Data: 2016-06-30 07:49:22

competenze tra regioni!

Tizio, titolare di autorizzazione di commercio itinerante, rilasciata da un Comune della Regione Lazio, presenta istanza per partecipare ad una fiera in un Comune della Regione Toscana. Il Comune della Regione Toscana, ai sensi della Legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28, accerta la regolarità DURC, presentando richiesta il 27/04/2016. Il 01/05/2016 si svolge la fiera, con la presenza di Tizio. Il 19/05/2016 arriva al Comune della Regione Toscana la mancata regolarità del DURC. Il Comune della Regione Toscana commina la sanzione prevista dalla citata LR 28/2005, poi richiede la Comune della Regione Lazio la sospensione dell’attività per 180 giorni, ai sensi della LR28/2015.
Il Comune della Regione Lazio può/deve sospendere l’attività, in ragione di una normativa che non trova applicazione nel suo territorio? Se sì in base a quale normativa? L’eventuale notizia di reato per dichiarazione mendace di Tizio è competenza del Comune della Regione Toscana?

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Data: 2016-06-30 13:21:11

Re:competenze tra regioni!

La sospensione dell’attività è prevista dalla LR 28/05 della regione Toscana e non può che essere applicata dalle amministrazioni comunali toscane. La competenza territoriale della normativa regionale non può allargarsi ad altre regioni e quindi diventare nazionale.

Ai sensi della norma regionale può essere comminata una sanzione amministrativa in relazione ad un’ipotesi reale di illegittimità avvenuta nel territorio della regione ma, di certo, ai sensi di questa norma, non può essere adottato un procedimento di secondo grado da parte di un’amministrazione appartenete ad un’altra regione (su un’autorizzazione rilasciata da ente appartenete a quest’ultima). Perché l’ipotesi descritta potesse concretizzarsi occorrerebbe che la LR del Lazio prevedesse in modo esplicito che la sospensione dell’attività per irregolarità contributiva dovesse essere disposta anche per accertamenti avvenuti fuori regione (comunque una LR non potrebbe obbligare l’autorità accertante appartenete ad un’altra regione a darne comunicazione).

Inoltre, occorre notare che la verifica una tantum per la partecipazione ad una fiera non porta comunque alla sospensione, neanche per ipotesi che restano circoscritte interamente alla regione Toscana. La regione Toscana (credo anche per evitare problemi interpretativi come quello descritto) ha disposto che la sospensione e la eventuale decadenza operano solo a seguito delle verifiche annuali e di quelle per il subingresso (vedi art. 40-quinquies della LR 28/05).

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