio avviso nel caso indicato SOLO l'area delle vetrine va considerata superficie di vendita vista la prevalenza dell'attività di fronitura di servizi.
NON vi sono accorgimenti particolari (es. nastro rosso, avvisi ecc...) nel caso di specie.

riferimento id:34957

Data: 2016-07-05 14:34:02

Re:ATTIVITA' DI STIPULA CONTRATTI TELEFONICI, VENDITA TELEFONI E ACCESSORI

Buonasera,
sempre in merito allo stesso oggetto, il quesito precedente è stato così modificato:

"in un fondo viene svolta attività di stipula contratti con compagnie telefoniche e servizi correlati, al cliente viene mostrato un deplian con modelli di cellulari eventualmente da acquistare, non esistono spazi espositivi o vetrine  i cellulari vengono mostrati solo su deplian al cliente in caso di acquisto vengono prelevati dal magazzino.
In sintesi non ho un’area di vendita in termini di mq. Posso iniziare l’attività ovviamente presentando la scia perché faccio commercio ma dichiarerò di non avere nessun mq di area di vendita?
(Il fondo ovviamente ha destinazione commerciale)"

CHE TIPOLOGIA DI ISTANZA DEVONO PRESENTARE AL SUAP?

grazie

riferimento id:34957

Data: 2016-07-05 15:32:04

Re:ATTIVITA' DI STIPULA CONTRATTI TELEFONICI, VENDITA TELEFONI E ACCESSORI


Buonasera,
sempre in merito allo stesso oggetto, il quesito precedente è stato così modificato:

"in un fondo viene svolta attività di stipula contratti con compagnie telefoniche e servizi correlati, al cliente viene mostrato un deplian con modelli di cellulari eventualmente da acquistare, non esistono spazi espositivi o vetrine  i cellulari vengono mostrati solo su deplian al cliente in caso di acquisto vengono prelevati dal magazzino.
In sintesi non ho un’area di vendita in termini di mq. Posso iniziare l’attività ovviamente presentando la scia perché faccio commercio ma dichiarerò di non avere nessun mq di area di vendita?
(Il fondo ovviamente ha destinazione commerciale)"

CHE TIPOLOGIA DI ISTANZA DEVONO PRESENTARE AL SUAP?

grazie
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Si tratta di COMMERCIO IN SEDE FISSA in esercizio di vicinato (in realtà una superficie di vendita esiste, anche se teorica).
SUGGERISCO di indicare 4/5 mq di superficie di vendita (corrispondente all'area in cui vengono esibiti i depliant) e di presentare scia di vicinato.

riferimento id:34957
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